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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07282/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in data 2 luglio 2020 con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato quella emessa in data 11 settembre 2019 dal Tribunale della medesima città che, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la recidiva ed applicata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 1.667,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 99, comma IV, cod. pen. e 73, commi I e IV, d.P.R. 309 del 1990 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del citato d.P.R. e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa Legge, nonostante fosse in regime di arresti domiciliaci disposti nell'ambito del proc. 2294/2018 — misura emessa per fatti analoghi a quello per cui si procede — cedeva, consegnandolo all'acquirente SPIOTTA Fausto davanti all'uscio della propria abitazione, un involucro di cellophane contenente 0,5 grammi di sostanza stupefacente risultata positiva al test per la cocaina, ricevendo come compenso la somma di 30,00 euro; inoltre deteneva all'interno della propria abitazione due pezzetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 0,5 e 0,2 grammi.

Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] il 21 luglio 2019.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, dolendosi del fatto che il giudice d'appello avrebbe fatto integrale richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado senza dare compiutamente conto dei motivi di impugnazione, laddove si era specificamente contestata la sentenza di prime cure.

Osserva, in particolare, il ricorrente come il giudice di appello, rispetto ai motivi di gravame, non avrebbe congruamente motivato: a) sul peso probatorio del mancato rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato sia di eventuali bilancini che, soprattutto, della somma di euro 30 che lo SPIOTTA aveva dichiarato di aver consegnato al [OSCURATO:PERSONA] quale corrispettivo della cessione; b) sulla visione diretta del momento della cessione da parte dell'appuntato MARTUCCI (trovandosi al piano terra del fabbricato); c) sulla attendibilità dello SPIOTTA in quanto chiaramente interessato a riversare sul [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dell'accaduto; d) sulla versione alterativa fornita dalla difesa che fosse stato lo SPIOTTA a fornire lo stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] e non il contrario.

Ciò posto, ribadisce il ricorrente come, nonostante le specifiche contestazioni mosse nei motivi di appello, la Corte di merito si sia limitata ad effettuare un richiamo integrale alla motivazione della sentenza di primo grado, aggiungendo genericamente che la stessa trovava conforto nella "confessione dell'imputato", nelle "dichiarazioni dello Spiotta" e soprattutto nella "relazione investigativa del verbalizzante". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, per aspecificità e perché strutturato sulla base di motivi non consentiti, in quanto sollevati attraverso censure di merito, il cui ingresso è precluso nel giudizio di legittimità in presenza, come nella specie, di un'adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità.

2. Nel corso di un controllo di routine svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti ristretto in regime di arresti donniciliari, l'appuntato dei Carabinieri, Martucci, notò l'imputato, sull'uscio di casa, mentre consegnava un involucro ad un giovane attraverso una grata di ferro posta a protezione della porta di ingresso e chiusa con un lucchetto.

Alla vista dei Carabinieri il ricorrente rientrò frettolosamente in casa, mentre il giovane ([OSCURATO:PERSONA]), al quale era stato ceduto l'involucro, venne fermato e trovato in possesso di una dose di sostanza risultata essere cocaina. [OSCURATO:PERSONA] confermò, nel corso delle sue dichiarazioni, che quel pomeriggio si era recato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per acquistare cocaina al prezzo di 30,00 euro.

Il ricorrente, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ammise di aver ceduto la cocaina all'amico Spiotta, anche se a titolo gratuito.

Ne consegue che i giudici di merito, con doppia e conforme decisione, hanno fondato il giudizio di responsabilità: (a) sulla confessione dell'imputato (e l'elemento d'accusa non è stato contestato dal ricorrente bensì solo ritenuto insufficiente per fondare la dichiarazione di responsabilità), b) sul fatto che l'ufficiale di polizia giudiziaria aveva assistito alla consegna della sostanza stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA] (che si trovava agli arresti domiciliari) allo Spiotta, c) dalle dichiarazioni di quest'ultimo (che ammise di aver acquistato la sostanza stupefacente dal ricorrente), d) dal sequestro della sostanza stupefacente.

Al cospetto di tali univoci elementi, il ricorrente solleva censure di merito, omettendo di prendere specifica posizione sulle ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza e reiterando doglianze motivatamente disattese dalla Corte di merito.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01).

Manifestamente infondato è poi il rilievo del ricorrente, che ha denunciato il vizio di motivazione per aver il giudice d'appello fatto quasi integrale richiamo alla sentenza di primo grado, dovendosi ricordare, a questo proposito, che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda, come nel caso di specie, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).

Questo è il motivo per il quale deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare, come nel caso di specie, i punti dell'atto di appello che, essendo in grado di disarticolare decisivamente il contenuto della prima pronuncia, non siano stati valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 - 01).

Ed è di tutta evidenza come, in presenza degli univoci elementi sui quali ha fatto perno il giudizio di penale responsabilità, le circostanze indicate nel gravame siano del tutto inidonee a disarticolare il ragionamento delle sentenze di condanna, essendo del tutto irrilevante il mancato rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di eventuali bilancini (in presenza di una conclamata cessione di droga), il mancato ritrovamento della somma di euro 30 (avendo, per altro, lo stesso ricorrente ammesso di aver consegnato la droga a titolo gratuito), il fatto che il verbalizzante si trovasse al piano terra del fabbricato (posto che costui aveva assistito alla cessione); l'ipotetico interesse dello Spiotta a riversare sul ricorrente la responsabilità dell'accaduto e il mancato esame della versione alternativa fornita dalla difesa che fosse stato lo stesso Spiotta a fornire lo stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] e non il contrario (entrambe queste ultime circostanze da esciudersi in presenza della deposizione del verbalizzante che aveva visto il passaggio della droga dal ricorrente al consumatore).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in data 2 luglio 2020 con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato quella emessa in data 11 settembre 2019 dal Tribunale della medesima città che, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la recidiva ed applicata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 1.667,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 99, comma IV, cod. pen. e 73, commi I e IV, d.P.R. 309 del 1990 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del citato d.P.R. e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa Legge, nonostante fosse in regime di arresti domiciliaci disposti nell'ambito del proc. 2294/2018 — misura emessa per fatti analoghi a quello per cui si procede — cedeva, consegnandolo all'acquirente SPIOTTA Fausto davanti all'uscio della propria abitazione, un involucro di cellophane contenente 0,5 grammi di sostanza stupefacente risultata positiva al test per la cocaina, ricevendo come compenso la somma di 30,00 euro; inoltre deteneva all'interno della propria abitazione due pezzetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 0,5 e 0,2 grammi. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] il 21 luglio 2019. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, dolendosi del fatto che il giudice d'appello avrebbe fatto integrale richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado senza dare compiutamente conto dei motivi di impugnazione, laddove si era specificamente contestata la sentenza di prime cure. Osserva, in particolare, il ricorrente come il giudice di appello, rispetto ai motivi di gravame, non avrebbe congruamente motivato: a) sul peso probatorio del mancato rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato sia di eventuali bilancini che, soprattutto, della somma di euro 30 che lo SPIOTTA aveva dichiarato di aver consegnato al [OSCURATO:PERSONA] quale corrispettivo della cessione; b) sulla visione diretta del momento della cessione da parte dell'appuntato MARTUCCI (trovandosi al piano terra del fabbricato); c) sulla attendibilità dello SPIOTTA in quanto chiaramente interessato a riversare sul [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dell'accaduto; d) sulla versione alterativa fornita dalla difesa che fosse stato lo SPIOTTA a fornire lo stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] e non il contrario. Ciò posto, ribadisce il ricorrente come, nonostante le specifiche contestazioni mosse nei motivi di appello, la Corte di merito si sia limitata ad effettuare un richiamo integrale alla motivazione della sentenza di primo grado, aggiungendo genericamente che la stessa trovava conforto nella "confessione dell'imputato", nelle "dichiarazioni dello Spiotta" e soprattutto nella "relazione investigativa del verbalizzante". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, per aspecificità e perché strutturato sulla base di motivi non consentiti, in quanto sollevati attraverso censure di merito, il cui ingresso è precluso nel giudizio di legittimità in presenza, come nella specie, di un'adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità. 2. Nel corso di un controllo di routine svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti ristretto in regime di arresti donniciliari, l'appuntato dei Carabinieri, Martucci, notò l'imputato, sull'uscio di casa, mentre consegnava un involucro ad un giovane attraverso una grata di ferro posta a protezione della porta di ingresso e chiusa con un lucchetto. Alla vista dei Carabinieri il ricorrente rientrò frettolosamente in casa, mentre il giovane ([OSCURATO:PERSONA]), al quale era stato ceduto l'involucro, venne fermato e trovato in possesso di una dose di sostanza risultata essere cocaina. [OSCURATO:PERSONA] confermò, nel corso delle sue dichiarazioni, che quel pomeriggio si era recato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per acquistare cocaina al prezzo di 30,00 euro. Il ricorrente, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ammise di aver ceduto la cocaina all'amico Spiotta, anche se a titolo gratuito. Ne consegue che i giudici di merito, con doppia e conforme decisione, hanno fondato il giudizio di responsabilità: (a) sulla confessione dell'imputato (e l'elemento d'accusa non è stato contestato dal ricorrente bensì solo ritenuto insufficiente per fondare la dichiarazione di responsabilità), b) sul fatto che l'ufficiale di polizia giudiziaria aveva assistito alla consegna della sostanza stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA] (che si trovava agli arresti domiciliari) allo Spiotta, c) dalle dichiarazioni di quest'ultimo (che ammise di aver acquistato la sostanza stupefacente dal ricorrente), d) dal sequestro della sostanza stupefacente. Al cospetto di tali univoci elementi, il ricorrente solleva censure di merito, omettendo di prendere specifica posizione sulle ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza e reiterando doglianze motivatamente disattese dalla Corte di merito. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01). Manifestamente infondato è poi il rilievo del ricorrente, che ha denunciato il vizio di motivazione per aver il giudice d'appello fatto quasi integrale richiamo alla sentenza di primo grado, dovendosi ricordare, a questo proposito, che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda, come nel caso di specie, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Questo è il motivo per il quale deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare, come nel caso di specie, i punti dell'atto di appello che, essendo in grado di disarticolare decisivamente il contenuto della prima pronuncia, non siano stati valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 - 01). Ed è di tutta evidenza come, in presenza degli univoci elementi sui quali ha fatto perno il giudizio di penale responsabilità, le circostanze indicate nel gravame siano del tutto inidonee a disarticolare il ragionamento delle sentenze di condanna, essendo del tutto irrilevante il mancato rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di eventuali bilancini (in presenza di una conclamata cessione di droga), il mancato ritrovamento della somma di euro 30 (avendo, per altro, lo stesso ricorrente ammesso di aver consegnato la droga a titolo gratuito), il fatto che il verbalizzante si trovasse al piano terra del fabbricato (posto che costui aveva assistito alla cessione); l'ipotetico interesse dello Spiotta a riversare sul ricorrente la responsabilità dell'accaduto e il mancato esame della versione alternativa fornita dalla difesa che fosse stato lo stesso Spiotta a fornire lo stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] e non il contrario (entrambe queste ultime circostanze da esciudersi in presenza della deposizione del verbalizzante che aveva visto il passaggio della droga dal ricorrente al consumatore). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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