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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 00388/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione dai giudici di merito; considerato, infatti, che la dedotta incertezza sull'identificazione dell'imputato quale detentore si sostanza destinata alla cessione è stata logicamente esclusa in quanto l'imputato era già noto alle forze dell'ordine, che lo avevano visto nello steso luogo in più occasioni, ma non ne conoscevano le generalità, sicché gli ulteriori accertamenti da svolgere riguardano tale profilo e nessuna incertezza sul punto era individuabile alla luce della scelta del rito e della utilizzabilità di tutti gli atti di indagine; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.

Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere es ensore [OSCURATO:PERSONA] *dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione dai giudici di merito; considerato, infatti, che la dedotta incertezza sull'identificazione dell'imputato quale detentore si sostanza destinata alla cessione è stata logicamente esclusa in quanto l'imputato era già noto alle forze dell'ordine, che lo avevano visto nello steso luogo in più occasioni, ma non ne conoscevano le generalità, sicché gli ulteriori accertamenti da svolgere riguardano tale profilo e nessuna incertezza sul punto era individuabile alla luce della scelta del rito e della utilizzabilità di tutti gli atti di indagine; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere es ensore [OSCURATO:PERSONA] *dente
Sentenza Cassazione n. 00388/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris