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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28171/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la decisione di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di due episodi di furto in abitazione pluriaggravato; letta la memoria trasmessa via PEC dalla difesa dell'imputato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo A) e all'inutilizzabilità degli elementi di prova, perché la perquisizione personale cui l'imputato era stato sottoposto sarebbe stata realizzata senza l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato perché la disciplina dell'attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell'art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall'esplicita previsione contenuta all'art. 225 disp. att. cod. proc. pen, sicché, dal momento che l'attività di perquisizione e sequestro non presuppone l'esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria anche nel caso in cui essa non sia eseguita contestualmente alla ricezione dell'informazione anonima, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all'assistenza di un difensore (Sez. 6, n. 16844 del 01/03/2018, Rv. 272925 - 01); ritenuto che, laddove il predetto motivo è stato prospettato come vizio di motivazione, esso non sia consentito in sede di legittimità, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lett. c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo B); ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché costituito da doglianze in punto di fatto, articolate con modalità del tutto generiche e assertive, che paiono rivolte a una sostanziale rivalutazione del materiale probatorio, pacificamente preclusa al Giudice di legittimità;rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso denunzia l'erronea applicazione della legge penale e la presenza di vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella forma tentata in ragione del controllo costante esercitato dalla polizia giudiziaria; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che l'intervento della polizia giudiziaria non ha impedito l'impossessamento della res da parte dell'imputato, posto che, come chiarito dalla Corte di merito a pag. 17 della sentenza impugnata, il monitoraggio degli operanti, non sempre diretto ovvero continuo, aveva avuto inizio soltanto dopo la commissione dei primi furti, realizzati in pochi giorni, laddove il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato attraverso la diretta osservazione da parte delle forze dell'ordine, impedisce la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, solo quando l'agente non abbia conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01), situazione che, come detto, non ricorreva nella specie; rilevato che, con il quarto e il quinto motivo, il ricorso prospetta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la presenza di vizi di motivazione in ordine, rispettivamente, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen e delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che essi, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, siano manifestamente infondati, posto che, nella specie, l'onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti (si veda, in particolare, pag. 17 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha chiarito adeguatamente perché le richieste della difesa dell'imputato non fossero meritevoli di accoglimento); rilevato che, con il sesto e ultimo motivo, il ricorso denunzia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la presenza di vizi di motivazione in relazione alla determinazione dell'aumento della pena per la continuazione e al trattamento sanzionatorio in concreto applicato; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, posto che, nel caso di specie, il Giudice di appello ha adeguatamente chiarito di non potere accogliere la richiesta in ragione della mancata allegazione da parte dell'imputato della sentenza con cui si chiedeva la continuazione, non essendo sufficiente la sola indicazione dei suoi estremi (si veda pag. 18 del provvedimento impugnato); vuritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la decisione di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di due episodi di furto in abitazione pluriaggravato; letta la memoria trasmessa via PEC dalla difesa dell'imputato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo A) e all'inutilizzabilità degli elementi di prova, perché la perquisizione personale cui l'imputato era stato sottoposto sarebbe stata realizzata senza l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato perché la disciplina dell'attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell'art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall'esplicita previsione contenuta all'art. 225 disp. att. cod. proc. pen, sicché, dal momento che l'attività di perquisizione e sequestro non presuppone l'esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria anche nel caso in cui essa non sia eseguita contestualmente alla ricezione dell'informazione anonima, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all'assistenza di un difensore (Sez. 6, n. 16844 del 01/03/2018, Rv. 272925 - 01); ritenuto che, laddove il predetto motivo è stato prospettato come vizio di motivazione, esso non sia consentito in sede di legittimità, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lett. c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo B); ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché costituito da doglianze in punto di fatto, articolate con modalità del tutto generiche e assertive, che paiono rivolte a una sostanziale rivalutazione del materiale probatorio, pacificamente preclusa al Giudice di legittimità;rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso denunzia l'erronea applicazione della legge penale e la presenza di vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella forma tentata in ragione del controllo costante esercitato dalla polizia giudiziaria; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che l'intervento della polizia giudiziaria non ha impedito l'impossessamento della res da parte dell'imputato, posto che, come chiarito dalla Corte di merito a pag. 17 della sentenza impugnata, il monitoraggio degli operanti, non sempre diretto ovvero continuo, aveva avuto inizio soltanto dopo la commissione dei primi furti, realizzati in pochi giorni, laddove il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato attraverso la diretta osservazione da parte delle forze dell'ordine, impedisce la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, solo quando l'agente non abbia conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01), situazione che, come detto, non ricorreva nella specie; rilevato che, con il quarto e il quinto motivo, il ricorso prospetta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la presenza di vizi di motivazione in ordine, rispettivamente, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen e delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che essi, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, siano manifestamente infondati, posto che, nella specie, l'onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti (si veda, in particolare, pag. 17 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha chiarito adeguatamente perché le richieste della difesa dell'imputato non fossero meritevoli di accoglimento); rilevato che, con il sesto e ultimo motivo, il ricorso denunzia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la presenza di vizi di motivazione in relazione alla determinazione dell'aumento della pena per la continuazione e al trattamento sanzionatorio in concreto applicato; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, posto che, nel caso di specie, il Giudice di appello ha adeguatamente chiarito di non potere accogliere la richiesta in ragione della mancata allegazione da parte dell'imputato della sentenza con cui si chiedeva la continuazione, non essendo sufficiente la sola indicazione dei suoi estremi (si veda pag. 18 del provvedimento impugnato); vuritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M
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