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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 23050/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10464-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA] in fallimento, in persona della curatrice dott.sa [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena; -intimata - avverso la sentenza n. 101/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 24/03/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello da lui proposto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.79/2019 che, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura Regionale il 9 ottobre 2018, lo ha condannato al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], in solido con [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di euro 75.244,62, oltre accessori e spese.

Ciò con riguardo all’accertato sviamento di un contributo regionale di pari importo (su fondi di origine comunitaria POR-FESR 2007-2013 per il ‘sostegno a progetti e servizi per la creazione di reti di imprese, per l'innovazione tecnologica ed organizzativa nella PMI’) erogato nel 2013 alla [OSCURATO:PERSONA] (A.T.I.) srl, società della quale il Pellati era stato amministratore unico e legale rappresentante dal 19 aprile 2011 (data di costituzione della società) al 30 dicembre 2013, per essere poi sostituito nella carica dal Coppolecchia.

Nella sentenza qui impugnata la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, osservato che: ▪ il finanziamento in questione era stato richiesto dal Pellati, nella suddetta qualità, il 2 settembre 2011 e doveva avere ad oggetto la produzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl, nella tempistica indicata, di impianti ecologici di trigenerazione per il settore caseario; ▪ tra le prescrizioni che il Pellati si era obbligato a rispettare vi era anche quella che vietava alla società beneficiaria di cedere, alienare, distrarre i beni acquistati allo scopo, e di far cessare l'impresa prima di tre anni dalla conclusione del progetto finanziato (§ 14.2 del Bando; § 3.4 del Disciplinare); ▪ come verificatodal primo giudice sulla base degli accertamenti istruttori effettuati dalla Polizia Tributaria (PVC 13 ottobre 2016), il conseguimento della finalità pubblica posta a base del finanziamento era stato disatteso, stante: - il mancato completamento del programma presentato; - la dismissione anticipata dei macchinari acquistati allo scopo; - lo svuotamento dei locali operativi di qualsiasi attrezzatura idonea alla realizzazione del progetto; - la man cata assunzione di personale secondo quanto previsto nel bando; - la mancata individuazione di altro luogo in cui esercitare l'attività dopo l'esecuzione dello sfratto dai locali inizialmente individuati; - la violazione del suddetto divieto di cessazione dell'attività per tre anni dalla conclusione del progetto; ▪ il mancato conseguimento degli scopi del finanziamento doveva causalmente porsi a carico del Pellati, sia perché responsabile della società nel periodo di riferimento, sia perché specificamente obbligatosi in tal senso nella sottoscrizione degli impegni di erogazione; ciò anche con riguardo all'obbligo, rimasto parimenti inadempiuto, dell'assunzione di almeno quattro unità aggiuntive di personale; ▪ le doglianze di appello concernenti l'escussione di prova testimoniale non potevano trovare accoglimento, dal momento che i fatti capitolati fornivano una visione atomistica della vicenda di causa, comunque non idonea ad escludere il fatto essenziale, oggettivamente risultante e già ampiamente dimostrato, della mancata realizzazione del progetto finanziato; ▪ l'appello (riunito) proposto dall'altro convenuto Coppolecchia doveva invece trovare accoglimento, essendo dall'istruttoria risultata la sostanziale estraneità di questi, dal momento che tutti i fatti rilevanti risultavano essere stati realizzati quando [OSCURATO:PERSONA] srl era amministrata dal Pellati. § 1.2Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ . – per omessa decisione sulla posizione degli altri convenuti in giudizio: la [OSCURATO:PERSONA] srl in persona dell’AU pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché in persona del curatore del suo fallimento, nel frattempo dichiarato.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ., omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, perché concernenti: - il pieno coinvolgimento nella vicenda del Coppolecchia (da tempo socio di [OSCURATO:PERSONA] srl, e poidivenuto suo AU subito dopo il finanziamento); - l'effettiva destinazione delle somme, dal Pellati ‘lasciate in contabilità’ alla società’; - l'effettiva sussistenza dei beni aziendali, seppure trasferiti, a seguito di sfratto, presso altri locali in Provincia di Mantova (come fatto oggetto di prova testimoniale, e comunque risultante da vari documenti prodotti in giudizio quali fatture, libri iva, dichiarazioni dei redditi, modelli F23 ed F24 di pagamento, bonifici); - l'assenza di elementi probatori di s orta attestanti il dolo del Pellati, dato dalla sua consapevolezza e coscienza di ottenere il contributo per poi procedere alla cessazione dell'attività ed alla distrazione dei macchinari.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'artico lo 115 cod.proc.civ..

Per non avere il giudice di appello ‘letto il contenuto dei capitoli di prova e gli allegati a cui si riferiscono’; elementi processuali dai quali doveva trarsi la dimostrazione tanto della permanenza dei macchinari, pur dopo il trasferimento operativo in altri locali, nella disponibilità sociale, quanto dell'avvenuta rendicontazione, nel diretto coinvolgimento del Coppolecchia, dei pagamenti e delle fatture concernenti il bando per gli anni 2011/2012.

Nella stessa doglianza si lamenta poi il fatto che il giudice di appello non abbia rilevato l'avvenuta decadenza da ogni contestazione, perché mossa successivamente al termine ultimo di revoca (dicembre 2015) previsto dai §§ 2 e 14 del Bando: tre anni dalla conclusione del progetto (qui individuabile nel dicembre 2012) e non dalla effettiva erogazione del contributo. § 1.3Resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce la inammissibilità, e comunque l'infondatezza, del ricorso per cassazione, dal momento che quest'ultimo – quando proposto nei confronti delle sentenze dei giudici speciali -è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione (artt.111 co. 8^ Cost., 362 cod.proc.civ., 207 cod.giust.cont.), come del resto desumibile dalla costante interpretazione di questa Corte di legittimità, anche sulla base di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018.

Nel caso di specie, il Pellati non lamentalo sconfinamento, da parte della Corte dei [OSCURATO:PERSONA], dai limiti esterni della giurisdizione, fermo restando che, quand'anche si fosse ritenuta errata la valutazione da essa resa sulla sua personale responsabilità nella vicenda, ciò si sarebbe comunque risolto in un errore di giudizio parimenti ininfluente ai fini della giurisdizione.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata curatela fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] srl. [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria rimarcando – a fronte delle contestazioni così mosse dal Procuratore Generale contabile – l’ammissibilità del ricorso per cassazione attesa la necessità, anche costituzionale ed eurounitaria, di accogliere una nozione di ‘giurisdizione’ (e di motivi a questa ‘inerenti’), ampia, dinamica e di massima tutela. § 2.1 Il ricorso è inammissibile perché del tutto avulso da motivi inerenti alla giurisdizione, ed invece volto a censurare sotto vari profili –all’interno di un plesso decidente che lo stesso ricorrente ritiene de plano dotato di giurisdizione –il merito della decisione.

Queste Sezioni Unite hanno innumerevoli volte affermato (tra le molte, Cass.SSUU n. 956/17, 29082/19, 7839/20) che il ricorso per cassazione avverso le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei [OSCURATO:PERSONA] è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione, secondo quanto previsto dall’articolo 111, co.8^ Cost., oltre che dagli articoli 362 cod.proc.civ., 110 cpa e 207 cod.giust.contabile.

Quest’ultima disposizione, in particolare, stabilisce che: “Motivi di ricorso.

1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico grado, e quelle di cui all'articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.

Ne deriva che il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente nelle ipotesi: ▪ in cui la sentenza abbia violato l'ambito della giurisdizione in generale, cioè esercitando la giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure negando la giurisdizione sull'erroneo presupposto che la domanda non potesse costituire in modo assoluto oggetto di esame giurisdizionale; ▪ di violazione dei cosiddetti limiti esterni della giurisdizione, cioè con giudizio su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure con la negazione della propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che questa spetti ad altro giudice, oppure ancora con l’esercizio di un sindacato di merito su materia attribuita esclusivamente alla propria giurisdizione di legittimità degli atti amministrativi.

Questo indirizzo vale ad escludere l’ammissibilità del ricorso per cassazione che sia finalizzato, nella sua portata sostanziale, a lamentare solo un cattivo esercizio da parte del giudice speciale della propria giurisdizione, cioè un vizio che attiene all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge a detto giudice.

Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n.6/2018, dalla quale si trae conferma del fatto che, anche nell’ottica costituzionale, il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei [OSCURATO:PERSONA] – appunto previs to dall’articolo 111, co.8^ Cost. per i ‘soli’ motivi inerenti alla giurisdizione - non può riguardare anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando , in quanto una siffatta opzione interpretativa, basata su un adattamento dinamico-evolutivo del concetto stesso di giurisdizione, si porrebbe senz’altro in contrasto con la lettera e lo spirito della norma costituzionale.

Sicchè “l'’eccesso di potere giudiziario’, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] affermino la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghino sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici”(C.Cost. sent. cit.).

Cass.SS.UU.n.8311/19 (così Cass.SSUU n. 27770/20) ha osservato che, in applicazione della citata sentenza del giudice delle leggi, il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione “concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per ‘invasione’ o ‘sconfinamento’ nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per ‘arretramento’ rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione”. § 2.2Orbene, nel caso di specie, l’estraneità dei motivi di ricorso al tema della giurisdizione contabile è macroscopica, dal momento che con essi il Pellati lamenta: ora (primo motivo) la mancata pronuncia nei confronti di altre parti del giudizio (la società fallita); ora (secondo motivo) l’erronea affermazione della sua responsabilità per lo sviamento del finanziamento pubblico e, per contro, l’indebita assoluzione del Coppolecchia (dal ricorrente individuato quale unico responsabile di tale sviamento, se davvero sussistente); ed ora (terzo motivo) sia la mancata assunzione della prova testimoniale e la erronea valutazione della prova documentale circa l'avvenuta dispersione dei macchinari ed il mancato compimento del progetto, sia l’avvenuta decadenza della potestà di contestazione ed irrogazione di sanzioni da parte della Procura contabile.

In nessun modo i motivi di ricorso, tutti ascrivibili alle previsioni tipiche delle doglianze di legittimità di cui all’art.360, co.1^, nn.3), 4) e 5) cod.proc.civ., negano l’effettiva sussistenza della giurisdizione in capo alla Corte dei [OSCURATO:PERSONA] che anzi, in certo senso, riconoscono e presuppongono proprio là dove contestano, non che il giudice contabile non avrebbe avuto potestà decisoria, bensì che esso avrebbe questa potestà malamente esercitato nell’inosservanza delle norme processuali o sostanziali di governo della fattispecie (mancata pronuncia su tutte le domande, omesso esame di fatti controversi e decisivi, inadeguata e solo parziale valutazione del quadro probatorio, omesso rilievo dell’intervenuta decadenza di contestazione e sanzione).

Nella stessa impostazione del ricorrente si tratterebbe quindi, a tutto concedere, di errores in iudicando o in procedendo, come detto irrilevanti in questa sede.

Né l’inammissibilità del ricorso potrebbe essere esclusa dall’adozione - auspicata in memoria dal Pellati sulla scorta di una interpretazione ad effetto sostanzialmente abrogante dei limiti del sindacato di legittimità sul riparto di giurisdizione - di una concezione ‘dinamica’ ed ‘evolutiva’ della giurisdizione stessa e della nozione di motivi a quest’ultima inerente, essendo in proposito sufficiente richiamare la già menzionata pronuncia del giudice delle leggi n.6 del 2018 ed il cospicuo formante giurisprudenziale che intorno ad essa si è consolidato nel respingere una così ampia ed indefinita nozione; da ultimo, anche con riguardo agli eventuali risvolti eurounitari del decisum: v.CGUE 21 dicembre 2021, C- 497/20, Randstad Italia.

Nulla si provvede sulle spese, attesa la veste di parte in senso solo formale rivestita dal Procuratore Generale contabile controricorrente (Cass.SSUU n. 5589/20), e la mancata partecipazione al giudizio del, pure intimato, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] - dichiara inammissibile il ricorso; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10464-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA] in fallimento, in persona della curatrice dott.sa [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena; -intimata - avverso la sentenza n. 101/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 24/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello da lui proposto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.79/2019 che, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura Regionale il 9 ottobre 2018, lo ha condannato al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], in solido con [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di euro 75.244,62, oltre accessori e spese. Ciò con riguardo all’accertato sviamento di un contributo regionale di pari importo (su fondi di origine comunitaria POR-FESR 2007-2013 per il ‘sostegno a progetti e servizi per la creazione di reti di imprese, per l'innovazione tecnologica ed organizzativa nella PMI’) erogato nel 2013 alla [OSCURATO:PERSONA] (A.T.I.) srl, società della quale il Pellati era stato amministratore unico e legale rappresentante dal 19 aprile 2011 (data di costituzione della società) al 30 dicembre 2013, per essere poi sostituito nella carica dal Coppolecchia. Nella sentenza qui impugnata la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, osservato che: ▪ il finanziamento in questione era stato richiesto dal Pellati, nella suddetta qualità, il 2 settembre 2011 e doveva avere ad oggetto la produzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl, nella tempistica indicata, di impianti ecologici di trigenerazione per il settore caseario; ▪ tra le prescrizioni che il Pellati si era obbligato a rispettare vi era anche quella che vietava alla società beneficiaria di cedere, alienare, distrarre i beni acquistati allo scopo, e di far cessare l'impresa prima di tre anni dalla conclusione del progetto finanziato (§ 14.2 del Bando; § 3.4 del Disciplinare); ▪ come verificatodal primo giudice sulla base degli accertamenti istruttori effettuati dalla Polizia Tributaria (PVC 13 ottobre 2016), il conseguimento della finalità pubblica posta a base del finanziamento era stato disatteso, stante: - il mancato completamento del programma presentato; - la dismissione anticipata dei macchinari acquistati allo scopo; - lo svuotamento dei locali operativi di qualsiasi attrezzatura idonea alla realizzazione del progetto; - la man cata assunzione di personale secondo quanto previsto nel bando; - la mancata individuazione di altro luogo in cui esercitare l'attività dopo l'esecuzione dello sfratto dai locali inizialmente individuati; - la violazione del suddetto divieto di cessazione dell'attività per tre anni dalla conclusione del progetto; ▪ il mancato conseguimento degli scopi del finanziamento doveva causalmente porsi a carico del Pellati, sia perché responsabile della società nel periodo di riferimento, sia perché specificamente obbligatosi in tal senso nella sottoscrizione degli impegni di erogazione; ciò anche con riguardo all'obbligo, rimasto parimenti inadempiuto, dell'assunzione di almeno quattro unità aggiuntive di personale; ▪ le doglianze di appello concernenti l'escussione di prova testimoniale non potevano trovare accoglimento, dal momento che i fatti capitolati fornivano una visione atomistica della vicenda di causa, comunque non idonea ad escludere il fatto essenziale, oggettivamente risultante e già ampiamente dimostrato, della mancata realizzazione del progetto finanziato; ▪ l'appello (riunito) proposto dall'altro convenuto Coppolecchia doveva invece trovare accoglimento, essendo dall'istruttoria risultata la sostanziale estraneità di questi, dal momento che tutti i fatti rilevanti risultavano essere stati realizzati quando [OSCURATO:PERSONA] srl era amministrata dal Pellati. § 1.2Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ . – per omessa decisione sulla posizione degli altri convenuti in giudizio: la [OSCURATO:PERSONA] srl in persona dell’AU pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché in persona del curatore del suo fallimento, nel frattempo dichiarato. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ., omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, perché concernenti: - il pieno coinvolgimento nella vicenda del Coppolecchia (da tempo socio di [OSCURATO:PERSONA] srl, e poidivenuto suo AU subito dopo il finanziamento); - l'effettiva destinazione delle somme, dal Pellati ‘lasciate in contabilità’ alla società’; - l'effettiva sussistenza dei beni aziendali, seppure trasferiti, a seguito di sfratto, presso altri locali in Provincia di Mantova (come fatto oggetto di prova testimoniale, e comunque risultante da vari documenti prodotti in giudizio quali fatture, libri iva, dichiarazioni dei redditi, modelli F23 ed F24 di pagamento, bonifici); - l'assenza di elementi probatori di s orta attestanti il dolo del Pellati, dato dalla sua consapevolezza e coscienza di ottenere il contributo per poi procedere alla cessazione dell'attività ed alla distrazione dei macchinari. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'artico lo 115 cod.proc.civ.. Per non avere il giudice di appello ‘letto il contenuto dei capitoli di prova e gli allegati a cui si riferiscono’; elementi processuali dai quali doveva trarsi la dimostrazione tanto della permanenza dei macchinari, pur dopo il trasferimento operativo in altri locali, nella disponibilità sociale, quanto dell'avvenuta rendicontazione, nel diretto coinvolgimento del Coppolecchia, dei pagamenti e delle fatture concernenti il bando per gli anni 2011/2012. Nella stessa doglianza si lamenta poi il fatto che il giudice di appello non abbia rilevato l'avvenuta decadenza da ogni contestazione, perché mossa successivamente al termine ultimo di revoca (dicembre 2015) previsto dai §§ 2 e 14 del Bando: tre anni dalla conclusione del progetto (qui individuabile nel dicembre 2012) e non dalla effettiva erogazione del contributo. § 1.3Resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce la inammissibilità, e comunque l'infondatezza, del ricorso per cassazione, dal momento che quest'ultimo – quando proposto nei confronti delle sentenze dei giudici speciali -è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione (artt.111 co. 8^ Cost., 362 cod.proc.civ., 207 cod.giust.cont.), come del resto desumibile dalla costante interpretazione di questa Corte di legittimità, anche sulla base di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018. Nel caso di specie, il Pellati non lamentalo sconfinamento, da parte della Corte dei [OSCURATO:PERSONA], dai limiti esterni della giurisdizione, fermo restando che, quand'anche si fosse ritenuta errata la valutazione da essa resa sulla sua personale responsabilità nella vicenda, ciò si sarebbe comunque risolto in un errore di giudizio parimenti ininfluente ai fini della giurisdizione. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata curatela fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] srl. [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria rimarcando – a fronte delle contestazioni così mosse dal Procuratore Generale contabile – l’ammissibilità del ricorso per cassazione attesa la necessità, anche costituzionale ed eurounitaria, di accogliere una nozione di ‘giurisdizione’ (e di motivi a questa ‘inerenti’), ampia, dinamica e di massima tutela. § 2.1 Il ricorso è inammissibile perché del tutto avulso da motivi inerenti alla giurisdizione, ed invece volto a censurare sotto vari profili –all’interno di un plesso decidente che lo stesso ricorrente ritiene de plano dotato di giurisdizione –il merito della decisione. Queste Sezioni Unite hanno innumerevoli volte affermato (tra le molte, Cass.SSUU n. 956/17, 29082/19, 7839/20) che il ricorso per cassazione avverso le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei [OSCURATO:PERSONA] è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione, secondo quanto previsto dall’articolo 111, co.8^ Cost., oltre che dagli articoli 362 cod.proc.civ., 110 cpa e 207 cod.giust.contabile. Quest’ultima disposizione, in particolare, stabilisce che: “Motivi di ricorso. 1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico grado, e quelle di cui all'articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. Ne deriva che il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente nelle ipotesi: ▪ in cui la sentenza abbia violato l'ambito della giurisdizione in generale, cioè esercitando la giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure negando la giurisdizione sull'erroneo presupposto che la domanda non potesse costituire in modo assoluto oggetto di esame giurisdizionale; ▪ di violazione dei cosiddetti limiti esterni della giurisdizione, cioè con giudizio su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure con la negazione della propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che questa spetti ad altro giudice, oppure ancora con l’esercizio di un sindacato di merito su materia attribuita esclusivamente alla propria giurisdizione di legittimità degli atti amministrativi. Questo indirizzo vale ad escludere l’ammissibilità del ricorso per cassazione che sia finalizzato, nella sua portata sostanziale, a lamentare solo un cattivo esercizio da parte del giudice speciale della propria giurisdizione, cioè un vizio che attiene all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge a detto giudice. Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n.6/2018, dalla quale si trae conferma del fatto che, anche nell’ottica costituzionale, il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei [OSCURATO:PERSONA] – appunto previs to dall’articolo 111, co.8^ Cost. per i ‘soli’ motivi inerenti alla giurisdizione - non può riguardare anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando , in quanto una siffatta opzione interpretativa, basata su un adattamento dinamico-evolutivo del concetto stesso di giurisdizione, si porrebbe senz’altro in contrasto con la lettera e lo spirito della norma costituzionale. Sicchè “l'’eccesso di potere giudiziario’, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] affermino la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghino sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici”(C.Cost. sent. cit.). Cass.SS.UU.n.8311/19 (così Cass.SSUU n. 27770/20) ha osservato che, in applicazione della citata sentenza del giudice delle leggi, il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione “concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per ‘invasione’ o ‘sconfinamento’ nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per ‘arretramento’ rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione”. § 2.2Orbene, nel caso di specie, l’estraneità dei motivi di ricorso al tema della giurisdizione contabile è macroscopica, dal momento che con essi il Pellati lamenta: ora (primo motivo) la mancata pronuncia nei confronti di altre parti del giudizio (la società fallita); ora (secondo motivo) l’erronea affermazione della sua responsabilità per lo sviamento del finanziamento pubblico e, per contro, l’indebita assoluzione del Coppolecchia (dal ricorrente individuato quale unico responsabile di tale sviamento, se davvero sussistente); ed ora (terzo motivo) sia la mancata assunzione della prova testimoniale e la erronea valutazione della prova documentale circa l'avvenuta dispersione dei macchinari ed il mancato compimento del progetto, sia l’avvenuta decadenza della potestà di contestazione ed irrogazione di sanzioni da parte della Procura contabile. In nessun modo i motivi di ricorso, tutti ascrivibili alle previsioni tipiche delle doglianze di legittimità di cui all’art.360, co.1^, nn.3), 4) e 5) cod.proc.civ., negano l’effettiva sussistenza della giurisdizione in capo alla Corte dei [OSCURATO:PERSONA] che anzi, in certo senso, riconoscono e presuppongono proprio là dove contestano, non che il giudice contabile non avrebbe avuto potestà decisoria, bensì che esso avrebbe questa potestà malamente esercitato nell’inosservanza delle norme processuali o sostanziali di governo della fattispecie (mancata pronuncia su tutte le domande, omesso esame di fatti controversi e decisivi, inadeguata e solo parziale valutazione del quadro probatorio, omesso rilievo dell’intervenuta decadenza di contestazione e sanzione). Nella stessa impostazione del ricorrente si tratterebbe quindi, a tutto concedere, di errores in iudicando o in procedendo, come detto irrilevanti in questa sede. Né l’inammissibilità del ricorso potrebbe essere esclusa dall’adozione - auspicata in memoria dal Pellati sulla scorta di una interpretazione ad effetto sostanzialmente abrogante dei limiti del sindacato di legittimità sul riparto di giurisdizione - di una concezione ‘dinamica’ ed ‘evolutiva’ della giurisdizione stessa e della nozione di motivi a quest’ultima inerente, essendo in proposito sufficiente richiamare la già menzionata pronuncia del giudice delle leggi n.6 del 2018 ed il cospicuo formante giurisprudenziale che intorno ad essa si è consolidato nel respingere una così ampia ed indefinita nozione; da ultimo, anche con riguardo agli eventuali risvolti eurounitari del decisum: v.CGUE 21 dicembre 2021, C- 497/20, Randstad Italia. Nulla si provvede sulle spese, attesa la veste di parte in senso solo formale rivestita dal Procuratore Generale contabile controricorrente (Cass.SSUU n. 5589/20), e la mancata partecipazione al giudizio del, pure intimato, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] - dichiara inammissibile il ricorso; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della par
Sentenza Cassazione n. 23050/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris