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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42485/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili in quanto il ricorrente, pur avendo rinunciato specificamente ai motivi di ricorso, deduce vizi di motivazione in ordine alla responsabilità; che secondo pacifica giurisprudenza, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina, relativamente ai capi oggetto di rinuncia, il passaggio in giudicato della sentenza, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione con il quale vengono proposte censure attinenti ai motivi di gravame rinunciati, né è possibile rilevare d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385); rilevato che in ordine al ricorso del Nuccio che ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze generiche e la quantificazione della pena complessivamente irrogata, risulta assolutamente generico, visto che il ricorrente, oltre a cimentarsi in richiami giurisprudenziali e generiche censure rivolte alla decisione impugnata, non cita quali profili soggettivi o oggettivi siano stati omessi dai Giudici di merito specie in ordine alla mancata concessione delle citate attenuanti, visto che la Corte di merito, anche in ragione dell'assoluta genericità del motivo di gravame sul punto (pag. 4 e 5 dei motivi di appello), nel ridurre significativamente la pena complessivamente irrogata, ha dato conto dei criteri seguiti per una equa determinazione della pena avendo valorizzato la positiva condotta post delictum ed il comportamento processuale; considerato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la qualificazione nel più grave delitto di cui all'art. 73, comma 4, invece del più lieve art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il motivo è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha reso conto delle ragioni che portavano a differenziare la posizione del Pagano rispetto a quella del Lacarbonara (a cui era stata riconosciuta la ipotesi lieve), valorizzando la non occasionalità della condotta, il ruolo di organizzatore e gestore del traffico specie quanto ad avvalimento di terze persone appositamente assoldate per tali fini, circostanze che il ricorrente tende a riduttivamente apprezzare attraverso precluse doglianze che attingono al merito della corretta e completa valutazione operata dalla decisione; u622 rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili in quanto il ricorrente, pur avendo rinunciato specificamente ai motivi di ricorso, deduce vizi di motivazione in ordine alla responsabilità; che secondo pacifica giurisprudenza, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina, relativamente ai capi oggetto di rinuncia, il passaggio in giudicato della sentenza, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione con il quale vengono proposte censure attinenti ai motivi di gravame rinunciati, né è possibile rilevare d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385); rilevato che in ordine al ricorso del Nuccio che ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze generiche e la quantificazione della pena complessivamente irrogata, risulta assolutamente generico, visto che il ricorrente, oltre a cimentarsi in richiami giurisprudenziali e generiche censure rivolte alla decisione impugnata, non cita quali profili soggettivi o oggettivi siano stati omessi dai Giudici di merito specie in ordine alla mancata concessione delle citate attenuanti, visto che la Corte di merito, anche in ragione dell'assoluta genericità del motivo di gravame sul punto (pag. 4 e 5 dei motivi di appello), nel ridurre significativamente la pena complessivamente irrogata, ha dato conto dei criteri seguiti per una equa determinazione della pena avendo valorizzato la positiva condotta post delictum ed il comportamento processuale; considerato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la qualificazione nel più grave delitto di cui all'art. 73, comma 4, invece del più lieve art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il motivo è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha reso conto delle ragioni che portavano a differenziare la posizione del Pagano rispetto a quella del Lacarbonara (a cui era stata riconosciuta la ipotesi lieve), valorizzando la non occasionalità della condotta, il ruolo di organizzatore e gestore del traffico specie quanto ad avvalimento di terze persone appositamente assoldate per tali fini, circostanze che il ricorrente tende a riduttivamente apprezzare attraverso precluse doglianze che attingono al merito della corretta e completa valutazione operata dalla decisione; u622 rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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