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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14613/2022

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a seguente ORDINANZA lerctm.- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMA-ieh!rt-e-zivvtst—al udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava in senso favorevole all'imputato, limitatamente all'entità del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 24.2.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato in rubrica loro ascrittogli.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto di insufficienza e illogicità della motivazione stessa.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] 9i Il P ente DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA lerctm.- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMA-ieh!rt-e-zivvtst—al udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava in senso favorevole all'imputato, limitatamente all'entità del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 24.2.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato in rubrica loro ascrittogli. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto di insufficienza e illogicità della motivazione stessa. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] 9i Il P ente DEPOSITA
Sentenza Cassazione n. 14613/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris