CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37863/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha parzialmente riformato - per quanto ora di interesse - la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati Roma e [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, riconoscendo agli imputa le circistanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva ed alle aggravanti e rideterminando le pene principali. Sentenza dichiarativa di fallimento del 14.4.2000. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputata [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore di fiducia, lamentando l'errata applicazione di legge in relazione agli artt 157 cp e 219/2 LF. La Corte di appello aveva erroneamente considerato l'aggravante contestata e ritenuta dei più fatti di bancarotta, quale aggravante ad effetto speciale, derivandone un errato calcolo del termine di prescrizione, giudicato non maturato al momento della sentenza oggetto di impugnazione. Il Tribunale, invece, aveva chiaramente ritenuta integrata l'aggravante dei più fatti di bancarotta, che non riveste natura di aggravante ad effetto speciale. Per altro verso la sentenza impugnata appare contraddittoria perché per i coimputati, per i quali era stata rilevata e dichiarata la prescrizione, la Corte aveva espressamente escluso l'aggravante del danno di rilevante entità. 2.Col secondo motivo ci si duole della illogicità di motivazione nella parte in cui ha valutato più favorevole il regime della prescrizione conseguente alla legge 251/2005,applicandolo alla ricorrente, mentre per i coimputati aveva ritenuto più favorevole il regime antecedente alla predetta legge. 3.Ha presentato ricorso Roma tramite difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione illogica quanto alla valutazione delle prove orali. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale, in replica alle conclusioni del PG, ha insistito per la declaratoria di prescrizione del reato. La difesa dell'imputato Roma ha fatto pervenire in Cancelleria idonea certificazione di morte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, preso atto del certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA],deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per la relativa posizione, per essere il reato estinto per morte dell'imputato. 2.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] formula censure riguardanti solo la mancata declaratoria di prescrizione del reato ascritto alla ricorrente in base ai seguenti rilievi : a) errata qualificazione giuridica dell'aggravante ex art 219 LF comma 2 nr 1 dei più fatti d bancarotta, come aggravante ad effetto speciale, da cui discenderebbe l'errato calcolo della prescrizione;b) motivazione contraddittoria ed illogica perché alla pagina 4 la sentenza ha dato atto di applicare la più favorevole disciplina introdotta dalla normativa ex legge 251/2005 mentre alla pagina 10 ha definito più favorevole la disciplina della prescrizione antecedente alla suddetta normativa ma ha applicato il termine massimo di prescrizione previsto dalla legge 251 del 2005, pari ad anni 22 e mesi sei. 2.1.La prima osservazione difensiva - avanzata col primo motivo - è frutto di una erronea lettura della sentenza impugnata, nella quale, alla pagina quattro, si dà chiaramente conto della presenza della recidiva specifica ed infraquinquennale, ritenuta ed applicata a [OSCURATO:PERSONA], alla quale sul punto si riferisce la motivazione, il cui rilievo è esplicitamente posto a giustificare la diversa modulazione della causa estintiva della prescrizione tra l'attuale ricorrente ed i coimputati, nei cui confronti non vi è alcuna contestazione di recidiva. L'affermazione è del tutto travisata nell'impugnazione in cui la difesa, in ultima pagina dell'atto di ricorso, per sostenere la dedotta illogicità di motivazione ed i risultati iniqui che la sentenza avrebbe comportato, banalizza gli effetti della recidiva sottolineando che ... a parte la diversità di alcune recidive gli imputati rispondono tutti degli stessi reati in concorso. Il motivo è,dunque, inammissibile non avendo relazione alcuna con la motivazione che ha inteso censurare. 3.La seconda critica - posta col secondo motivo - coglie una apparente contraddizione, in realtà risoltasi in una semplice aporia motivazionale. Sussiste, infatti, la discrasia evidenziata dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso e tuttavia tale incongruenza non ha inciso in alcun modo sulle determinazioni della Corte territoriale, né ha avuto riflessi negativi per l'imputata. Risulta con evidenza, infatti, dalla lettura integrale del testo confezionato dai Giudici di appello, che essi hanno voluto applicare ed hanno applicato la normativa ex lege 251/05, ritenuta correttamente più favorevole, avendo, tra l'altro, tenuto in conto gli aumenti di pena previsti per la recidiva specifica ed infraquinquennale di cui [OSCURATO:PERSONA] è gravata, considerazione impossibile con la normativa precedente a quella del 2005; invero, il testo dell'art 157 cp previgente stabiliva che per determinare il tempo necessario a prescrivere si tiene conto, in presenza di circostanze aggravanti ed attenuanti ( come si verifica nel presente giudizio ) delle disposizioni dì cui all'art 69 cp. In proposito va ricordato che il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base dì una critica frammentaria dei singoli punti di essa - come ora proposto dalla difesa - costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (Sez. 2, Sentenza n. 38818 del 07/06/2019 Ud. (dep. 20/09/2019 ) Rv. 277091. Il motivo, pertanto, che ha estrapolato una riga della motivazione per sottoporla a censura, è inammissibile. 4.La questione della prescrizione deve essere esplorata dal Collegio, essendo in ogni caso sottoposta all'esame dalla difesa, che si è doluta della erronea risposta ai motivi di appello ed anche in considerazione dei riflessi che ha sul tema la declaratoria di annullamento della sentenza in esame limitatamente alle pene accessorie fallimentari, di cui tra breve si scriverà.t Occorre, in primis, osservare che la disciplina applicabile risulta quella di cui alla legge 251/2005 in quanto più favorevole, poiché la precedente normativa prevedeva come termine prescrizionale massimo per la bancarotta fraudolenta sia semplice che aggravata quello di 22 anni e sei mesi. Quindi, neppure le riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dei più fatti di bancarotta ed alla recidiva - giudizio di bilanciamento di cui si sarebbe dovuto tener conto ex art 157/3 cp vecchio testo - avrebbero avuto come conseguenza l'applicazione di un termine di prescrizione maggiormente favorevole alla ricorrente. La disciplina prevista dalla legge 251/2005 importa che ai fini della prescrizione del reato deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale, ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti - situazione che neppure si riscontra nel caso in esame - poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. (Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020 Ud. (dep. 17/12/2020 ) Rv. 280059 .Massime precedenti Conformi: N. 50995 del 2019 Rv. 278058 - 01, N. 21704 del 2019 Rv. 275821 - 01, N. 4178 del 2019 Rv. 274899 - 01, N. 8079 del 2017 Rv. 269129. 4.1 Pertanto, alla pena edittale massima di anni 10 di reclusione, deve essere apportato l'aumento della metà ex art 99/2 cp( recidiva specifica infraquinquennale) pervenendosi in tal modo alla pena di 15 anni di reclusione, ed altresì l'aumento di un quarto ex art 161/2 cp, come effetto degli atti interruttivi. Invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale(quindi anche la recidiva specifica infraquinquennale) incide sia sul computo del termine- base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. In motivazione si è chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività. (Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018 Ud. (dep. 20/12/2018 ) Rv. 274721 - 01.Massime precedenti Conformi: N. 13463 del 2016 Rv. 266532 - 01, N. 6152 del 2018 Rv. 272021 - 01, N. 50089 del 2016 Rv. 268214 - 01, N. 5985 del 2018 Rv. 272015 - 01, N. 32679 del 2018 Rv. 273490 - 01, N. 50619 del 2017 Rv. 271802 - 01, N. 48954 del 2016 Rv. 268224. Il termine di prescrizione si definisce pertanto in 18 anni e nove mesi , non decorso al momento della pronunzia della sentenza di appello, datata al 1.2.2018, e neppure alla data della presente sentenza. A tale termine, infatti, devono essere aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione di cui ha dato atto la pronunzia di appello, pari nel complesso a 669 giorni in primo grado ed a 457 giorni in secondo grado, per un totale di 1126 giorni. Sul punto è necessario aggiungere - dopo aver sottolineato che su tali sospensioni la difesa nulla ha eccepito - che, dalla doverosa consultazione del fascicolo processuale operata dal Collegio, si ricava ancora una sospensione della prescrizione verificatasi in primo grado, precisamente dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a quella del 16.1.2008, dovuta ad adesione dei difensori all'astensione dall'attività giudiziaria indetta dagli organismi di categoria professionale, di cui la sentenza impugnata non ha dato conto, dato informativo che è confermato dalla lettura della pronunzia del Tribunale ( pagina 3) giungendosi, pertanto, ad un totale di sospensioni della prescrizione pari a 1308 giorni. Aggiungendo tale ultimo arco di tempo al termine prorogato della sospensione, si determina il termine prescrizionale al 22 Agosto 2022. 5. A questo punto il Collegio deve rilevare d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata, che non sono state modificate dalla sentenza impugnata, del resto deliberata prima della sentenza n. 222 del 05/12/2018, della la Corte costituzionale. In essa, infatti il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si tratta di pronuncia rientrante nel genere delle decisioni cosiddette manipolative, riconducibile alla specie di quelle sostitutive, che si caratterizzano per mantenere in vigore la disposizione denunciata soltanto sul presupposto di una modificazione del precetto in essa contenuto. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina in ogni caso l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende necessario l'annullamento con rinvio della sentenza al fine di consentire al Giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie. 5.1. Nel giudizio di rinvio il Giudice del merito dovrà attenersi al principio, stabilito dalle SU di questa Corte che nella pronunzia del 28 Febbraio 2019, Rg 7846/18 ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri per cui le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale devono essere determinate in concreto dal Giudice, con valutazione discrezionale, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 5.2 Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.,dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato e, quindi, nella specie, per l'accertamento della responsabilità dell'imputato e per la quantificazione delle pene principali. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame quanto alle pene accessorie ex art 216LF ultimo comma, che sarà condotto ai sensi dell'art 133 cp. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel resto deve essere dichiarato inammissibile. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Deciso