CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8508 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].CE. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, elettivamente domiciliata nel suo studio in Napoli, via M. Cervantes, n. 55/27 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 1.10.2013, n. 308/48/13; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 novembre 2021. Fatti di causa. La RICE Costruzioni impugnava l'avviso dì accertamento per recupero Iva e Irap relativo all'anno 2005, correlato alla verifica di maggiori ricavi non contabilizzati e un più elevato valore della produzione e del volume d'affari. La CTP rigettava il ricorso dell'Agenzia. La CTR ne respingeva il successivo appello. L'erario affida il proprio ricorso a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Ragioni della decisione. Con il primo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR riprodotto pedissequamente il testo della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo si insiste nella omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato l'antieconomicità del comportamento della società, non giustificato dalle argomentazioni addotte e dalla documentazione in atti versata. Il primo motivo è infondato. La circostanza che la sentenza impugnata in gran parte richiami e confermi la decisione di primo grado, riassumendone i passaggi decisivi, non la priva di una trama motivazionale utile a sorreggerla. La possibilità di modellamento della sentenza di primo grado sull'archetipo di quella di prime cure non è vietata o preclusa, ma comporta soltanto la necessità di verificare, dal tenore complessivo della sentenza, la sussistenza del vizio motivazionale, a fronte della specifica denuncia.Orbene, nel caso in esame non ricorre la nuIllità adombrata dal momento che la motivazione non è assente o apparente. Invero, ancorché la CTR abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, non ha mancato di illustrare - seppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso confermarla, disattendendo i motivi di appello, tutti riproduttivi delle doglianze già espresse in primo grado, quindi non originali neanch'esse. Il giudice del gravame di merito non si è limitato a manifestare la sua condivisione, piuttosto, pur riportando il testo della sentenza di primo grado, ha illustrato l'iter logico del proprio convincimento, in guisa da farne emergere a pieno la ratio. Quest'ultima si mostra specificamente allineata al principio espresso da questa Corte secondo cui "i parametri o studi di settore previsti dall'art. 3, commi da 181 a 187, legge 28 dicembre 1995, n. 549, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello "standard" prescelto al caso concreto oggetto di accertamento" (v. ex multis Cass. n. 3415 del 2015; Cass. n. 14288 del 2916). La legittimità dell'accertamento tributario fondato sugli studi di settore ed il ricordato orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, trovano solido riscontro anche in sede sovranazionale (cfr. CGUE, 21.11.2018, in causa C-648-16). Nel contesto della giurisprudenza nomofilattica e unionale, l'onere della prova fra le parti finisce per risultare, peraltro, così ripartito: all'ente impositore spetta la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento, mentre al contribuente fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce. Nel caso di specie, il contribuente ha invocato in primo e in secondo grado la valutazione di un elemento peculiare della specifica realtà aziendale, che a suo parere induceva a ritenere inapplicabile lo studio di settore. Detto elemento, giustificativo dell'incongruenza, rappresentato dalla risoluzione di un contratto d'appalto, è stato apprezzato come sufficiente a vincere la presunzione legale che assisteva l'operato dell'Ente impositore. In tal guisa, la CTR ha svolto un autonomo apprezzamento di merito, immediatamente intellegibile e senz'altro incensurabile in questa sede al di fuori dei limiti segnati dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo, che denuncia proprio il deficit motivazionale ai sensi di quest'ultima norma, è in concreto inammissibile. La sentenza ben lascia cogliere, per quanto si è detto, la ratio decidendi che la sostiene. Giova, allora, rammentare che come chiarito da questa Corte "La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014; v. anche Cass. n. 23940 del 2017 e Cass. n. 22598 del 2018).Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura esplicitata in dispositivo. Per questi motivi Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 7200,00 per compensi, oltre euro 200,00 per spese ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] 04444,—>T7,L [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE L . ,Cic)' e 5 LA iNufv\A), ,corì ,1/4;12,otj (\e,c.L.te„:2R z_5 r)f JAAL t`Me-4.9.4;,t9jk e„. MIO' Dt'dbLs - k LO/W \\ e. . CA: v It,e) L'A j(ik rsre.) so‘hepz), Autuzi2;