CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 21545/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27048/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t a e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la sentenza n. 294 /20 18 de l la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositatai l 4 . 7 . 20 18 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.5.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] subì, nel 1984, l’occupazione d’urgenza, da parte dell’Amministrazione provinciale di Sassari, di una porzione di terreno di sua proprietà sit a in Comune di Sennori e destinata alla costruzione di una nuova stra da provinciale. All’occupazione d’urgenza non fece mai seguito il decreto di espropriazione, sicché , realizzata l’opera pubblica, l’attuale ricorrente convenne in giudizio l’ente locale per chiedernela condanna al risarcimento dei danni provocati per la perdita della proprietà del l’area e per il deprezzamento della proprietà residua, nonché al pagamento dell’indennità d ovuta per la legittima occupazione durante il quinquennio di efficacia delprovvedimento provvisorio. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Sassari– per quanto qui interessa – condannò l’amministrazione provinciale al risarcimento del danno quantificato in € 114.975, in linea capitale, senza liquidare alcuna indennità per l’occupazione legittima. Ladecisione del Tribunale venne impugnata da entrambe le parti e la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, riuniti i giudizi, in parziale riforma della sentenza di primo grado rideterminò in € 87.628 (valore alla data della domanda giudiziale) il danno da perdita della proprietà del terreno irreversi b ilmente trasformato e in € 8.100 il danno corrispondente al costo per il ripristino dei muretti a secco preesistenti sulla proprietà residua, escluso un ulteriore danno da deprezzamento ditale propriet à . Contro la sentenza della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. L’Amministrazione provinciale di Sassari si è difes a con controricorso. Entrambe le partihanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia un vizio « ex art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( error in iudicando ) con riferimento agli artt. 40 legge n. 2359/1865(oggi art. 33 d.P.R. n. 327/2001),2043, 2056 e 1223 c.c.». Il motivo riguarda il mancato riconoscimento, da parte della Corte territoriale, di un danno da deprezzamento delle due porzioni di terreno rimaste in proprietà della ricorrente.Si mette in evidenza che le disposizioni di legge che si assumono violate prevedonoche sia indennizzabile in caso di espropriazione – e quindi risarcibile in caso di illegittima ablazione della proprietà – anche i l pregiudizio consistente nella diminuzione di valore subita dall’area residua, non espropriata , a causa della sua separazionedalla parte definitivamente acquisita all a proprietà demaniale e all’uso di pubblica utilità. 1.1. Il motivo è inammissibile. La Corte d’Appello non ha affatto messo in discussione le normee il principio di diritto invocati dalla ricorrente. Ha invece accertato, in fatto (e sulla scorta dellec.t.u. esperite sia in primo che in secondo grado), che nel caso di specie la separazione della porzione di terreno di cui la ricorrente ha perso la proprietà non ha determinato alcun danno – in termini di diminuzione di valore –alle porzioni di terreno rimaste in sua proprietà. L’accertamento del fatto è di per sé insindacabile insede di legittimità e, in ogni caso, le critiche alla decisione di merito sotto questo profilo non possono dare consistenza a una pretesa violazione di norme di diritto e veicolareuna denuncia del vizio contemplatonell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. In definitiva, la ricorrente sostiene che le aree rimaste in sua proprietà hanno subito una diminuzione di valore a causa della loro separazione dall’area occupata dall’opera pubblica. La Corte d’Appello, in esito all’istruttoria, haaccertato il contrario. Tale accertamento in fatto non contraddice la regola di diritto secondo cui una simile riduzione di valore, ove sussistente, deve essere indennizzata o risarcita al privato dalla pubblica amministrazione. 2.Il secondo motivo di ricorso muove una censura ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 , c.p.c. « per nullità della sentenza –error in procedendo – in relazione alla violazione degli artt. 115, 132 [c.p.c.] e 118 disp. att. c.p.c. – Motivazione apparente». Anche questo motivo si sofferma sul mancato riconoscimento di un danno da deprezzamento dei fondi residui, questa volta sotto il diverso profilo della ritenuta assenza di una motivazione sul punto da parte del giudice delmerito. 2.1. Ilmotivo è infondato. La critica si sofferma, in particolare, sul temadel carattere intercluso o meno delle due porzioni di fondo rimaste in proprietà della ricorrente, contestandosi l’affermazione della Corte d’Appello secondo cuici sarebbe stato accordo tra le parti sulla constatazione, in sede di c.t.u., che entrambi i fondi erano in realtà accessibili e non interclusi. Occorre ricordare il costante orientamento di questa Corte – a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 8053/2014 – secondo cui il vizio di omessa motivazione sussiste, in termini che ne consentono la sindacabilità in C assazione , soltanto ne l caso di riduzione al di sotto del « minimo costituzionale » , ravvisabile se vi è «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», ovvero « motivazione apparente » o «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o, infine, «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato in modo comprensibile il suo giudizio sul fatto della inesistenza di un deprezzamento dei terreni residui, sia con riferimento alla non interclusione dei fondi, sia con riguardo, più in generale, alla esclusione di «qualsiasi mutamento della situazione di fatto» tra prima e dopo la vicenda ablativa . La motivazione non si esaurisce nelmero rilievo della mancanza di contestazioni sulle risultanze della c.t.u., fermo restando che tale rilievo – in quanto riferito all’assenza di «alcuna specifica contestazione» – contiene un insindacabile apprezzamento sul contenuto delle difese della ricorrente. In ogni caso, non è qui –e non può essere –in discussione la qualità della motivazione della sentenza impugnata, ma soltanto la presenzadi una motivazione sull’assenza di un danno da deprezzamento della proprietà residua della ricorrente. Ed è semplice constatare che la sentenza, anche su questo specifico aspetto,è motivata. 3.Il terzo motivo ravvisa un vizio ex art. 360, c omma 1 , n. 3, c.p.c., «per v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto( error in iudicando ) con riferimento agli artt. 2043, 2056 e 1223 c.c.». Oggetto di attenzione è, in questo caso, la liquidazione della voce di dannoconsistente nel costo per la ricostruzione dei muretti a secco sulla proprietà residua della ricorrente. 3.1. Il motivo presenta lo stesso profilo di inammissibilità già affrontato con riferimento al primo motivo. La Corte d’Appello, all’esito dell’istruttoria, ha accertato in € 8.100 il costo del ripristino dei muretti a secco. Secondo la ricorrente (e il suo consulente tecnico) il costo sarebbe molto più alto (€ 52.000 per la sola manodopera ed € 10.000 per il materiale). Non si vede davvero come da questo contrasto sul fatto e sull’esito dell’istruttoria possa scaturire, nella sentenza impugnata, un vizio di violazione delle norme di diritto che impongono al responsabile di risarcire il dannoe di risarcirlo in misura pari al l’effettivo e integrale pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato. La Corte territoriale ha accertato, in fatto, un certo pregiudizio patrimoniale e haconseguentemente statuito, in diritto, che quel pregiudizio dovesse essererisarcito, condannando l’Amministrazione provinciale di Sassari al relativo pagamento. 4. Ancheil quarto motivo prospetta un vizio ex art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c., «per v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto (error in iudicando) con riferimento agli artt.2043, 2056 e 1223 c.c.». 5. Alquarto motivo è abbinato, con un’unica illustrazione, il quinto, che è rubricato come vizio ex art. 360, c omma 1 , n. 4,c.p.c., «per nullità della sentenza – error in procedendo – in relazione alla violazione degli artt. 115, 132 [c.p.c.] e 118 disp. att. c.p.c. –Motivazione apparente». 6. I due motivi ricalcano –questa volta con riferimento a l valore della porzione di terreno di cui la ricorrente ha perso la proprietà– le medesime censure mosse nel primo e nel secondo motivo con riguardo al valore attribuito ai terreni residui. In sostanza, con il quarto motivosi pretende di qualificare come vizio di violazione di norme di diritto quella che in effetti è, nella sua parte principale, una critica all’accertamento del fatto sub specie di accertamento di valore dell’immobile . Il motivo è pertanto inammissibile in parte qua , salvo quanto si vedrà in seguito con riguard o a un o specifico aspetto che tra poco sarà affrontato. Il quinto motivo è infondato, perché prospetta un vizio di «motivazione apparente» (ovverosia di assenza di una effettiva motivazione) in una sentenza che, invece, anche in parte qua, è evidentemente motivata , a l di là di qualsiasi apprezzamento sulla qualità e sulla sufficienza della motivazione.In particolare, il giudice d’appello ha avallato l’esito della c.t.u. da lui disposta e basata sull’adozione del criterio comparativo con il valore di mercato di fondi con caratteristiche analoghe a quelle del terreno ablato. La ricorrente contesta – non il metodo comparativo, bensì – la scelta degli immobili comparabili. Ma ancora una volta si deve rilevare che l’asserita manca nza di analitica risposta alle contestazioni del c.t.p. in merito alla scelta dei comparabili nulla toglie al fatto che nella sentenza impugnata è presente una motivazione anche su questo aspetto. Né può concretare un vizio di nullità della sentenza il mancato accoglimento di un’istanza di un ordine di esibizione che la Corte d’Appello ha ritenuto irrilevante e comunque inammissibile perché formulata con riferimentoa una indistinta categoria di documenti, ovverosia tutte le «concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Sennori in zone artigianalianaloghe a quelle dell’area per cui è causa»(sulla discrezionalità del giudice del merito nell’emanazione dell’ordine di esibizione, di regola non sindacabile in sede di legittimità,v. Cass. nn. 27412/2021; 22196/2010; 2262/2006). 6.1. Il quarto motivo, accanto alla inammissibile critica all’accertamento del fatto, contiene, tuttavia, anche una censura in diritto,che risulta fondata. La ricorrente si duole che il giudice del merito, abbia accertato un determinato valore del bene alla data della relazione del c.t.u.,per poi ricond urlo all ’epoca della domanda giudiziale « con il solo utilizzo degli indici ISTAT » (pag. 27 del ricorso per cassazione). In effetti, l’adozione di tale metodo è confermata dalla lettura della sentenza impugnata, ove si legge che èstato accertato « un valore venale di mercato alla data del 3.2.2014 di € 136.875, da devalutare alla data della domanda (aprile 1994)secondo gli indici ISTAT per un valore di € 87.628» (pag. 12). Ebbene, questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare che «Il mercato immobiliare risente … di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono avulse dal valore della moneta»; con la conseguenza che «è inammissibile l’accertamento del valore del fondo attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei in un periodo diverso dalla data dell’esproprio (o dell’occupazione illegittima), riportando poi il dato monetario a ritroso mediante uso delle tabelle Istat, le quali riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili» (Cass. n. 15412/2019, che cita a sua volta Cass. nn. 18556/2015, 12213/2012, 17462/2011, 14031/2000). Alla luce del principio affermato da Cass. S.u. n. 735/2015 (al quale giustamente si è attenuta la Corte territoriale nel caso di specie), il riferimento alla data dell’esproprio o dell a occupazione illegittima va sostituito con quello alla data della domanda di risarcimento implicante rinuncia abdicativa alla proprietà; ma, a parte questo, il principio della inapplicabilità degli indici ISTAT per ricostruire il valore del bene alla data rilevante rimane perfettamente valido ed è stato violato nella sentenza impugnata. 7. Il sesto motivo censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la « v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto (error in iudicando) con riferimento all’art. 20 legge n. 865/1971 e agli artt. 1173, 2946 e 2948c.c.». La ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia dichiarato prescritto il diritto al pagamento dell’indennizzo per il periodo dioccupazione legittima ( perché legittimata dall’iniziale provvedimento d’urgenza), applica ndo al diritto in questione il termine di prescrizione breve quinquennale e non il termine ordinario decennale. 7.1. Il motivo è fondato. La Corte d’Appello ha dato per scontato che la prescrizione fosse quella breve quinquennale, senza indicare la norma di derogaal termine ordinario decennale che ha inteso applicare. In realtà, non trattandosi di obbligazione da fatto illecito (art. 2947, comma 1, c.c.), né di un’unica obbligazione da «pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» (art. 2948, n. 4, c.c.), deve essere qui ribadito il costante orientamento secondo cui il proprietario ha diritto di pretendere il pagamento dell’indennità «al termine di ciascuna annualità di occupazione: dal quale inizia pertanto a decorrere il termine decennale di prescrizione ad essa relativo» (Cass. n. 22913/2010). 8. Il settimo motivo denuncia, quale «error in procedendo», ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la pretesa «nullità della sentenza … in relazione alla violazione degli artt. 99e 112 c.p.c. – Omessa pronuncia » . La ricorrente siduole che la Corte d’Appello abbia escluso «che sia stata formulata la domanda di risarcimento del danno per indebita occupazione per il periodo dal 1989 al 1994 neppure con particolare riguardo al terreno oggetto di irreversibile trasformazione del fondo, rispetto al quale è stato chiesto esclusivamente il valore venale del bene occupato dalla strada». La ricorrenteconferma di non avere proposto un’esplicita domanda di risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, ma sostiene che la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare implicita tale domandain quella di risarcimento del danno da perdita della proprietà dell’immobile, in quanto questa era stata formulata – sulla scorta della giurisprudenza dominante prima di Cass. S.u. n. 7 3 5/2015 – sul presupposto che la perdita della proprietà fosse intervenuta, per effetto della irreversibile trasformazione del suolo , durante la occupazione legittima; u na volta intervenuto il nuovo orientamento giurisprudenziale per cui la perdita della proprietà risultava spostata in avanti dal momento della cessazione dell a occupazione legittima a quello della domanda giudiziale per la condanna al risarcimento del danno (ovverosia, nel caso di specie, dal 1989 al 1994), la Corte avrebbe dovuto considerare oggetto di domanda anche il danno da perdita di godimento nel periodo intermedio. 8.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrentepone, qualificandola impropriamente come denuncia del vizio di omessa pronuncia, una questione di interpretazione della domanda da parte del giudice dell’appello; interpretazione che essa non condivide, proponendone una alternativa, ma senzaindicare un vizio logico nella motivazione della sentenza sul punto. Occorre allora ribadire che « l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito che non incorre in un vizio procedurale quando “ha svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra [o al contrario esclusa da] quelle da decidere”. Intal caso, “il dedotto errore del giudice non si configura come ‘error in procedendo’, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte”» (Cass.n. 27181/2023, che cita, a sua volta, Cass. nn. 26454/2021; 1545/2016; 8953/2006; 3702/2006). 9. L’ottavo e il nono motivo censurano la decisione sulle spese di lite: il primo sotto il profilo di una prospettata violazione di legge; il secondo in termini di nullità della sentenza per mancanza di motivazione sul punto. 9.1. Tali due ultimi motivi sono assorbiti dal parziale accoglimento dei precedenti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, che travolge anche la decisione sulle spese. 10. In definitiva, l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e il rinvi o alla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, perdecidere, in diversa composizione, anche sulle spese legali del presente giudizio di legittimità, attenendosi ai seguenti, già consolidati, principi di diritto: «ai fini delle liquidazione dell’indennità di esproprio per pubblica utilità o del risarcimento del danno da perdita dell a proprietà di un fondonell’ambito di una procedura di espropri o non culminata nel provvedimento finale, il criterio del valore venale del beneè rispettato avendo riguardo al momento della perdita della proprietà, mentr e non è consentito determinare quel valore in un momento diverso (quale quello dell’esperimento peritale ), riportando poi il dato monetario a ritroso mediante uso delle tabelle ISTAT, le quali riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili»; P.Q.M La Corte: accoglie il quarto motivo di ricorso, per quanto di ragione, nonché il sesto motivo; rigetta il secondo e il quinto motivo; dichiara inammissibili il primo, il terzo e il settimo motivo, assorbiti l’ottavo e il no