CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare, confermata in sede di riesame. Trattasi di misura emessa con riferimento a fattispecie di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in ordine alla quale, dopo essere stato condannato in primo grado, il richiedente è stato assolto in appello con sentenza divenuta irrevocabile in forza di declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero (Sez. 5, n. 3829, del 13/12/2016, dep. 2017). 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In primo luogo, si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere operante la causa ostativa della colpa grave, di cui all'art. 314 cod. pr45..pen., nonostante, a suo dire, in contrasto con l'art. 5 CEDU (come emergerebbe da una decisione della Corte Europea dal richiedente non riportata né indicata). Avrebbe comunque errato il giudice della riparazione nell'argomentare solo in forza dall'ordinanza cautelare, ancorché confermata in sede di riesame, e in assenza di qualsivoglia confronto con la sentenza assolutoria la colpa grave, ritenuta emergente da condotte extraprocedimentali del richiedente sostanzialmente in termini di frequentazioni ambigue con appartenenti al sodalizio, tra cui il relativo capo [OSCURATO:PERSONA]. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito esplicitati. 2. È preliminare la trattazione della questione prospettata con il motivo unico di ricorso avente a oggetto un asserito contrasto tra la disciplina nazionale e quella sovranazionale in materia di riparazione per ingiusta detenzione, derivante dalla previsione di cause ostative alla riparazione da parte dell'art. 314 cod. proc. pen.2.1 Il dedotto contrasto è insussistente come già affermato e recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D'Antoni, in motivazione). L'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo contempla il diritto alla libertà e alla sicurezza, precisando che nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi dal detto articolo previsti, nei modi previsti dalla legge e, comunque, con le garanzie processuali minime ivi stabilite. La medesima disposizione attribuisce a ogni persona arrestata o detenuta in violazione di tale disciplina il diritto alla riparazione. Dall'evidenziata premessa consegue che, nel caso di specie, non vi è alcuna interferenza della disciplina in esame con l'invocato art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, posto che il ricorrente ha subito la detenzione in uno dei casi ivi contemplati, secondo le modalità previste dalla legge nazionale e conformi alle garanzie processuali minime che devono essere assicurate in base alla Convenzione medesima. Invero, come ribadito dalla sentenza innanzi citata (sostanzialmente conforme a Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Nasone, Rv. 280929-01, e Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Farris, Rv. 245311-01), la normativa italiana, agli artt.314 e ss. cod. proc. pen., in un'ottica solidaristica, riconosce il diritto alla riparazione non solo per la detenzione preventiva formalmente illegittima, come imposto dall'art. 5 in esame, bensì anche per quella formalmente legittima (come nel caso di specie), ma sostanzialmente ingiusta, in quanto non seguita da una sentenza di condanna. Il diritto all'indennizzo è però subordinato alla condizione che l'adozione o il mantenimento della misura cautelare non siano causalmente riconducibili a una condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante. Si tratta, pertanto, come ribadito dalle citate sentenze «D'Antoni» e «Nasone», di una disciplina del tutto conforme a quella convenzionale, in quanto attribuisce un diritto ulteriore rispetto a quello imposto dall'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, cioè, il diritto a un ristoro patrimoniale anche nelle ipotesi di detenzione formalmente legittima, che può conseguentemente essere limitato dal legislatore nazionale senza il rischio di incorrere in violazioni della disciplina convenzionale. 2.2. La sentenza alla quale il ricorrente (pur senza specifico riferimento) si riferisce (CEDU, Quarta Sezione, 12 giugno 2018, ricorso n. 59133/11, Pedroso c. Portogallo) non è pertinente alla fattispecie, riguardando una ipotesi di violazione delle garanzie processuali di cui all'art. 5, comma 3, della Convenzione. Né sussistono sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano ritenuto contrario l'art. 314 cod. proc. pen. all'art. 5 della Convenzione sotto il profilo invocato dal ricorrente. Per contro, la Grande ( --7->Camera, con la decisione del 18 dicembre 2002, ricorso n. 24952 del 1994, N.C. contro Italia, ha escluso la violazione, da parte dell'Italia, dell'art 5 della Convenzione proprio in considerazione della previsione dell'indennizzo di cui all'art. 314 cod. proc. pen., precisando che l'ordinamento italiano consente la richiesta di una riparazione per il solo fatto della custodia cautelare, a prescindere dalla sua illegalità ed eccessiva lunghezza, in caso di proscioglimento, e che tale compensazione assorbe quella imposta dall'art. 5 della Convenzione. La violazione dell'art. 5, invece, è stata affermata in una ipotesi in cui si è esclusa l'applicabilità dell'art. 314 cod. proc. pen. e, cioè, nella ipotesi della detenzione cautelare protrattasi per un periodo più lungo di quello consentito dalla legge nazionale, in difetto di provo circa l'effettività di ulteriori rimedi giurisdizionali (così CEDU, Terza Sezione, 9 giugno 2005, ricorso n. 42644, Picaro contro Italia). 3. È invece fondato il secondo profilo dedotto con il motivo unico di ricorso, in termini di mancato confronto con la sentenza assolutoria. 3.1. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 3.1.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del V 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 3.1.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedinnentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del , 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).3.2. Premesso quanto innanzi, occorre rilevare che nella specie la Corte territoriale ha argomentato la sussistenza della causa ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo dalla condotta extraprocedimentale del richiedente così come emergente dall'ordinanza cautelare, con riferimento ai contatti con i vertici del sodalizio (in particolare con [OSCURATO:PERSONA]), alla presenza attiva in occasione di un colloquio intimidatorio con altro politico locale ([OSCURATO:PERSONA]) e alla frequente ingerenza (nonostante l'insussistenza di formale delega) nelle attività amministrative aventi a oggetto questioni di interesse per il sodalizio. 3.3. Orbene, il giudice della riparazione, disattendendo i principi governanti la materia (innanzi esplicitati), ha seguito un errato percorso logico-giuridico. In considerazione della fattispecie di c.d. «ingiustizia sostanziale» in oggetto, difatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o esclusi dal giudice penale con la sentenza assolutoria, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del Wo collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare. In particolare, non si comprende se le condotte di cui innanzi, dalle quali sarebbe stata argomentata la causa ostativa, siano state confermate o smentite dalla sentenza assolutoria, né se il giudice penale le abbia ritenute accertate ancorché non tali da fondare l'accusa. Sul punto l'ordinanza si limita a fare riferimento all'ordinanza cautelare escludendo qualsivoglia confronto con la sentenza assolutoria (si veda, per fattispecie sostanzialmente analoga, Sez. 4, n. 44572 del 21/10/2022, n. Kachouch, in motivazione). Né emerge il confronto con la detta sentenza assolutoria per il tramite degli elementi considerati dalla Suprema Corte con la pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto dall'accusa e sindacante la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 3829, del 13/12/2016, dep. 2017, agli atti del processo). Dalla citata pronuncia di legittimità (pag. 10-12), invero, emergono fatti accertati in sede penale che, pur ritenuti dalla sentenza assolutoria non conducenti nel senso dell'accertamento dell'ascritta fattispecie di reato, evidenziano determinate condotte extraprocedimentali del richiedente. Esse, però, non risultano effettivamente valutate dal giudice della riparazione, ai differenti fini di cui all'art. 314 cod. proc. pen., ma sostanzialmente date per presupposte e fondanti la ritenuta condotta ostativa alla riparazione. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti relative al presente giudizio di legittimità. P.Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Catanzaro, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al present