CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25235/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/11/2020 dalla Corte d'Appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto delle conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 24 novembre 2020 con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, legale rappresentante della fallita "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", in ordine al delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, e comma 3, 219, comma 2, n. 1 e 223 legge fall. e ha rideterminato in anni 5 la durata delle sanzioni accessorie inflitte all'imputato. 2. La difesa articola le proprie censure in sei motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 179 del codice di rito, lamenta che l'udienza celebrata dinanzi alla Corte di appello in data 24 novembre 2020, si è svolta in assenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca difensore dell'imputato, in quanto allo stesso non era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio, erroneamente indirizzato solo al codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che, invece, all'udienza del 4 febbraio 2020, dinanzi ai giudici di secondo grado, aveva rinunciato al mandato e la cui rinuncia era stata accettata dall'imputato. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 179 del codice di rito, lamenta la mancata partecipazione del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante la rituale comunicazione di un legittimo impedimento a presenziare. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha desunto la consapevolezza, in capo all'imputato, degli effetti depauperanti del comportamento assunto, nonché la volontà e accettazione del rischio del verificarsi degli stessi, nonostante l'insussistenza del nesso causale tra la condotta tenuta e l'evento verificatosi, senza una idonea motivazione sul punto. 2.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge, lamenta che, con motivazione priva di pregio, la Corte territoriale ha ritenuto fondata, nei confronti dell'imputato, la contestazione di illeciti prelievi di cassa, procedendo ad una lettura distonica delle emergenze istruttorie, stante l'impossibilità di dedurre dalle stesse l'illiceità e l'irregolarità dei pagamenti effettuati e la destinazione del denaro. 2.5 Con il quinto motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge, lamenta la mancata ammissione da parte dei giudici di merito di una prova decisiva in merito alla reale destinazione dei prelievi di denaro effettuati dall'imputato, utilizzati per pagare lavori svolti a beneficio della fallita.2.6 Con il sesto motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che, in sede di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte non ha tenuto conto degli elementi favorevoli all'imputato ai sensi dell'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. La censura è verificata. Invero, nel caso di specie, l'accesso agli atti, consentito dalla natura della questione, dimostra che il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], non ha avuto conoscenza del giudizio di appello, non avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio. In particolare, nel verbale di udienza del 4 febbraio 2020, si legge che il presidente della Corte territoriale: - dava atto della rinuncia al mandato formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], codifensore di fiducia assieme all'avv. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente accettata dal Daniele; -rilevato che non si ra proceduto alla notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e isponeva il rinnovo per l'udienza del 23 aprile 2020. A causa della emergenza da COVID-19, l'udienza del 23 aprile 2020, fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020, veniva rinviata alla successiva data del 24 novembre 2020. Tuttavia, il provvedimento di rinvio all'udienza del 24 novembre 2020, veniva notificato erroneamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché nelle mani dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore di fiducia dell'imputato. 3. Quelli evidenziati, sono dati processuali che danno conto della fondatezza della censura formulata. Se pur vero che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel privilegiare, rispetto alla regolarità formale delle notificazioni, gli effetti sostanziali delle stesse, operando quindi una distinzione tra omessa notifica della citazione dell'imputato ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. e notifica che, per quanto non rispettosa di tutte le modalità tipiche della stessa, non integra necessariamente un'ipotesi di omissione, ma dà luogo, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, ad una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5479 del 08/01/2020, Teodori, Rv. 278240; Sez. 5, n. 52078 del 04/11/2014, Natili, Rv. 261349), tuttavia, nel caso di specie risulta per tabulas che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], divenuto unico difensore dell'imputato a seguito della rinuncia al mandato del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente accettata dall'imputato, non ha avuto cognizione del giudizio che si è svolto dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, per non essergli mai stato notificato il decreto di citazione a giudizio. Invero, nonostante all'udienza del 4 febbraio 2020 il presidente della Corte di Appello di Catanzaro avesse disposto la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la successiva udienza del 23 aprile 2020, tanto non risulta mai avvenuto. Al contrario risulta che erroneamente le notifiche, ivi compresa quella per l'udienza del 24 novembre 2020, all'esito della quale è stata emessa la sentenza impugnata, furono fatte nei confronti del solo avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Alla stregua di quanto premesso, è evidente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore di fiducia dell'imputato, non ha mai ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello, non ha mai partecipato alle udienze che si sono svolte dinanzi alla Corte territoriale, né, in ogni caso, ha mai avuto conoscenza della loro celebrazione. 5. Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro affinché proceda alla rituale notifica del decreto di citazione a giudizio nelle mani del difensore di fiducia dell'imputato, sì da garantire il corretto esercizio del diritto di difesa. 6. Sono assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad