Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:462
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 giugno 2026 (
1
)
Causa C
‑
63/25
K. Sz.,
H. Sz.,
W. Sz.
contro
Z. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty w likwidacji
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia)]
« Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Ambito di applicazione – Nozioni di consumatore e di professionista – Aderenza a un fondo di investimento – Statuto di un fondo di investimento chiuso »
I.
Introduzione
1.
La presente causa solleva una questione che, per quanto consta, non sembra essere stata affrontata direttamente dalla Corte: se la direttiva 93/13/CEE (
2
) possa applicarsi al rapporto giuridico che si instaura tra un fondo di investimento chiuso (
3
) e le persone fisiche che ne sottoscrivono i certificati di investimento. Il tema è delicato: si tratta di stabilire se la tutela uniforme conferita dalla direttiva ai consumatori si estende a una relazione giuridica che il diritto nazionale riconduce a uno strumento di natura societaria – lo statuto del fondo – ma che presenta, sotto il profilo funzionale, i tratti tipici di un contratto di adesione.
2.
Il giudice del rinvio sottopone tre questioni. Le prime due riguardano la qualificazione delle parti: il sottoscrittore dei certificati come «consumatore» e il fondo emittente come «professionista». Esse costituiscono, tuttavia, soltanto il presupposto logico della terza questione. Quest’ultima – se le disposizioni statutarie possano costituire «clausole di un contratto non oggetto di negoziato individuale» – presenta, per quanto consta, un profilo nuovo nella giurisprudenza della Corte. Su di essa si concentreranno le presenti conclusioni.
3.
Anticipo fin d’ora che proporrò alla Corte di rispondere alla terza questione in senso affermativo, richiamando le prime due soltanto nella misura necessaria a delimitare l’ambito del ragionamento.
II.
Contesto normativo
A.
Direttiva 93/13/CEE
4.
Il considerando 10 della direttiva 93/13 dispone quanto segue:
«Considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società;
(…)»
5.
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13, recita quanto segue:
«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
(…)»
6.
L’articolo 2, lettere b) e c) della direttiva 93/13, prevede quanto segue:
«(…)
b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
c) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».
7.
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 93/13 dispone quanto segue:
«1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza nel suo contenuto.
Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.
Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova.
(…)».
B.
Diritto polacco
8.
L’articolo 22
1
dell’ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (
4
) (in prosieguo: il «codice civile polacco») prevede quanto segue:
«Per “consumatore” si intende qualsiasi persona fisica che compie con un professionista un atto giuridico non direttamente connesso alla sua attività economica o professionale.
(…)».
9.
L’articolo 43
1
del medesimo codice civile recita quanto segue:
«Un professionista è una persona fisica, una persona giuridica o un’unità organizzativa di cui all’articolo 33
1
, paragrafo 1, che esercita in proprio un’attività economica o professionale.
(…)».
10.
L’articolo 66, §1, di tale codice civile prevede quanto segue:
«Una dichiarazione, indirizzata a un’altra parte, dell’intenzione di concludere un contratto costituisce un’offerta, se specifica le clausole essenziali di tale contratto.
(…)».
11.
L’articolo 385
1
del medesimo codice civile, che traspone i principi della direttiva 93/13/CEE, prevede quanto segue:
«§ 1. Le clausole di un contratto stipulato con un consumatore che non sono state oggetto di una negoziazione individuale non vincolano il consumatore quando definiscono i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, ledendo manifestamente i suoi interessi (clausole contrattuali illecite). La presente disposizione non pregiudica le clausole che definiscono gli obblighi principali delle parti, compreso il prezzo o il compenso, se formulate in modo inequivocabile.
§ 2. Quando una clausola del contratto non è vincolante per il consumatore in applicazione del paragrafo 1, le parti rimangono vincolate dalle altre clausole del contratto.
§ 3. Le clausole di un contratto che non sono state oggetto di una negoziazione individuale sono clausole contrattuali sul cui contenuto il consumatore non ha avuto un’influenza effettiva. Si tratta in particolare delle clausole contrattuali riprese da un contratto tipo proposto al consumatore dalla controparte.
§ 4. Spetta a chiunque sostenga che una clausola è stata negoziata individualmente fornire la prova di tale affermazione».
12.
L’articolo 3 dell’ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (legge relativa ai fondi di investimento e alla gestione dei fondi di investimento alternativi) (in prosieguo: la «legge sui fondi di investimento») (
5
), prevede quanto segue:
«1. Un fondo di investimento è una persona giuridica la cui attività ha come unico oggetto il deposito in titoli, strumenti del mercato monetario e altri diritti patrimoniali definiti dalla legge di fondi raccolti tramite un’offerta di acquisto di quote o certificati di investimento.
(…)
3. Un fondo di investimento svolge la propria attività, con particolare attenzione all’interesse dei detentori di quote, nel rispetto dei principi di riduzione dei rischi di investimento enunciati nella legge».
13.
L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della legge sui fondi di investimento dispone quanto segue:
«1. I detentori di quote di un fondo di investimento sono persone fisiche, persone giuridiche o unità organizzative prive di personalità giuridica:
(…)
– che sono titolari di un conto titoli sul quale sono registrati certificati di investimento o che hanno diritto a certificati di investimento iscritti su un conto collettivo (…).
2. Le quote o i certificati di investimento rappresentano i diritti di proprietà dei detentori di quote del fondo, come definiti dalla legge e dallo statuto del fondo di investimento».
14.
L’articolo 117, paragrafi 1 e 3, della medesima legge prevede quanto segue:
«1. Il fondo di investimento chiuso emette certificati di investimento.
(…)
3. Le persone fisiche possono acquistare certificati di investimento di un fondo di investimento di cui all’articolo 15, paragrafo 1
bis
, se il valore del certificato di investimento della prima emissione di tale fondo non è inferiore all’equivalente di zloty polacchi della somma di EUR 40 000.»
15.
L’articolo 139 di tale legge sui fondi di investimento recita quanto segue:
«1. Un fondo di investimento chiuso può riacquistare i certificati di investimento da esso emessi, se previsto dal suo statuto.
(…)
3. Lo statuto del fondo di investimento chiuso precisa i requisiti, le modalità e le condizioni di riacquisto dei certificati di investimento, nonché i termini e le modalità di notifica del riacquisto dei certificati.
(…)».
III.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
16.
Tre persone fisiche – una medica e i suoi genitori pensionati – hanno acquistato, su raccomandazione di un dipendente della propria banca, certificati di investimento emessi da un fondo di investimento chiuso polacco (in prosieguo: il «FIZ»), organismo di investimento collettivo dotato di personalità giuridica costituito e gestito da una società di fondi di investimento, il cui funzionamento è disciplinato dallo statuto adottato da quest’ultima. L’acquisto è avvenuto nel 2016 mediante sottoscrizione di moduli standardizzati, nei quali ciascun sottoscrittore dichiarava di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni di emissione e lo statuto del fondo. Il valore complessivo dell’investimento di ciascuno dei sottoscrittori ammontava a circa EUR 91 000.
17.
Nel 2019, i sottoscrittori hanno chiesto il riscatto integrale dei propri certificati. Il FIZ ha proceduto soltanto a riscatti parziali, invocando la clausola statutaria che lo autorizza a ridurre le richieste di riscatto qualora il valore complessivo dei certificati da riscattare superi il 20% delle disponibilità liquide del fondo.
18.
Il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) ha respinto il ricorso dei sottoscrittori, ritenendo che lo statuto del FIZ non costituisca un contratto e non sia soggetto al controllo del carattere abusivo ai sensi dell’articolo 385
1
del codice civile polacco.
19.
Il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), adito in appello, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una persona fisica, partecipante a un fondo di investimento chiuso e acquirente di titoli mobiliari nominativi emessi da tale fondo sotto forma di certificati di investimento, sia qualificabile come consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, p. 29, in prosieguo la «direttiva 93/13»), qualora l’acquisto di tali titoli avvenga per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale e l’adesione al fondo sia finalizzata principalmente all’investimento dei risparmi?
2) Se un fondo di investimento chiuso, le cui attività hanno unicamente ad oggetto l’investimento, in titoli mobiliari, in strumenti del mercato finanziario ed in altri diritti patrimoniali definiti dalla legge, di risorse finanziarie raccolte per mezzo di offerta all’acquisto dei certificati di investimento, sia qualificabile come professionista ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13?
3) Se una disposizione dello statuto di un fondo di investimento chiuso, che definisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti, comprese le modalità e i termini per il rimborso dei certificati di investimento da parte di tale fondo ai suoi partecipanti, possa essere considerata quale clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in una situazione in cui il partecipante abbia potuto prendere conoscenza dello statuto prima di aderire al fondo e abbia accettato il suo contenuto attraverso una dichiarazione scritta al momento della sottoscrizione dei certificati di investimento?»
IV.
Analisi
20.
Le presenti conclusioni sono mirate sulla terza questione. Le prime due rilevano solo quale premessa del ragionamento, nei limiti in cui consentono di esaminare se la disposizione statutaria controversa possa costituire una clausola di un contratto non oggetto di negoziato individuale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
21.
Mi limito, pertanto, ad osservare che, per quanto risulta dal fascicolo, i ricorrenti, persone fisiche che hanno acquistato certificati di investimento per fini di risparmio estranei ad un’attività professionale, sembrano poter essere ascritti alla categoria dei consumatori, e che il FIZ, quale persona giuridica che offre e gestisce in modo organizzato tale prodotto di investimento, si pone, ai fini della clausola controversa, come controparte professionale. Spetterà in ogni caso al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze del caso, che i necessari requisiti richiesti dal diritto dell’Unione siano effettivamente soddisfatti.
A.
Sulla terza questione
22.
La terza questione costituisce il nucleo della presente causa. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se disposizioni dello statuto di un fondo di investimento chiuso, che definiscono i diritti e gli obblighi del sottoscrittore – comprese le condizioni di riscatto dei certificati – possano qualificarsi come «clausole di un contratto non oggetto di negoziato individuale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
23.
La questione presenta un duplice profilo: occorre stabilire, in primo luogo, se esista un «contratto» ai sensi della direttiva 93/13 e, in secondo luogo, se la clausola controversa possa considerarsi «non oggetto di negoziato individuale».
1.
L
’
esistenza di un contratto ai sensi della direttiva 93/13
e l
’
incorporazione delle clausole statutarie
24.
La direttiva 93/13 si applica a «qualsiasi contratto» stipulato tra un professionista e un consumatore (
6
). Essa è una direttiva generale di tutela dei consumatori, con vocazione ad applicarsi in tutti i settori dell’attività economica (
7
). La latitudine così voluta dal legislatore comporta, simmetricamente, che le esclusioni dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 debbano essere interpretate restrittivamente, al fine di salvaguardarne l’effetto utile (
8
).
25.
Lo statuto del FIZ, nella misura in cui contiene disposizioni relative alla natura e all’oggetto del fondo, alla denominazione e alla sede della società di gestione, alle modalità di rappresentanza e ai principi della politica di investimento, presenta tratti che potrebbero giustificarne la riconduzione ai «contratti relativi alla costituzione e allo statuto delle società» che, ai sensi del decimo considerando della direttiva 93/13, ne motiverebbe l’esclusione dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva.
26.
Tuttavia, nel caso oggetto della presente causa, come osserva il giudice del rinvio, lo statuto del FIZ assolve a un duplice ruolo. È, al tempo stesso, l’atto costitutivo della persona giuridica e lo strumento che definisce i diritti patrimoniali dei sottoscrittori: condizioni e modalità di riscatto dei certificati, limiti alla riduzione delle domande, regole di calcolo delle disponibilità liquide. Le disposizioni relative a questo secondo profilo presentano, sul piano funzionale, tratti analoghi a quelli di clausole contrattuali che regolano il contenuto di un rapporto sinallagmatico.
27.
La Corte non si è finora pronunciata sulla portata dell’esclusione prevista al decimo considerando della direttiva 93/13. Un indirizzo interpretativo utile può tuttavia trarsi dalla sentenza Verein für Konsumenteninformation (
9
), relativa all’ambito di applicazione del regolamento Roma I (
10
). In tale occasione, la Corte ha distinto il piano delle operazioni riconducibili al diritto delle società da quello dei contratti che vi sottostanno, escludendo che il mero collegamento di un contratto a questioni di diritto societario ne determini l’estromissione dall’ambito di applicazione di tale regolamento.
28.
Tale orientamento non è isolato. Già nella sentenza E. Friz (
11
), la Corte aveva ricondotto alla disciplina di tutela del consumatore – in quel caso, alla direttiva 85/577/CEE (
12
) – il rapporto giuridico nascente dall’adesione di una persona fisica a un fondo immobiliare costituito in forma di società di persone, ove la finalità principale dell’adesione non fosse quella di entrare a far parte della società ma quella di effettuare un investimento finanziario. La Corte ha così affermato il principio – di portata generale – per cui la veste societaria del veicolo non vale a escludere, di per sé, l’applicabilità della tutela consumeristica al rapporto contrattuale sottostante. Lo stesso approccio funzionale, fondato sul superamento delle qualificazioni formali in favore della valutazione sostanziale del rapporto, ispira la giurisprudenza della Corte sulla nozione di «professionista» (
13
).
29.
Ritengo, pertanto, che il principio definito nella sentenza Verein für Konsumenteninformation sia trasponibile alla direttiva 93/13. La
ratio
dell’esclusione prevista al decimo considerando della direttiva 93/13 è di sottrarre alla tutela consumeristica i profili
stricto sensu
costitutivi dell’ente societario e non i rapporti obbligazionari che si innestano su di essi.
30.
La necessità di un’interpretazione restrittiva sembrerebbe trovare conferma anche nella giurisprudenza della Corte relativa alla diversa ipotesi prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (
14
). Nella sentenza Gómez del [OSCURATO:PERSONA] (
15
), la Corte ha chiarito che tale esclusione presuppone che la clausola riproduca una disposizione di diritto nazionale destinata ad applicarsi tra le parti indipendentemente dalla loro scelta; viceversa, quando la normativa nazionale si limiti a fissare un quadro generale e lasci al professionista un margine di determinazione del contenuto concreto della clausola, quest’ultima non riproduce una disciplina normativa imperativa o suppletiva, ma esprime un’autonoma determinazione del professionista. In tale ipotesi, l’esclusione non opera.
31.
In ogni caso – e questo è il punto decisivo – anche a voler ammettere che lo statuto del FIZ, nella sua dimensione costitutiva, ricada nell’esclusione del decimo considerando, ciò non sarebbe sufficiente per escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 il rapporto contrattuale su cui i ricorrenti fondano la pretesa.
32.
Dagli elementi del fascicolo emerge, infatti, che un contratto distinto di sottoscrizione dei certificati è stato concluso tra il FIZ e i ricorrenti. Il meccanismo è chiaro: il FIZ ha formulato una proposta scritta di acquisto dei certificati; i ricorrenti l’hanno accettata sottoscrivendo un modulo standardizzato nel quale dichiaravano di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni di emissione e lo statuto. Attraverso tale dichiarazione, i ricorrenti hanno accettato, senza alcuna possibilità di negoziazione, l’insieme delle disposizioni relative alle condizioni di emissione e di riscatto dei certificati, ivi compresa la clausola controversa.
33.
Si è quindi in presenza di un’operazione negoziale bilaterale: un’offerta scritta del professionista, un’accettazione mediante sottoscrizione di un modulo predefinito e il pagamento del corrispettivo. Il contratto di sottoscrizione così perfezionato rientra, a mio avviso, nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13. Non è necessario affermare che lo statuto, in quanto tale e nella sua interezza, ricada in tale ambito: è sufficiente constatare che le clausole statutarie rese vincolanti mediante tale contratto ne disciplinano il contenuto.
34.
È mia opinione, pertanto, che, anche a voler considerare che lo statuto del FIZ, in quanto tale, non ricada nel campo di applicazione della direttiva 93/13, le clausole relative alle condizioni di riscatto dei certificati debbano comunque essere considerate parte integrante del contratto di sottoscrizione.
35.
Tali clausole sono state incorporate nel rapporto contrattuale attraverso la dichiarazione sottoscritta dal consumatore al momento dell’acquisto, con la quale questi ha accettato il contenuto dello statuto. Si tratta del meccanismo tipico del contratto per adesione: il rapporto si perfeziona per l’adesione del contraente a uno schema predisposto unilateralmente dalla controparte.
36.
Questa ricostruzione, condivisa dalla Commissione e dal governo polacco nelle loro osservazioni, è l’unica coerente con la
ratio
della direttiva 93/13. Un approccio formalistico – che escludesse dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva una clausola (negoziale) soltanto perché formalmente derivante dallo statuto dell’ente emittente – consentirebbe al professionista di eludere agevolmente la tutela consumeristica. Sarebbe sufficiente trasferire nelle clausole statutarie le disposizioni più svantaggiose per il consumatore e farle accettare per rinvio per sottrarle al controllo del carattere abusivo. Non ritengo che il diritto dell’Unione autorizzi un simile risultato.
37.
La Corte ha del resto ripetutamente chiarito che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 poggia sull’idea che il consumatore si trovi in posizione di inferiorità rispetto al professionista tanto sul piano del potere negoziale quanto su quello del grado di informazione, e che tale situazione lo induce ad aderire alle condizioni preventivamente redatte dal professionista senza poter incidere sul loro contenuto. Proprio per tale ragione, ai fini dell’applicazione della direttiva 93/13 rileva la sostanza del rapporto – ovvero l’effettiva posizione di asimmetria informativa e di potere negoziale tra le parti – e non la qualificazione formale dello strumento giuridico (
16
).
2.
L
’
assenza di
un
negoziato individuale
38.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13, una clausola si considera non oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente e il consumatore non ha potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto, in particolare nell’ambito di un contratto per adesione. Costituisce una clausola non oggetto di negoziato individuale quella redatta in vista di un utilizzo generalizzato (
17
).
39.
Nel caso di specie, l’assenza di negoziazione individuale è evidente. Le clausole statutarie sono state redatte dalla società di gestione al momento della creazione del fondo prima dunque di qualsiasi contatto con i futuri sottoscrittori. Esse sono destinate a regolare i rapporti con l’insieme dei sottoscrittori: hanno, cioè, per loro stessa natura, carattere generalizzato e standardizzato.
40.
Sotto tale profilo, rileva altresì che la clausola controversa si inserisce in un testo statutario predisposto per disciplinare in modo uniforme una pluralità indifferenziata di rapporti con i sottoscrittori. Trattandosi di clausole standardizzate destinate a un utilizzo generalizzato, l’esame giurisdizionale deve concentrarsi sulla struttura obiettiva della clausola e sul modo in cui essa è resa conoscibile e vincolante per il consumatore (
18
).
41.
A ciò si aggiunge – ed è il dato decisivo – che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7.3, lettera e), dello statuto del FIZ (
19
), l’assemblea degli investitori non può in linea di principio modificare lo statuto. I sottoscrittori sono quindi vincolati alle disposizioni statutarie senza alcuna possibilità di negoziarle. Non si tratta di una clausola astrattamente negoziabile ma non negoziata: è una clausola strutturalmente non negoziabile, imposta al consumatore come condizione di accesso al rapporto contrattuale.
42.
La circostanza che il consumatore abbia sottoscritto una dichiarazione scritta di accettazione non rimette in discussione tale conclusione. L’accettazione espressa dei termini prestabiliti è l’essenza stessa del contratto per adesione; non è, in alcun modo, sintomo di negoziazione individuale. E, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 93/13, qualora il professionista affermi il contrario, l’onere della prova incombe su di lui.
3.
La
natura collettiva del fondo
43.
Mi resta da affrontare l’argomento, invocato dal FIZ, secondo cui sottoporre lo statuto al controllo della direttiva 93/13 rischierebbe di compromettere il principio della parità di trattamento tra i sottoscrittori. Se la clausola di riduzione delle domande di riscatto non vincolasse alcuni sottoscrittori (quelli qualificati come consumatori) ma vincolasse gli altri, si genererebbe – secondo la tesi del FIZ – una differenziazione dei diritti patrimoniali incompatibile con la natura di organismo di investimento collettivo.
44.
Comprendo la preoccupazione ma essa non può, a mio avviso, condurre a escludere l’applicazione della direttiva 93/13, per le ragioni che seguono.
45.
In primo luogo, secondo constante giurisprudenza (
20
) risulta che la direttiva 93/13 mira a garantire un livello elevato di tutela del consumatore e che gli articoli 6 e 7 di tale direttiva esigono mezzi adeguati ed efficaci per assicurare la piena efficacia della tutela giurisdizionale. Ne consegue che inconvenienti di ordine sistemico o organizzativo, quand’anche reali, non possono essere elevati a criterio preliminare di delimitazione dell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, poiché essi attengono, semmai, alla fase successiva della determinazione degli effetti dell’eventuale constatazione di abusività.
46.
La questione sottoposta alla Corte attiene all’ambito di applicazione della direttiva 93/13: se il rapporto tra il fondo e i sottoscrittori ricada o meno nella sfera di tutela del consumatore? Gli effetti sistemici che potrebbero derivare dall’eventuale constatazione del carattere abusivo di una specifica clausola statutaria sono una questione distinta, logicamente successiva. Non si può far discendere dal secondo profilo una limitazione del primo: significherebbe adattare la portata della direttiva 93/13 alle esigenze organizzative del professionista, il che sarebbe incompatibile con la funzione deterrente espressamente perseguita dall’articolo 7 della stessa direttiva 93/13. Del resto, la Corte ha più volte ribadito che il meccanismo di «non vincolatività» della clausola abusiva previsto dall’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 93/13 mira a ristabilire l’equilibrio formale tra le parti sostituendolo a quello sostanziale che la clausola abusiva aveva alterato, e che la disapplicazione della clausola rappresenta la conseguenza normale, anche quando essa incida su equilibri contrattuali unilateralmente predisposti dal professionista (
21
).
47.
In secondo luogo, il diritto dell’Unione fornisce già i criteri per gestire le conseguenze sistemiche della disapplicazione. Secondo costante giurisprudenza, la Corte ha chiarito che ove la clausola ritenuta abusiva non definisca un elemento essenziale del regolamento contrattuale, il contratto rimane vincolante per le parti, privo della clausola abusiva, senza che sia necessaria alcuna integrazione (
22
). Al giudice nazionale non è consentito – ed è questo il profilo decisivo – rivedere il contenuto della clausola o sostituirla con criteri desunti da disposizioni generali, quali l’equità o gli usi (
23
). Spetta unicamente al giudice nazionale , ove sia in gioco una clausola essenziale la cui caducazione comporterebbe conseguenze particolarmente pregiudizievoli per il consumatore, sostituire, in conformità al diritto nazionale, la clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale a carattere suppletivo – ossia con una norma di natura dispositiva, applicabile in mancanza di diverso accordo tra le parti – ovvero, ove tali norme non sussistano, ricorrere ad altri rimedi previsti dall’ordinamento idonei a ristabilire l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, nei limiti fissati dalla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]
(
24
). Il giudice del rinvio dispone dunque di un quadro sufficientemente articolato per modulare le conseguenze della constatazione di abusività, nel rispetto dell’insieme del diritto polacco e, se del caso, adottando «tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose» della caducazione della clausola, fermo il divieto «di modificare o di moderare liberamente il contenuto delle clausole abusive» (
25
).
48.
In terzo luogo, e lo stesso giudice del rinvio lo sottolinea, il diritto polacco fornisce già un quadro entro il quale tale bilanciamento può essere operato. L’articolo 3, paragrafo 3, della legge sui fondi di investimento impone al fondo di esercitare la propria attività «tenendo particolarmente conto degli interessi dei detentori di quote»; l’articolo 64, paragrafo 1, della medesima legge affida alla società di gestione la responsabilità verso i sottoscrittori per ogni danno causato dall’inadempimento dei propri obblighi. La constatazione del carattere eventualmente abusivo della clausola di riduzione delle domande di riscatto non pregiudicherebbe dunque necessariamente gli interessi degli altri sottoscrittori: spetterebbe al giudice nazionale determinarne le conseguenze concrete, alla luce dell’insieme della normativa applicabile.
49.
Da ultimo, e si tratta a mio avviso del rilievo decisivo, escludere in radice la tutela consumeristica per l’investitore individuale, adducendo la natura collettiva del fondo, equivarrebbe a privare della protezione della direttiva 93/13 la parte contrattualmente più debole, i cui diritti patrimoniali dipendono integralmente dalle determinazioni unilaterali della parte più forte. Questo risultato sarebbe incompatibile con la
ratio
del sistema istituito dalla direttiva 93/13 e con la funzione dissuasiva che il suo articolo 7 affida alla disciplina della non vincolatività delle clausole abusive. La preoccupazione del FIZ per la gestione degli effetti inter-sottoscrittori è legittima, ma si colloca a valle del giudizio di abusività e non può servire a contrarne a monte il presupposto di applicazione.
50.
In definitiva, la Corte è chiamata, in questa sede, soltanto a stabilire se la clausola controversa possa qualificarsi come «clausola di un contratto non oggetto di negoziato individuale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13. Per le ragioni esposte, suggerisco di rispondere affermativamente.
V.
Conclusione
51.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale sollevata dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia) nel seguente modo:
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che:
una disposizione dello statuto di un fondo di investimento chiuso che definisce le condizioni e i termini di riscatto dei certificati di investimento può costituire una clausola di un contratto non oggetto di negoziato individuale qualora sia resa vincolante nei confronti del sottoscrittore mediante il contratto di sottoscrizione dei certificati e questi non abbia potuto influire sul suo contenuto, anche se ha potuto prenderne conoscenza prima dell’adesione e ne ha accettato il testo mediante dichiarazione scritta;
spetta al giudice nazionale verificare, alla luce dell’insieme delle circostanze del caso e dell’eventuale rilievo dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, se la clausola controversa si limiti a riflettere disposizioni imperative o suppletive del diritto nazionale.
1
Lingua originale: l’italiano.
2
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
3
Il fondo di investimento chiuso (in polacco: «fundusz inwestycyjny zamknięty») (in prosieguo: «FIZ») è un organismo di investimento collettivo dotato di personalità giuridica autonoma, le cui partecipazioni assumono la forma di certificati di investimento. A differenza dei fondi aperti, esso emette un numero predefinito di certificati e non è tenuto al riscatto su domanda: il riscatto è ammesso solo nei casi e alle condizioni eventualmente previsti dallo statuto del fondo. Si tratta di un veicolo riconducibile alla categoria dei fondi di investimento alternativi disciplinati dalla direttiva 2011/61/UE dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n.1060/2009 e (UE) n.1095/2010 (GU 2011, L 174, pag. 1).
4
Legge del 23 aprile 1964 recante il codice civile (Dz. U. del 2023, posizione 1610).
5
Dz.U. 2004 n. 146, Dz. U. del 2024, posizione 1034.
6
V. sentenza del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA] (C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 29).
7
V. sentenza del 20 marzo 2025, Arce (C‑365/23, EU:C:2025:192, punto 44) e giurisprudenza ivi citata.
8
V. in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, OTP [OSCURATO:PERSONA] e OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 52); sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑81/19, EU:C:2020:532, punto 24); sentenza del 6 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑593/22, EU:C:2023:555, punto 20).
9
V. sentenza del 3 ottobre 2019, Verein für Konsumenteninformation (C‑272/18, EU:C:2019:827, punto 37).
10
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, p 6).
11
V. sentenza del 15 aprile 2010, E. Friz (C‑215/08, EU:C:2010:186, punti da 25 a 29).
12
Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU 1985, L 372, pag. 31), oggi sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
13
V., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – [OSCURATO:PERSONA] (C‑147/16, EU:C:2018:320, punti da 47 a 59), in cui la Corte ha qualificato come «professionista» un istituto di insegnamento per l’attività accessoria di concessione di un piano di pagamento, malgrado la sua attività principale non avesse natura commerciale.
14
«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».
15
Sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del [OSCURATO:PERSONA] (C‑125/18, EU:C:2020:138, punti da 31 a 37), relativa a una clausola di mutuo ipotecario che rinviava a un indice di riferimento previsto dalla normativa spagnola in questione: la Corte escluse l’operatività dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE rilevando che tale normativa non imponeva l’utilizzo dell’indice ma si limitava a disciplinarne alcuni requisiti, lasciando al professionista la scelta di adottarlo. Come l’indice di riferimento del mutuo era un indice «consentito» dalla normativa spagnola ma non imposto, così la clausola di riduzione delle domande di riscatto è «consentita» dalla legge polacca sui fondi di investimento sopra citata, ma non imposta: la scelta dei meccanismi di riduzione resta una determinazione autonoma del professionista, in questo caso la società di gestione, in sede di redazione dello statuto.
16
V. sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – [OSCURATO:PERSONA] (C‑147/16, EU:C:2018:320, punto 54) e giurisprudenza ivi citata.
17
V, in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2015, Šiba (C‑537/13, EU:C:2015:14, punto 31) e altresì sentenza del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑226/12, EU:C:2014:10, punto 18).
18
V. sentenze del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 73); del 20 settembre 2017, Andriciuc e;a (C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 44).
19
Statuto del fondo Z. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty, articolo 6, paragrafo 7, punto 3, lettera e), nel testo applicabile al momento dei fatti di cui al procedimento principale. Il documento figura nel fascicolo della causa.
20
V. sentenza del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 41) e sentenza del 14 marzo 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, punti 49 e 50)
21
V. sentenza del 14 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 40 e 69); sentenza del 29 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] BPH (C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 72 e giurisprudenza ivi citata); sentenza del 25 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] B. (C‑269/19, EU:C:2020:954, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
22
V. sentenza del 14 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punti da 63 a 65); sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819, punti da 56 a 58).
23
V. sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819, punti 61 e 62).
24
V. sentenza del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑26/13, EU:C:2014:282, punti da 82 a 85); v. altresì sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819, punto 48): la facoltà del giudice nazionale di sostituire la clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale a carattere suppletivo è limitata alle sole ipotesi in cui la caducazione del contratto nel suo insieme esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose.
25
V. sentenza del 25 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] B. (C‑269/19, EU:C:2020:954, punti da 41 a 44); sentenza del 29 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] BPH (C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 84); e sentenza del 31 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] és Lízing (C‑472/20, EU:C:2022:242, punti da 54 a 56).