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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26323/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 30 ottobre 2026 la Corte d’appello di Ancona,in parziale riforma della sentenza emessa il 29 marzo 2024 dal Tribunale diAncona, concedeva all’imputata [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuantigeneriche e rideterminava la pena in relazione al reato di appropriazioneindebita.In particolare, all’imputata era stato contestato di essersi appropriata, nellaqualità di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro54.147,51 derivante da incassi di premi assicurativi relativi agli anni 2019 e2020, nonché, nella qualità di titolare dell’impresa individuale denominataAssiconsul di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore somma di euro 110.532,16 derivanteda incassi di premi assicurativi relativi agli anni 2017 e 2018, omettendo diversare tali somme all’avente diritto [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legalerappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza degli artt. 646, 649-bis e 124 cod. pen.Assumeva che la querela era stata proposta il 20 maggio 2021 e pertantotardivamente poiché la persona offesa aveva avuto contezza del reato in epocanon successiva al 24 novembre 2020.Deduceva, inoltre, che il soggetto che aveva sporto querela, [OSCURATO:PERSONA],non era a ciò legittimato in quanto era stato nominato presidente del consigliodi amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. il 3 maggio 2021 e la nominaera stata iscritta nel registro delle imprese solo il 27 maggio 2021, dunquesuccessivamente alla proposizione della querela, dovendosi considerare che, amente dell’art. 2436 cod. civ., la deliberazione della modifica statutaria nonproduceva effetti se non dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.Assumeva che la Corte territoriale erroneamente aveva ritenuto il reatoperseguibile d’ufficio, considerando sussistente la circostanza aggravante di cuiall’art. 61, n. 11), cod. pen. in ragione dell’esistenza di un rapporto di agenziafra l’imputata e il querelante, e considerando altresì che il danno cagionato allapersona offesa era di rilevante gravità.Deduceva al riguardo che in realtà nessuna delle due aggravanti era statacontestata, neppure in fatto, con l’imputazione, così che doveva ritenersi che ilreato fosse perseguibile a querela.2.2.

Con il secondo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza dell’art. 646 cod.pen., assumendo che il mancato versamento dei premi incassati dall’imputataera avvenuto nell’ambito di connessi rapporti economici di dare e avere fra levarie società, e in particolare fra l’imputata e la persona offesa, così che dovevaritenersi che la vicenda avesse una rilevanza esclusivamente civilistica,considerata anche l’assenza del dolo del reato contestato in capo alla [OSCURATO:PERSONA],che peraltro aveva incontrato delle difficoltà nel restituire le somme pretesedalla persona offesa.3.

In data 30 marzo 2026 sono stati depositati motivi aggiunti nell’interessedella ricorrente, con i quali è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alladedotta rilevanza esclusivamente civilistica della condotta ascritta alla [OSCURATO:PERSONA];in data 15 aprile 2026 sono state depositate note scritte nell’interesse dellaricorrente con le quali sono state ribadite le argomentazioni illustrate con ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è fondato nei termini di cui appresso, restando assorbitoil secondo.La Corte d’appello ha affrontato le questioni relative alla proposta querelaosservando che il reato di appropriazione indebita, qualora aggravato ex art.61, n. 11), cod. pen. (che prevede la circostanza aggravante dell’avercommesso il fatto, tra l’altro, con abuso di relazioni d’ufficio), è perseguibiled’ufficio, come disposto dall’art. 649-bis cod. pen.Ciò premesso, osserva il Collegio che la Corte territoriale non ha fattocorretta applicazione del disposto di cui all’art. 649-bis cod. pen. che, per quelche qui interessa, per i fatti perseguibili a querela di cui all’art. 646, secondocomma, o aggravati dalle circostanze di cui all’art. 61, primo comma, n. 11),cod. pen. prevede la procedibilità d’ufficio qualora ricorrano circostanzeaggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la personaoffesa è incapace per età.Il caso di specie, non ricorrendo circostanze aggravanti ad effetto specialediverse dalla recidiva e non ricorrendo neppure il caso della persona offesaincapace per età, non rientra fra quelli per i quali la citata disposizione prevedela procedibilità d’ufficio.2.

Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia, che dovrà valutareinnanzitutto la validità della querela proposta.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Perugia.Così deciso il 30/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 30 ottobre 2026 la Corte d’appello di Ancona,in parziale riforma della sentenza emessa il 29 marzo 2024 dal Tribunale diAncona, concedeva all’imputata [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuantigeneriche e rideterminava la pena in relazione al reato di appropriazioneindebita.In particolare, all’imputata era stato contestato di essersi appropriata, nellaqualità di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro54.147,51 derivante da incassi di premi assicurativi relativi agli anni 2019 e2020, nonché, nella qualità di titolare dell’impresa individuale denominataAssiconsul di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore somma di euro 110.532,16 derivanteda incassi di premi assicurativi relativi agli anni 2017 e 2018, omettendo diversare tali somme all’avente diritto [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legalerappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza degli artt. 646, 649-bis e 124 cod. pen.Assumeva che la querela era stata proposta il 20 maggio 2021 e pertantotardivamente poiché la persona offesa aveva avuto contezza del reato in epocanon successiva al 24 novembre 2020.Deduceva, inoltre, che il soggetto che aveva sporto querela, [OSCURATO:PERSONA],non era a ciò legittimato in quanto era stato nominato presidente del consigliodi amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. il 3 maggio 2021 e la nominaera stata iscritta nel registro delle imprese solo il 27 maggio 2021, dunquesuccessivamente alla proposizione della querela, dovendosi considerare che, amente dell’art. 2436 cod. civ., la deliberazione della modifica statutaria nonproduceva effetti se non dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.Assumeva che la Corte territoriale erroneamente aveva ritenuto il reatoperseguibile d’ufficio, considerando sussistente la circostanza aggravante di cuiall’art. 61, n. 11), cod. pen. in ragione dell’esistenza di un rapporto di agenziafra l’imputata e il querelante, e considerando altresì che il danno cagionato allapersona offesa era di rilevante gravità.Deduceva al riguardo che in realtà nessuna delle due aggravanti era statacontestata, neppure in fatto, con l’imputazione, così che doveva ritenersi che ilreato fosse perseguibile a querela.2.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza dell’art. 646 cod.pen., assumendo che il mancato versamento dei premi incassati dall’imputataera avvenuto nell’ambito di connessi rapporti economici di dare e avere fra levarie società, e in particolare fra l’imputata e la persona offesa, così che dovevaritenersi che la vicenda avesse una rilevanza esclusivamente civilistica,considerata anche l’assenza del dolo del reato contestato in capo alla [OSCURATO:PERSONA],che peraltro aveva incontrato delle difficoltà nel restituire le somme pretesedalla persona offesa.3. In data 30 marzo 2026 sono stati depositati motivi aggiunti nell’interessedella ricorrente, con i quali è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alladedotta rilevanza esclusivamente civilistica della condotta ascritta alla [OSCURATO:PERSONA];in data 15 aprile 2026 sono state depositate note scritte nell’interesse dellaricorrente con le quali sono state ribadite le argomentazioni illustrate con ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato nei termini di cui appresso, restando assorbitoil secondo.La Corte d’appello ha affrontato le questioni relative alla proposta querelaosservando che il reato di appropriazione indebita, qualora aggravato ex art.61, n. 11), cod. pen. (che prevede la circostanza aggravante dell’avercommesso il fatto, tra l’altro, con abuso di relazioni d’ufficio), è perseguibiled’ufficio, come disposto dall’art. 649-bis cod. pen.Ciò premesso, osserva il Collegio che la Corte territoriale non ha fattocorretta applicazione del disposto di cui all’art. 649-bis cod. pen. che, per quelche qui interessa, per i fatti perseguibili a querela di cui all’art. 646, secondocomma, o aggravati dalle circostanze di cui all’art. 61, primo comma, n. 11),cod. pen. prevede la procedibilità d’ufficio qualora ricorrano circostanzeaggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la personaoffesa è incapace per età.Il caso di specie, non ricorrendo circostanze aggravanti ad effetto specialediverse dalla recidiva e non ricorrendo neppure il caso della persona offesaincapace per età, non rientra fra quelli per i quali la citata disposizione prevedela procedibilità d’ufficio.2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia, che dovrà valutareinnanzitutto la validità della querela proposta. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Perugia.Così deciso il 30/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26323/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris