CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27770/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 01/10/2025 del TRIBUNALE di AVELLINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 42268/2025 RG letta l'istanza di rimessione ex art 46 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'istanza è inammissibile perché: - non è stata notificata a cura del richiedente alle altre parti entro il termine di sette giorni dal suo deposito presso la cancelleria dal giudice, ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.; - è stata proposta per ragioni manifestamente infondate. Le circostanze dedotte nell'istanza sono del tutto generiche, vaghe e indeterminate e sono del tutto inidonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; - letta l'istanza di rimessione ex art 46 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali (Sez. U, ord. n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733 - 01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, invece, la condanna del richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. P.Q.MFederica T Angel , apozzi D pogiTATA i í N A 2 3 L UG "L'026 L'ASSISITNTIT)TZIARIO Doti. ssa risente