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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 44991/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui agli artt. 81 cpv, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. per difetto di querela ; previa esclusione della contestata circostanza di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen.

All'imputata era contestato di essersi impossessata, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, di energia elettrica per un valore complessivo di Euro 5846,62, sottraendola alla legittima proprietaria [OSCURATO:SOCIETA] mediante manomissione del misuratore di corrente ed inserimento di n. 1 shunt che consentiva di alimentare l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] n. 4 senza misurare l'effettivo consumo dell'energia prelevata.

Il Tribunale aveva ritenuto che la sottrazione dell'energia elettrica mediante congegni non può ritenersi aggravata ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. .7 cod.pen. quarta ipotesi/ perché l'attività del colpevole non incide sulla generale destinazione della energia elettrica alla pubblica utilità._ , 'ti- ,

2. Avverso detta sentenza il Procuratoret,presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per saltum articolato in un motivo con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen. (ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

B cod.proc.pen.). -1-7719/4 Si assume che il giudice di primo grado /erroneamente l'insussistenza della circostanza aggravante dalle concrete modalità dell'allaccio abusivo effettuato mediante manomissione del contatore, laddove la sussistenza dell'aggravante dipende dalla natura della res oggetto di sottrazione.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto disporsi la conversione in appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato.

Ed invero nella specie trova applicazione il principio secondo cui in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422).

2. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui agli artt. 81 cpv, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. per difetto di querela ; previa esclusione della contestata circostanza di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. All'imputata era contestato di essersi impossessata, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, di energia elettrica per un valore complessivo di Euro 5846,62, sottraendola alla legittima proprietaria [OSCURATO:SOCIETA] mediante manomissione del misuratore di corrente ed inserimento di n. 1 shunt che consentiva di alimentare l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] n. 4 senza misurare l'effettivo consumo dell'energia prelevata. Il Tribunale aveva ritenuto che la sottrazione dell'energia elettrica mediante congegni non può ritenersi aggravata ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. .7 cod.pen. quarta ipotesi/ perché l'attività del colpevole non incide sulla generale destinazione della energia elettrica alla pubblica utilità._ , 'ti- , 2. Avverso detta sentenza il Procuratoret,presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per saltum articolato in un motivo con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen. (ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. B cod.proc.pen.). -1-7719/4 Si assume che il giudice di primo grado /erroneamente l'insussistenza della circostanza aggravante dalle concrete modalità dell'allaccio abusivo effettuato mediante manomissione del contatore, laddove la sussistenza dell'aggravante dipende dalla natura della res oggetto di sottrazione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto disporsi la conversione in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Ed invero nella specie trova applicazione il principio secondo cui in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422). 2. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'ulterior
Sentenza Cassazione n. 44991/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris