CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00390/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 23/06/2022 del tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Latina, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo tribunale, con riguardo all'impianto in corso di costruzione di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarava inammissibile l'istanza di riesame. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso mediante il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di ricorso. 3. Deduce la violazione degli artt. 322 e 568 cod. proc. pen. con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame, sostenendo sotto plurimi profili la sussistenza dell'interesse del Longari alla proposizione della domanda. 4. A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte in data 25 novembre 2022, rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del Longari. Ad esso è allegato il decreto di intervenuta revoca del sequestro disposta dal P.M. procedente. Ricorre quindi, in tal caso, l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 -, n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01). 5. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile senza condanna alla spese e al pagamento di ammenda. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricors