Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:851
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0428
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 14 ottobre 2021 (
1
)
Cause riunite C‑428/21 PPU e C‑429/21 [OSCURATO:PERSONA] (C‑428/21 PPU)
TZ (C‑429/21 PPU)
con l’intervento di
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4 – Richiesta di assenso all’estensione dei reati – Articolo 28, paragrafo 3 – Richiesta di assenso alla consegna successiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Diritto della persona consegnata ad essere ascoltata – Luogo di esercizio di tale diritto – Modalità»
I.
Introduzione
1.
Le due domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), riguardano, in sostanza, le modalità di applicazione del diritto di essere ascoltata per una persona consegnata alle autorità giudiziarie di uno Stato membro a seguito dell’emissione di un mandato d’arresto europeo (MAE) nel contesto, nella prima causa, di una richiesta di assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione all’estensione dei reati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI (
2
) e, nella seconda, di una richiesta di assenso di tale autorità giudiziaria alla consegna successiva, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, della medesima decisione quadro (
3
).
2.
Più in particolare, la Corte è chiamata a determinare in quale Stato membro e secondo quali modalità una persona consegnata a seguito di un MAE possa esercitare il suo diritto di essere ascoltata prima che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia il proprio assenso complementare, questioni che non trovano una risposta esplicita nella decisione quadro 2002/584 o in altre normative dell’Unione. L’oggetto principale delle presenti cause consiste quindi nel precisare la portata e le modalità di attuazione di tale diritto di essere ascoltato, trovando un equilibrio tra, da una parte, l’efficacia del meccanismo del MAE, che si fonda principalmente sul principio del riconoscimento reciproco, e, dall’altra, il rispetto dei diritti fondamentali della persona consegnata.
3.
A seguito dell’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, lette alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), giungerò alla conclusione secondo la quale, anzitutto e in via preliminare, la persona consegnata ha il diritto di essere ascoltata prima che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia il suo assenso complementare; inoltre, tale diritto deve essere esercitato nei confronti dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione e conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione, e può essere esercitato nello Stato membro di esecuzione o in quello di emissione; infine, detto diritto può essere esercitato secondo modalità reciprocamente convenute tra le autorità competenti dello Stato membro emittente e dello Stato membro di esecuzione, sulla base delle normative nazionali applicabili, purché il suo esercizio effettivo sia assicurato.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione: decisione quadro 2002/584
4.
I considerando 5, 6, 10 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono formulati come segue:
«(5)
L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra [OSCURATO:PERSONA] membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(6)
Il [MAE] previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.
(...)
(10)
Il meccanismo del [MAE] si basa su un elevato livello di fiducia tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [TUE] constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.
(...)
«(12)
La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella [Carta], segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un [MAE] qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi».
5.
L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del [MAE] ed obbligo di darne esecuzione», così dispone:
«1. Il [MAE] è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».
6.
Gli articoli da 3 a 4 bis di detta decisione quadro prevedono motivi di non esecuzione obbligatoria o facoltativa del MAE da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
7.
Il capo 2 della medesima decisione quadro, intitolato «Procedura di consegna», comprende gli articoli da 9 a 25.
8.
L’articolo 11 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Diritti del ricercato», così recita:
«1. Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del [MAE] e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente.
2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un [MAE] ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione».
9.
L’articolo 13 di tale decisione quadro, intitolato «Consenso alla consegna», prevede quanto segue:
«1. Se l’arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all’articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l’interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine il ricercato ha diritto all’assistenza di un consulente legale.
3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione.
(...)».
10.
L’articolo 14 di detta decisione quadro, intitolato «Audizione del ricercato», è così formulato:
«Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all’articolo 13 l’arrestato ha diritto all’audizione a cura dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell’esecuzione».
11.
L’articolo 15 della medesima decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna», così recita:
«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.
2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.
3. L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».
12.
L’articolo 18 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Situazione in attesa della decisione», prevede quanto segue:
«1. Se il [MAE] è stato emesso per esercitare un’azione penale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve:
a)
o accettare che si proceda all’audizione del ricercato, ai sensi dell’articolo 19 o;
b)
accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.
2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato membro di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna».
13.
L’articolo 19 di tale decisione quadro, intitolato «Audizione della persona in attesa della decisione», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:
«1. L’audizione della persona ricercata è effettuata da un’autorità giudiziaria, assistita da un’altra persona designata conformemente alla legislazione dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
2. L’audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione e [al]le condizioni determinate di comune accordo dall’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione».
14.
Il capo 3 di detta decisione quadro, intitolato «Effetti della consegna», comprende gli articoli da 26 a 30.
15.
L’articolo 27 della medesima decisione quadro, intitolato «Eventuali azioni penali per altri reati», così recita:
«1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che[,] nei suoi rapporti con altri [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno effettuato la stessa notifica[,] si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato[,] salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:
a)
quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stat[a] consegnat[a] nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
b)
il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;
c)
il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
d)
qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;
e)
qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell’articolo 13;
f)
qualora, dopo essere stat[a] consegnat[a], la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest’ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l’interessato l’ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;
g)
qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.
4. La richiesta di assenso è presentata all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Per le situazioni di cui all’articolo 5 lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste».
16.
L’articolo 28 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Consegna o estradizione successiva», prevede quanto segue:
«1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio che, nei suoi rapporti con altri [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno effettuato la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l’assenso per la consegna della persona ad uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di esecuzione, a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un [MAE] può comunque essere consegnata senza l’assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un [MAE] emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:
a)
quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
b)
qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un [MAE]. Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest’ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l’interessato l’ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;
c)
allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g).
3. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole:
a)
la richiesta di assenso è presentata in conformità dell’articolo 9, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2;
b)
l’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro;
c)
la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
d)
l’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4.
Per le situazioni di cui all’articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.
4. In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un [MAE] non è estradata verso uno Stato terzo senza l’assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna. L’assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché della legislazione nazionale del medesimo».
B.
Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]
17.
L’Overleveringswet (legge relativa alla consegna), del 29 aprile 2004 (
4
), traspone la decisione quadro 2002/584 nel diritto dei [OSCURATO:PERSONA].
18.
L’articolo 14 della legge relativa alla consegna, che fa parte del capo II, intitolato «Consegna da parte dei [OSCURATO:PERSONA]», sezione 1, intitolata «Condizioni per la consegna», e che traspone, ai paragrafi 1 e 3, l’articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione quadro 2002/584, così recita:
«1. La consegna è ammessa unicamente alla condizione generale che la persona ricercata non sarà soggetta all’azione penale, condannata o altrimenti soggetta a misure restrittive della sua libertà personale per reati commessi anteriormente al momento della consegna e diversi da quelli per cui è stata consegnata, salvo il caso in cui:
(...)
f)
a tal fine sia stato in precedenza chiesto e ottenuto l’assenso del tribunale.
(...)
3. Al più tardi il terzo giorno dopo il ricevimento di una richiesta dell’autorità giudiziaria emittente volta ad ottenere l’assenso di cui al paragrafo 1, lettera f), o al paragrafo 2, lettera c), il procuratore chiede per iscritto al tribunale di esaminare la richiesta. A tal fine, il procuratore trasmette al tribunale la richiesta corredata della relativa traduzione. Il tribunale accorda l’assenso di cui al paragrafo 1, lettera f), o al paragrafo 2, lettera c), per i reati per cui la consegna avrebbe potuto essere autorizzata in forza della presente legge. La decisione su una domanda viene adottata in ogni caso entro ventisette giorni dal suo ricevimento. Il procuratore comunica immediatamente la decisione del tribunale all’autorità giudiziaria emittente».
19.
L’articolo 25, paragrafi 1 e 3, di tale legge, che fa parte del capo II, sezione 2, intitolata «Procedura di consegna», titolo C, intitolato «Decisione sulla consegna», così dispone:
«1. L’audizione della persona ricercata avviene in pubblico, salvo il caso in cui questa richieda una trattazione della causa a porte chiuse o questa venga disposta dal tribunale, per gravi motivi, da indicarsi nel verbale di udienza.
(...)
3. Durante tale audizione la persona ricercata può farsi assistere dal suo consulente legale.
(...)».
III.
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
A.
Causa C‑428/21 PPU
20.
Il 13 aprile 2021 la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) ha presentato alle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di assenso all’estensione dei reati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 riguardante HM, un cittadino nigeriano che era stato consegnato alle autorità ungheresi in forza di un MAE eseguito il 25 maggio 2020 ed era stato posto in stato di detenzione in Ungheria. Tale richiesta mirava a consentire l’esercizio dell’azione penale nei confronti di quest’ultimo per un reato che egli avrebbe commesso prima della sua consegna, diverso da quello per cui il MAE era stato emesso.
21.
Nel corso della sua audizione, HM ha dichiarato di non voler rinunciare alla protezione conferita dalla regola della specialità di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera f), di tale decisione quadro.
22.
Date siffatte circostanze, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), adito nell’ambito della richiesta di estensione dei reati, dopo aver riconosciuto a HM il diritto di essere ascoltato in merito all’assenso all’estensione dei reati, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 27, paragrafi 3, parte iniziale e lettera g), e 4, della [decisione quadro 2002/584], alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, debba essere interpretato nel senso che:
–
una persona consegnata deve poter esercitare il proprio diritto a essere ascoltata riguardo a una richiesta di assenso per un’estensione dei reati nello Stato membro emittente, quando un’autorità giudiziaria di detto Stato membro l’ascolta su un’eventuale rinuncia alla tutela della regola della specialità, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, parte iniziale e lettera f), [di tale] decisione quadro o
–
tale persona deve poter esercitare il suo diritto ad essere ascoltata nello Stato membro che l’ha in precedenza consegnata dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nell’ambito del procedimento sulla concessione dell’assenso per l’estensione dei reati.
2)
Se una persona consegnata deve poter esercitare il proprio diritto a essere ascoltata riguardo alla decisione su una richiesta di assenso per un’estensione dei reati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, della [decisione quadro 2002/584] nello Stato membro che in precedenza l’ha consegnata, con quali modalità tale Stato membro debba consentirglielo».
B.
Causa C‑429/21 PPU
23.
Il 3 maggio 2021 il Procureur des Konings van het Parket van Brussel (Procuratore del Re della procura di Bruxelles, Belgio) ha presentato alle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di assenso a una consegna successiva, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, riguardante TZ, un cittadino olandese che era stato consegnato alle autorità belghe in forza di un MAE ed era stato posto in stato di detenzione in Belgio. Tale richiesta mirava a consentire la consegna di TZ alle autorità tedesche ai fini del perseguimento di un reato che egli avrebbe commesso prima della sua consegna, diverso da quello per cui il MAE belga era stato emesso.
24.
Date siffatte circostanze, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), adito nell’ambito della richiesta di consegna successiva, dopo aver riconosciuto a TZ il diritto di essere ascoltato in merito alla consegna successiva, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 28, paragrafo 3, della [decisione quadro 2002/584], alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, debba essere interpretato nel senso che:
–
una persona che è stata consegnata allo Stato membro emittente e contro la quale successivamente un terzo Stato membro ha emesso un MAE per fatti commessi anteriormente a detta consegna, deve poter esercitare il proprio diritto a essere ascoltata riguardo a una richiesta di assenso per una consegna successiva, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, [di tale decisione quadro], nello Stato membro emittente dinanzi ad un’autorità giudiziaria di tale Stato membro, nel corso del procedimento sull’esecuzione del MAE emesso dal terzo Stato membro; o
–
tale persona deve poter esercitare il suo diritto ad essere ascoltata nello Stato membro che l’ha in precedenza consegnata, dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione nell’ambito del procedimento sulla concessione dell’assenso per la consegna successiva.
2)
Se una persona consegnata deve poter esercitare il proprio diritto a essere ascoltata riguardo alla decisione su una richiesta di assenso per una consegna successiva ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, della [decisione quadro 2002/584] nello Stato membro che in precedenza l’ha consegnata, con quali modalità tale Stato membro debba consentirglielo».
IV.
Procedimento d’urgenza dinanzi alla Corte
25.
Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia trattato con il procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno di tale domanda, esso ha affermato che le questioni pregiudiziali sollevate vertono sull’interpretazione di una decisione quadro rientrante nel titolo V della parte terza del Trattato FUE.
26.
Per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, nell’ambito della causa C‑428/21 PPU, il giudice del rinvio ha indicato che, alla data della domanda di pronuncia pregiudiziale, HM si trovava in custodia cautelare in Ungheria. Tale giudice ha osservato che, se esso accordasse il proprio assenso all’estensione dei reati, HM potrebbe essere posto in custodia cautelare anche per altri fatti, il che potrebbe comportare un prolungamento della durata di tale custodia e una pena più grave in caso di condanna. Per contro, se detto giudice respingesse la richiesta di estensione dei reati, l’autorità competente dello Stato membro emittente non sarebbe autorizzata, in linea di principio, a porre HM in custodia cautelare per i fatti menzionati in tale richiesta e, in caso di condanna, l’autorità giudiziaria competente di tale Stato membro non sarebbe legittimata, in linea di principio, ad eseguire una pena privativa della libertà inflitta per tali fatti. Pertanto, il giudice del rinvio ha ritenuto che la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali abbia un’incidenza diretta e determinante sulla durata della detenzione di HM in Ungheria.
27.
Nella causa C‑429/21 PPU, il giudice del rinvio ha indicato che TZ era posto in stato di detenzione in Belgio in attesa della sua decisione sulla richiesta di assenso a una consegna successiva verso la Germania ai fini dell’esecuzione del MAE emesso nei suoi confronti dalle autorità tedesche. Esso ha osservato che la decisione della Corte avrà un’incidenza sul mantenimento in detenzione in Belgio di tale persona.
28.
Alla luce di tali circostanze, la Prima Sezione della Corte ha deciso, il 29 luglio 2021, di accogliere la domanda del giudice del rinvio volta a sottoporre le due cause in esame al procedimento pregiudiziale d’urgenza. Essa ha deciso inoltre di riunire tali cause ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza, e di porre quesiti a risposta scritta al governo dei [OSCURATO:PERSONA].
29.
Hanno presentato osservazioni scritte l’[OSCURATO:PERSONA] (pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA]), il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre risposto per iscritto ai quesiti posti dalla Corte. Il pubblico ministero, i governi dei [OSCURATO:PERSONA], irlandese, francese e ungherese, nonché la Commissione hanno presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi l’8 settembre 2021.
V.
Analisi
30.
Il giudice del rinvio, dopo aver rilevato che il diritto di una persona consegnata ad essere ascoltata riguardo a una richiesta di assenso complementare fa parte del suo diritto della difesa, inerente al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (
5
), solleva, nelle due cause in esame, due questioni pregiudiziali: con la prima, esso chiede alla Corte in quale Stato membro tale persona debba poter esercitare il proprio diritto di essere ascoltata e, con la seconda, chiede di conoscere le modalità di esercizio di tale diritto nell’ipotesi in cui esso debba essere esercitato nello Stato membro di esecuzione.
31.
A questo proposito, sottolineo anzitutto che la decisione quadro 2002/584 non concede esplicitamente a una persona consegnata il diritto di essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso complementare e che la giurisprudenza della Corte non ha ancora affrontato tale questione (
6
).
32.
Pertanto, prima di procedere all’esame delle due questioni pregiudiziali, esaminerò se le disposizioni pertinenti di tale decisione quadro, lette alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretate nel senso che una persona consegnata ha il diritto di essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso complementare.
A.
Sul diritto di una persona consegnata di essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso complementare
33.
Rilevo che, sebbene, nell’ambito dell’emissione di un MAE, la decisione quadro 2002/584 preveda, all’articolo 14, che la persona arrestata, qualora non acconsenta alla propria consegna, ha il diritto di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, tale decisione quadro tace sul diritto della persona già consegnata di essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso complementare.
34.
Ciò premesso, ritengo che un’interpretazione delle disposizioni pertinenti della decisione quadro 2002/584, lette alla luce degli obiettivi di quest’ultima e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 47 della Carta, consenta di riconoscere a una persona consegnata il diritto di essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso complementare.
35.
In primo luogo, ricordo che, sebbene la decisione quadro 2002/584 introduca un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale fondato sul principio del riconoscimento reciproco e basato su un elevato livello di fiducia tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri (
7
), essa rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall’articolo 6 TUE e contenuti nella Carta (
8
), segnatamente all’articolo 47, secondo comma, di quest’ultima.
36.
A tale riguardo, la Corte ha statuito che il diritto ad essere ascoltato in qualsiasi procedimento, che costituisce parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, principio generale del diritto dell’Unione sancito all’articolo 47 della Carta, garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, proficuamente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante un procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (
9
).
37.
In secondo luogo, anzitutto, la Corte ha già dichiarato che la decisione di accordare l’assenso all’estensione dei reati è distinta da quella relativa all’esecuzione di un MAE e produce, per la persona interessata, effetti distinti da quelli di quest’ultima decisione (
10
). Lo stesso vale, a mio avviso, per quanto riguarda la decisione di accordare l’assenso alla consegna successiva.
38.
Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, e dell’articolo 28, paragrafo 3, lettere b) e d), della decisione quadro 2002/584, poi, l’assenso complementare è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto di tale decisione quadro ed è rifiutato per gli stessi motivi di non esecuzione obbligatori o facoltativi previsti per il MAE agli articoli 3 e 4 di detta decisione quadro.
39.
Infine, al pari del procedimento relativo all’esecuzione di un MAE, anche quelli relativi all’estensione dei reati e alla consegna successiva, come osserva il giudice del rinvio e contrariamente alla posizione adottata dal governo ungherese all’udienza, sono idonei a ledere la libertà della persona consegnata, dato che essi riguardano un reato, diverso da quello che ha giustificato tale consegna, che può condurre ad una condanna più severa di tale persona (
11
).
40.
Occorre dunque, a mio avviso, stabilire un parallelismo tra, da una parte, il diritto conferito in occasione di una prima consegna e, dall’altra, quello applicato in occasione di un’estensione dei reati o di una consegna successiva e concludere che la necessità di ascoltare la persona consegnata in merito a una richiesta di assenso complementare si fonda sulle medesime esigenze che giustificano il suo diritto di essere ascoltata in merito alla sua consegna iniziale (
12
).
41.
In conclusione, ritengo che l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, nonché l’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che una persona consegnata deve poter essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso complementare.
42.
Ciò precisato, le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio mirano a stabilire in quale Stato membro e con quali modalità possa essere esercitato il diritto della persona consegnata ad essere ascoltata.
B.
Sulla prima questione pregiudiziale
43.
La prima questione pregiudiziale mira a stabilire in quale Stato membro una persona consegnata debba poter esercitare il suo diritto di essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso complementare.
44.
Dopo aver constatato che la decisione quadro 2002/584 non contiene alcuna norma a tale riguardo, il giudice del rinvio, nella causa C‑428/21 PPU, considera, in sostanza, due ipotesi. La prima prevede che la persona consegnata possa esercitare il suo diritto di essere ascoltata nello Stato membro emittente, allorquando l’autorità giudiziaria di tale Stato membro ascolta tale persona in merito a un’eventuale rinuncia a beneficiare della regola della specialità di cui all’articolo 27, paragrafo 2, di tale decisione quadro. La seconda prevede che detta persona possa esercitare il suo diritto di essere ascoltata nello Stato membro dell’esecuzione, nell’ambito del procedimento relativo alla concessione dell’assenso. In quest’ultima ipotesi, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrebbe, secondo detto giudice, prendere semplicemente atto di un verbale di audizione (nello Stato membro emittente), oppure disporre un’udienza.
45.
Nella causa C‑429/21 PPU, il giudice del rinvio considera parimenti due ipotesi. La prima prevede che la persona consegnata possa esercitare il suo diritto di essere ascoltata nello Stato membro emittente, nell’ambito del procedimento relativo all’esecuzione del secondo MAE. La seconda prevede che tale persona possa esercitare il suo diritto di essere ascoltata nello Stato membro dell’esecuzione.
46.
Osservo anzitutto che la questione pregiudiziale non si limita a chiedere in quale Stato membro, inteso come luogo fisico, la persona consegnata debba poter esercitare il suo diritto di essere ascoltata, ma mira principalmente a stabilire nei confronti dell’autorità giudiziaria di quale Stato membro la persona consegnata debba poter esercitare il suo diritto di essere ascoltata (
13
).
47.
A tale riguardo, in primo luogo, ricordo che, ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2002/584, ai quali rinviano l’articolo 27, paragrafo 4, e l’articolo 28, paragrafo 3, lettera d), di tale decisione quadro, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione verificare che non sussistano motivi di non esecuzione obbligatoria del MAE, che comporterebbero inoltre il rifiuto dell’assenso complementare. Anche tenendo conto del principio del riconoscimento reciproco, l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente non è competente a pronunciarsi sui motivi di rifiuto dell’assenso complementare. È quindi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che incombe l’obbligo di ascoltare la persona consegnata a tale riguardo, conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione (
14
).
48.
Pertanto, mi sembra essenziale che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nella specie l’autorità giudiziaria olandese, sia quanto meno coinvolta nel procedimento nel quale la persona consegnata esercita il proprio diritto di essere ascoltata, qualora tale procedimento si svolga nello Stato membro emittente, nella specie, rispettivamente nelle cause C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, l’Ungheria e il Belgio, secondo le modalità esaminate nella risposta alla seconda questione pregiudiziale.
49.
Alla luce di tale interpretazione e contrariamente a quanto considerato dal giudice del rinvio nella sua prima ipotesi, dubito che la persona consegnata possa, sic et simpliciter, esercitare il suo diritto di essere ascoltata nello Stato membro emittente allorquando l’autorità giudiziaria di tale Stato membro la ascolta riguardo a un’eventuale rinuncia a beneficiare della regola della specialità o allorquando la seconda autorità giudiziaria dell’esecuzione decida sull’esecuzione del secondo MAE.
50.
Infatti, tenuto conto del fatto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rimane competente per quanto riguarda il procedimento di assenso complementare, disciplinato dal diritto dello Stato membro di esecuzione, mi sembra evidente che l’esercizio del diritto della persona consegnata ad essere ascoltata debba consentire a quest’ultima di fornire a tale autorità la propria posizione in merito all’estensione dei reati o alla consegna successiva secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione. Come osserva giustamente il giudice del rinvio, nella causa C‑428/21 PPU, l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente non è competente a pronunciarsi sull’estensione dei reati e, nella causa C‑429/21 PPU, l’ambito nel quale la seconda autorità giudiziaria dell’esecuzione decide sull’esecuzione del secondo MAE non è necessariamente lo stesso di quello nel quale la prima autorità giudiziaria dell’esecuzione decide sulla consegna successiva (
15
).
51.
Peraltro, il fatto che, in talune situazioni, la decisione quadro 2002/584 consenta alla persona consegnata di rinunciare alla regola della specialità dopo la sua consegna o di acconsentire alla consegna successiva dinanzi alle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e conformemente alla legislazione di quest’ultimo (
16
) non osta, a mio avviso, a tale conclusione. Infatti, detta possibilità, che deroga alla norma secondo la quale la rinuncia alla regola della specialità o il consenso alla consegna sono raccolti normalmente dinanzi all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di esecuzione (
17
), è giustificata dalla presenza di tale persona nello Stato membro emittente e dal fatto che, in tali situazioni in cui la «decisione» appartiene soltanto alla persona consegnata, il legislatore dell’Unione ha consentito, per ragioni di efficacia, che quest’ultima possa esercitare dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro emittente i diritti che essa eserciterebbe normalmente dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
52.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione di stabilire il luogo in cui la persona consegnata deve poter essere ascoltata, osservo, in via preliminare, che, ai sensi dell’articolo 267, primo comma, TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati o sulla validità o l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. L’applicazione del diritto dell’Unione ai casi concreti, a fortiori l’applicazione delle norme nazionali adottate nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuare il contesto normativo dell’Unione, compete invece principalmente ai giudici nazionali (
18
). Spetta tuttavia alla Corte precisare il quadro generale e fornire, se del caso, indicazioni in merito alla compatibilità degli strumenti giuridici disponibili con il diritto dell’Unione.
53.
Ciò precisato, ritengo che, in assenza di norme a tale riguardo nella decisione quadro 2002/584, le modalità pratiche relative all’esercizio del diritto della persona consegnata ad essere ascoltata debbano essere stabilite da un accordo tra le autorità giudiziarie competenti dello Stato membro di esecuzione e dello Stato membro emittente, nel rispetto del principio dell’autonomia procedurale, tenuto conto del fatto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è competente ad adottare una decisione sull’assenso complementare e che qualsiasi accordo tra le autorità giudiziarie interessate deve rispettare i diritti fondamentali della persona consegnata e, in particolare, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
54.
La stessa decisione quadro 2002/584 fornisce esempi di cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti. Infatti, l’articolo 19, paragrafo 2, di tale decisione quadro prevede che l’audizione del ricercato in attesa della decisione sul MAE sia effettuata, conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione, «[al]le condizioni determinate di comune accordo dall’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione», e l’articolo 31, paragrafo 2, di detta decisione quadro prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della medesima decisione quadro o concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l’entrata in vigore della decisione quadro 2002/584, nella misura in cui tali accordi o intese esistenti o nuovi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di tale decisione quadro e contribuiscono a semplificare o ad agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.
55.
D’altronde, la possibilità di lasciare la determinazione delle modalità pratiche di esecuzione a un accordo tra l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e quella di emissione è conforme alla natura e alla logica del sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione (
19
), nonché allo spirito della decisione quadro 2002/584, che istituisce un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale fondato sul principio del riconoscimento reciproco e basato su un elevato livello di fiducia tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri (
20
).
56.
Per quanto riguarda, più in particolare, le ipotesi considerate dal giudice del rinvio, da una parte, ritengo che, nella normativa pertinente dell’Unione, nulla osti a che, conformemente alla seconda ipotesi considerata dal giudice del rinvio, la persona consegnata sia ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione nello Stato membro di esecuzione, nell’ambito del procedimento relativo alla concessione dell’assenso complementare, benché la presenza di tale persona nello Stato membro emittente nonché la sua detenzione, come nei casi in esame nei procedimenti principali, rendano tale soluzione, che da un punto di vista astratto sarebbe la più immediata (
21
), particolarmente onerosa in pratica per le autorità e la persona interessate.
57.
D’altra parte, ritengo che la normativa pertinente dell’Unione non osti nemmeno a che la persona consegnata possa essere ascoltata anche nello Stato membro emittente. Il fatto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia competente a trattare una richiesta di assenso complementare conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione non implica che la persona consegnata debba poter esercitare il suo diritto di essere ascoltata necessariamente nel territorio di quest’ultimo Stato membro.
58.
Infatti, pur rispettando i diritti fondamentali delle persone interessate, la decisione quadro 2002/584, come è già stato rilevato, istituisce un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale fondato sul principio del riconoscimento reciproco e basato su un elevato livello di fiducia tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Inoltre, la Corte ha già dichiarato che gli articoli 27 e 28 di tale decisione quadro, in quanto sanciscono regole derogatorie rispetto al principio del riconoscimento reciproco, non possono essere interpretati in una maniera che induca a neutralizzare l’obiettivo perseguito da detta decisione quadro, consistente nel facilitare ed accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie degli [OSCURATO:PERSONA] membri tenuto conto della fiducia reciproca che deve esistere tra questi ultimi (
22
). La soluzione opposta comporterebbe, di fatto, la reintroduzione di procedure molto onerose, come quelle applicabili in materia di estradizione, compromettendo l’efficacia del meccanismo introdotto dalla medesima decisione quadro.
59.
In tale contesto, ritengo inoltre che il diritto dell’Unione non osti a che l’audizione della persona consegnata in relazione a una richiesta di assenso complementare abbia luogo nel corso del procedimento relativo all’eventuale rinuncia alla regola della specialità o all’accettazione della consegna successiva (
23
), purché tale audizione sia chiaramente distinta da tali due procedimenti e la persona interessata sia informata del fatto che la sua posizione sulla richiesta di assenso complementare è rivolta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione e sarà trattata secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione.
60.
Alla luce di tali circostanze, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che la decisione quadro 2002/584, in particolare il suo articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, nonché il suo articolo 28, paragrafo 3, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che una persona consegnata a seguito dell’esecuzione di un primo MAE deve poter esercitare il suo diritto di essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso complementare nei confronti dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente a trattare tale richiesta, indipendentemente dal fatto che tale persona sia ascoltata nello Stato membro di esecuzione o nello Stato membro emittente.
C.
Sulla seconda questione pregiudiziale
61.
La seconda questione pregiudiziale mira a stabilire con quali modalità la persona consegnata deve poter esercitare il suo diritto di essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso complementare, nel caso in cui tale persona debba poter esercitare tale diritto nello Stato membro di esecuzione.
62.
Nei due procedimenti principali, il giudice del rinvio precisa che le persone consegnate non sono state convocate e non erano presenti all’esame delle richieste di assenso complementare, e che nessun difensore è intervenuto per rappresentarle. Nella causa C‑428/21 PPU, tale giudice precisa inoltre che alla richiesta di assenso all’estensione dei reati era allegato un verbale di audizione, da parte di un’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente (l’Ungheria), della persona consegnata, la quale avrebbe dichiarato di non voler rinunciare a beneficiare della regola della specialità.
63.
In via preliminare, ricordo che l’applicazione del diritto dell’Unione ai casi concreti spetta principalmente ai giudici nazionali, mentre la Corte può fornire, se del caso, indicazioni in merito alla compatibilità degli strumenti giuridici disponibili con il diritto dell’Unione (
24
).
64.
Ciò precisato, al pari di quanto da me rilevato in risposta alla prima questione (
25
), ritengo che, in assenza di una norma specifica, le modalità di esercizio del diritto della persona consegnata ad essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso complementare dovrebbero essere disciplinate da un accordo tra le autorità giudiziarie interessate dello Stato membro di esecuzione e dello Stato membro emittente, nel rispetto del principio dell’autonomia procedurale, tenuto conto del fatto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è competente ad adottare una decisione sull’assenso complementare e che qualsiasi accordo tra le autorità giudiziarie interessate deve rispettare i diritti fondamentali della persona consegnata e, in particolare, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
65.
Per quanto riguarda, più in particolare, le modalità concrete di esercizio del diritto della persona consegnata ad essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso complementare, in primo luogo, ritengo che le autorità nazionali competenti possano trovare sostegno, nella misura in cui la normativa nazionale lo consente, in altri strumenti facenti parte del contesto normativo relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione. Tale contesto potrebbe fornire un punto di riferimento per dette autorità, evitando che la diversità delle norme applicabili o la duplicazione, inappropriata e dispendiosa in termini di tempo, delle garanzie della persona consegnata nei due [OSCURATO:PERSONA] membri interessati da una richiesta di assenso complementare possano compromettere l’efficacia del meccanismo del MAE (
26
).
66.
Fra tali strumenti, anzitutto, segnalo il trasferimento temporaneo della persona consegnata, quale previsto segnatamente agli articoli 22 e 23 della direttiva 2014/41 ai fini del compimento di un atto di indagine europeo in materia penale (
27
), benché si tratti di una misura particolarmente onerosa per le autorità interessate. Lo stesso vale, a mio avviso, per quanto riguarda l’eventuale trasferta dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione nello Stato membro emittente al fine di ascoltare la persona consegnata.
67.
Mi riferisco poi ai meccanismi di trasmissione audiovisiva e in particolare alla videoconferenza. L’utilizzo di tali strumenti è previsto segnatamente all’articolo 24 della direttiva 2014/41, che consente a un’autorità giudiziaria di emettere un ordine europeo d’indagine ai fini dell’audizione, come persona sottoposta a indagini o come imputato, di una persona che si trova nel territorio di un altro Stato membro. Senza voler usurpare le prerogative delle autorità nazionali, mi sembra che tale strumento sia particolarmente adatto a consentire alla persona consegnata, che si trovi nello Stato membro emittente, di esercitare il suo diritto di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, prima che quest’ultima decida sulla richiesta di assenso complementare, senza che sia necessario trasferire tale persona nello Stato membro dell’esecuzione (
28
).
68.
Infine, ritengo che, in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali, il diritto dell’Unione non osti nemmeno a che il diritto della persona consegnata ad essere ascoltata possa essere esercitato mediante il ricorso al procedimento scritto. Tale procedimento è previsto, in particolare, all’articolo 8 della direttiva (UE) 2016/343 (
29
) che, pur stabilendo, al paragrafo 1, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo, dispone, al paragrafo 6, che tale articolo lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il procedimento o talune sue fasi si svolgano per iscritto, purché ciò avvenga in conformità con il diritto a un equo processo.
69.
A mio avviso, un simile procedimento potrebbe consentire alla persona interessata di esprimere la propria posizione e all’autorità dell’esecuzione di decidere con cognizione di causa sulla richiesta di assenso complementare, fatta salva la possibilità, per tale autorità, di richiedere informazioni complementari all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro emittente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584.
70.
Una siffatta interpretazione della decisione quadro 2002/584 mi sembra peraltro conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») relativa all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), al quale corrisponde l’articolo 47, secondo comma, della Carta (
30
).
71.
Infatti, secondo la Corte EDU, la procedura di estradizione, dalla quale deriva, in sostanza, il sistema del MAE, non comporta una controversia sui diritti e doveri di carattere civile di un ricorrente né riguarda la fondatezza di un’accusa penale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (
31
). In ogni caso, la Corte EDU ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU non istituisce un obbligo assoluto di tenere un’udienza pubblica e non richiede necessariamente lo svolgimento di un’udienza in tutti i procedimenti (
32
). A tale riguardo, sebbene il diritto dell’Unione possa, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, concedere una protezione più estesa di quella derivante da detto articolo 6, paragrafo 1, la Corte ha preso atto di tale giurisprudenza della Corte EDU, precisando che, parimenti, un obbligo siffatto non è imposto né dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, né da alcuna altra disposizione di quest’ultima (
33
).
72.
In secondo luogo, aggiungo che, indipendentemente dalle modalità pratiche di attuazione del diritto della persona consegnata ad essere ascoltata, è essenziale che siano istituite salvaguardie per assicurare, in ogni circostanza, che sia garantito l’esercizio effettivo del diritto di essere ascoltata della persona consegnata. Tali salvaguardie riguardano principalmente, a mio avviso, il diritto di avvalersi di un difensore nonché l’accesso all’interpretazione o alla traduzione degli atti di causa essenziali (
34
) quando l’esercizio di tali diritti sia necessario.
73.
In particolare, il diritto di avvalersi di un difensore è previsto segnatamente, nei procedimenti relativi al MAE, all’articolo 10 della direttiva 2013/48/UE (
35
). Tale disposizione include, anzitutto, il diritto di accesso effettivo a un difensore, inoltre, il diritto di incontrare quest’ultimo e di comunicare con lui e, infine, il diritto alla presenza e alla partecipazione di tale difensore all’audizione della persona interessata.
74.
Inoltre, è importante, a mio avviso, che, nel caso in cui la persona consegnata eserciti il suo diritto di essere ascoltata presso le autorità competenti dello Stato membro emittente in assenza dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, le dichiarazioni di tale persona siano documentate in un verbale, da trasmettere all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, da cui risulti che detta persona è stata espressamente invitata a pronunciarsi sulla richiesta di assenso complementare (
36
).
75.
Alla luce di tali circostanze, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 4, e l’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che, qualora la persona consegnata eserciti il suo diritto di essere ascoltata, in merito a una richiesta di assenso all’estensione dei reati o alla consegna successiva, nello Stato membro di esecuzione, tale diritto può essere esercitato secondo modalità reciprocamente convenute tra le autorità competenti dello Stato membro emittente e dello Stato membro di esecuzione, sulla base delle normative nazionali applicabili, purché sia assicurato l’esercizio effettivo di tale diritto.
VI.
Conclusione
76.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente:
1)
La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, in particolare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, e l’articolo 28, paragrafo 3, della stessa, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che una persona consegnata a seguito dell’esecuzione di un primo mandato d’arresto europeo deve poter esercitare il suo diritto di essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione all’estensione dei reati o alla consegna successiva, nei confronti dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente a trattare tale richiesta, indipendentemente dal fatto che la persona consegnata sia ascoltata nello Stato membro di esecuzione o nello Stato membro emittente.
2)
L’articolo 27, paragrafo 4, e l’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che, qualora la persona consegnata eserciti il suo diritto di essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso all’estensione dei reati o alla consegna successiva nello Stato membro di esecuzione, tale diritto può essere esercitato secondo modalità reciprocamente convenute tra le autorità competenti dello Stato membro emittente e dello Stato membro di esecuzione, sulla base delle normative nazionali applicabili, purché sia assicurato l’esercizio effettivo di tale diritto.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (
GU 2002, L 190, pag. 1
), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (
GU 2009, L 81, pag. 24
) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).
(
3
) Ricordo che l’assenso all’estensione dei reati o alla consegna successiva (in prosieguo, indistintamente: l’«assenso complementare») figura tra le eccezioni alla regola secondo cui la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata (in prosieguo: la «regola della specialità»).
(
4
) Stb. 2004, n. 195.
(
5
) A tale riguardo, il giudice del rinvio fa riferimento alle conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:494
, paragrafo
87
).
(
6
) Sebbene tale diritto sia stato riconosciuto, per completezza, dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:494
, paragrafi da
84
a
89
), la Corte non si è pronunciata su tale questione nella sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:953
).
(
7
) V. considerando 5, 6 e 10 della decisione quadro 2002/584.
(
8
) V. considerando 12 della decisione quadro 2002/584.
(
9
) V., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Sacko (
C‑348/16
,
EU:C:2017:591
, punto
34
e giurisprudenza ivi citata).
(
10
) Sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:953
, punto
60
).
(
11
) V. sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:953
, punto
62
).
(
12
) D’altronde, un’interpretazione degli articoli 27 e 28 della decisione quadro 2002/584 nel senso che essi non riconoscono il diritto della persona consegnata ad essere ascoltata in relazione a una richiesta di assenso complementare, mentre l’articolo 14 di tale decisione quadro concede questo stesso diritto alla persona arrestata in relazione a una (prima) richiesta di assenso, creerebbe disparità ingiustificate tra due situazioni comparabili e ugualmente afflittive per la persona interessata, e potrebbe mettere in dubbio la compatibilità di tali disposizioni con i diritti fondamentali della persona consegnata.
(
13
) Ciò risulta anche, implicitamente, dalla descrizione delle ipotesi alternative considerate dal giudice del rinvio, quando quest’ultimo considera la possibilità che, nella causa C‑428/21 PPU, la persona consegnata sia ascoltata «nello Stato membro che l’ha consegnata» e che tale diritto sia esercitato «laddove l’autorità giudiziaria dell’esecuzione (...) può prendere atto del verbale di audizione» (nello Stato membro emittente).
(
14
) Come ha osservato l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella sua presa di posizione nella causa West (
C‑192/12 PPU
,
EU:C:2012:322
, paragrafo
87
), il requisito dell’assenso dello Stato membro di esecuzione a qualsiasi consegna successiva, nell’ipotesi semplice quale espressamente formulata all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, ha essenzialmente lo scopo di permettere a tale Stato membro di mantenere il controllo del significato e dell’oggetto della consegna di una persona ad un altro Stato membro, in particolare quale Stato membro garante in prima istanza del rispetto dei diritti e delle libertà della persona oggetto della consegna e delle restrizioni inevitabilmente determinate da quest’ultima. Sebbene tale presa di posizione riguardi l’ipotesi dell’assenso alla consegna successiva, lo stesso principio si applica, a mio avviso, all’ipotesi dell’assenso all’estensione dei reati.
(
15
) Per le stesse ragioni, ritengo che la posizione dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:494
, paragrafo
90
), secondo la quale il rispetto del diritto della difesa nell’ambito di una richiesta di assenso complementare potrebbe assumere la modalità di un’audizione organizzata nello Stato membro emittente nell’ambito della procedura di cui all’articolo 27 della decisione quadro 2002/584 oppure della possibilità di opporsi a tale estensione dinanzi all’autorità emittente, come condizione preliminare affinché quest’ultima trasmetta la richiesta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, debba essere intesa nel senso che, poiché l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rimane competente per quanto riguarda la procedura di assenso complementare, il diritto della persona consegnata ad essere ascoltata non può essere esercitato semplicemente dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro emittente ma richiede, quanto meno, un coinvolgimento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
(
16
) V., rispettivamente, articolo 27, paragrafo 3, lettera f), della decisione quadro 2002/584, applicabile qualora la persona non abbia già rinunciato alla regola della specialità dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), di tale decisione quadro.
(
17
) V. articolo 13, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
(
18
) V. in particolare, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
C‑923/19
,
EU:C:2021:125
, paragrafi
49
e
50
).
(
19
) V., ad esempio, articolo 22, paragrafo 5, e articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (
GU 2014, L 130, pag. 1
).
(
20
) V. considerando 6 e 10 della decisione quadro 2002/584.
(
21
) In considerazione del fatto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è competente, conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione, per quanto riguarda la decisione sull’assenso complementare.
(
22
) V., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità) (
C‑195/20 PPU
,
EU:C:2020:749
, punto
35
).
(
23
) Ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera f), e dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2002/584.
(
24
) V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni.
(
25
) V. paragrafi da 53 a 55 delle presenti conclusioni.
(
26
) A tale riguardo, ricordo che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, e dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro 2002/584, la decisione sulla richiesta di assenso complementare è adottata entro trenta giorni dal ricevimento di tale richiesta.
(
27
) Ritengo che, a prescindere dall’applicabilità di tale direttiva al caso di specie, contestata dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione nelle loro osservazioni, nulla impedisca alle autorità nazionali di avvalersi di tale strumento nei loro procedimenti di applicazione del meccanismo del MAE.
(
28
) Osservo che la digitalizzazione della giustizia, compreso l’utilizzo di tecnologie di comunicazione a distanza quali la videoconferenza, figura tra gli obiettivi perseguiti dall’Unione per rafforzare la resilienza dei sistemi giudiziari e la loro capacità di lavorare online, e che la Commissione si propone di rendere il canale digitale l’opzione predefinita nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione [v., in particolare, comunicazione della Commissione COM(2020)710 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 2 dicembre 2020, Digitalizzazione della giustizia nell’Unione europea – Un pacchetto di opportunità]. Inoltre, il piano d’azione 2019-2023 in materia di giustizia elettronica europea (
GU 2019, C 96, pag. 9
) cita tra le sue priorità il ricorso alla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri.
(
29
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (
GU 2016, L 65, pag. 1
).
(
30
) V. spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (
GU 2007, C 303, pag. 17
).
(
31
) V. in particolare, in tal senso, Corte EDU, 4 settembre 2014, Trabelsi c.°Belgio (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010, § 160 e giurisprudenza ivi citata).
(
32
) Ciò vale, in particolare, per le cause che non sollevano questioni di attendibilità o non suscitano controversie sui fatti che avrebbero richiesto un’udienza e per le quali i giudici possono pronunciarsi in modo equo e ragionevole sulla base delle conclusioni presentate dalle parti e di altri documenti [Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c.°Finlandia (CE:ECHR:2006:1123JUD007305301, § 41)].
(
33
) V. sentenza del 4 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑682/13 P
, non pubblicata,
EU:C:2015:356
, punto
44
).
(
34
) Nel caso di specie, in particolare, le nuove accuse sulle quali si basano la richiesta di estensione dei reati o quella di consegna successiva.
(
35
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (
GU 2013, L 294, pag. 1
). Tale direttiva, come enuncia il suo articolo 1, stabilisce segnatamente norme minime relative al diritto di persone oggetto di procedimenti di esecuzione del MAE ad avvalersi di un difensore.
(
36
) A questo proposito, ritengo che il diritto dell’Unione non osti a che tale verbale sia lo stesso di quello riguardante il procedimento relativo all’eventuale rinuncia alla regola della specialità o all’accettazione della consegna successiva, purché i due aspetti siano ben distinti.