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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08783/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza del 23 giugno 2021, che aveva respinto la sua istanza ex art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, finalizzata ad ottenere una riduzione di pena relativamente al periodo dal gennaio 2003 al dicembre 2008.

Il provvedimento reiettivo si fondava sulla considerazione che il periodo in questione fosse già stato oggetto di valutazione, sia con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bologna del 20/02/2019, che, in sede di reclamo, dal Collegio; in particolare il Tribunale, nell'impugnata ordinanza, osservava come nel citato provvedimento del 20/02/2019 fosse stata rigettata l'istanza del condannato in riferimento alla detenzione patita presso l'Istituto penitenziario di [OSCURATO:PERSONA], e come, per mero errore materiale, di cui si faceva contestuale emenda, il periodo oggetto del presente ricorso non fosse stato espressamente indicato pur essendo stato valutato (con esito negativo).

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia vizio di motivazione: osserva la Difesa che l'ordinanza del magistrato di Sorveglianza di Bologna del 20/02/2019 avesse esclusivamente valutato il periodo trascorso dal Pelle presso il penitenziario di [OSCURATO:PERSONA] di reclusione, e non anche il periodo trascorso dal condannato presso il nuovo complesso di via [OSCURATO:PERSONA] in Roma: l'ordinanza è quindi lacunosa laddove, nel richiamare solo il penitenziario di Rebibbia, non specifica se si tratta della Casa di Reclusione dove Pelle è stato ristretto da 11/01/2008 al 28/04/2008, ovvero il <[OSCURATO:PERSONA]> ove il condannato è stato recluso dal gennaio 2003 al gennaio 2008.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugnato, ha motivatamente spiegato che il periodo di detenzione del Pelle, dal gennaio 2003 al dicembre 2008, fosse già stato valutato sia dal Magistrato di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 20/02/2019 che in sede di reclamo al Collegio.

I citati provvedimenti fanno infatti espresso riferimento al periodo di detenzione patito dal Pelle presso il penitenziario di [OSCURATO:PERSONA], di cui fa parte il '[OSCURATO:PERSONA]', dal gennaio 2003 al dicembre 2008: è quindi del tutto evidente che l'analisi condotta dai Giudici di merito ha riguardato l'intero arco temporale in cui Pelle è stato recluso nel citato istituto penitenziario.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza del 23 giugno 2021, che aveva respinto la sua istanza ex art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, finalizzata ad ottenere una riduzione di pena relativamente al periodo dal gennaio 2003 al dicembre 2008. Il provvedimento reiettivo si fondava sulla considerazione che il periodo in questione fosse già stato oggetto di valutazione, sia con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bologna del 20/02/2019, che, in sede di reclamo, dal Collegio; in particolare il Tribunale, nell'impugnata ordinanza, osservava come nel citato provvedimento del 20/02/2019 fosse stata rigettata l'istanza del condannato in riferimento alla detenzione patita presso l'Istituto penitenziario di [OSCURATO:PERSONA], e come, per mero errore materiale, di cui si faceva contestuale emenda, il periodo oggetto del presente ricorso non fosse stato espressamente indicato pur essendo stato valutato (con esito negativo). 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia vizio di motivazione: osserva la Difesa che l'ordinanza del magistrato di Sorveglianza di Bologna del 20/02/2019 avesse esclusivamente valutato il periodo trascorso dal Pelle presso il penitenziario di [OSCURATO:PERSONA] di reclusione, e non anche il periodo trascorso dal condannato presso il nuovo complesso di via [OSCURATO:PERSONA] in Roma: l'ordinanza è quindi lacunosa laddove, nel richiamare solo il penitenziario di Rebibbia, non specifica se si tratta della Casa di Reclusione dove Pelle è stato ristretto da 11/01/2008 al 28/04/2008, ovvero il <[OSCURATO:PERSONA]> ove il condannato è stato recluso dal gennaio 2003 al gennaio 2008. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugnato, ha motivatamente spiegato che il periodo di detenzione del Pelle, dal gennaio 2003 al dicembre 2008, fosse già stato valutato sia dal Magistrato di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 20/02/2019 che in sede di reclamo al Collegio. I citati provvedimenti fanno infatti espresso riferimento al periodo di detenzione patito dal Pelle presso il penitenziario di [OSCURATO:PERSONA], di cui fa parte il '[OSCURATO:PERSONA]', dal gennaio 2003 al dicembre 2008: è quindi del tutto evidente che l'analisi condotta dai Giudici di merito ha riguardato l'intero arco temporale in cui Pelle è stato recluso nel citato istituto penitenziario. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
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