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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27463/2023

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seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Quinta Sezione penale n. 1072/2023 del 11/10/2022, resa sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. 2.

Nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza relativo alla sentenza della Quinta Sezione penale n. 1072/2023 del giorno 11/10/2022 - con la quale, quanto alle statuizioni civili, è stato condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della parte civile delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità - per mero errore materiale queste ultime sono state liquidate in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge, quantunque la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L'errore va emendato nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto sul ruolo di udienza dell'Il ottobre 2022 nel senso che, ove è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile deve intendersi "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato".

Manda alla cancelleria per le annotazioni del caso.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Quinta Sezione penale n. 1072/2023 del 11/10/2022, resa sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. 2. Nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza relativo alla sentenza della Quinta Sezione penale n. 1072/2023 del giorno 11/10/2022 - con la quale, quanto alle statuizioni civili, è stato condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della parte civile delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità - per mero errore materiale queste ultime sono state liquidate in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge, quantunque la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L'errore va emendato nei termini indicati in dispositivo. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto sul ruolo di udienza dell'Il ottobre 2022 nel senso che, ove è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile deve intendersi "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". Manda alla cancelleria per le annotazioni del caso. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 27463/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris