CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45567/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'opposizione proposta avverso il provvedimento con il quale il medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di riabilitazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna dallo stesso riportata per il reato di bancarotta fraudolenta (sentenza divenuta irrevocabile il 4 luglio 2019). 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze affidate a due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza degli artt. 666, comma 5, e 683, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che l'istanza è stata rigettata in ragione della mancata dimostrazione del soddisfacimento delle obbligazioni civili nei confronti del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difesa, però, aveva assolto l'onere di mera allegazione al riguardo gravante sul richiedente. [OSCURATO:SOCIETA] si è sottratto al conseguente doveroso compito di successiva verifica. 2.2. Con il secondo motivo denunzia vizi della motivazione, deducendo che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto irrituale e inidonea la produzione difensiva del documento proveniente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in cui si dava atto che il ricorrente era stato mallevato dalle obbligazioni civili nei confronti della medesima società, conseguenti al risarcimento da parte di quest'ultima del danno cagionato dal reato alle parti civili costituite. [OSCURATO:SOCIETA], infatti, in proposito si è limitato a rilevare che il documento era stato prodotto in copia e recava la firma non leggibile di persona non indentificata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza opera/non un onere probatorio a carico del soggetto che invoca la riabilitazione, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice, ai sensi dell'art. 683, comma 2, cod. proc. pen., il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti (in tal senso, Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248276 - 01). 3. Nella specie l'onere di cui sopra, concernente il presupposto richiesto dell'art. 179, sesto comma n. 2), cod. pen., era stato adempiuto dall'istante„ tramite la rappresentazione dell'avveramento del predetto presupposto secondo il chiaro contenuto della documentazione indicata come proveniente da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si è limitato ad opporre al riguardo generiche affermazioni rivolte ai profili dell'attendibilità probatoria della produzione, senza indicare le ragioni per cui non sarebbe stato assolto l'onere di allegazione. Così è rimasta priva di idonea giustificazione l'inerzia rispetto alla doverosa verifica e all'acquisizione di quanto necessario ai fini della decisione, secondo quanto imposto dalle disposizioni processuali in materia. 4. Essendo, dunque, fondati entrambi i motivi del ricorso, il provvedimento va annullato, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglian