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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01906/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta 'dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del 15/02/2022, che aveva dichiarato l'esito negativo dell'affidamento in prova ed aveva stabilito non esser stata validamente espiata - dal 18/10/2018 al 19/12/2020 - la pena di cui al cumulo operato dalla Proc:ura della Repubblica presso il Tribunale di Modena del 19/04/2018, per esser stato il condannato - durante tale periodo di prova - raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 legge 16 luglio 1975, n. 354, per mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a far retroagire ex tunc gli effetti della revoca e, consequenzialmente, a non prendere in considerazione la durata del periodo trascorso, nonché l'osservanza delle prescrizioni imposte e la concreta, positiva incidenza delle stesse.

Scarantino, secondo la relazione dell'UEPE di Modena del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha eseguito correttamente la misura alternativa concessagli e si è attenuto al correlato programma terapeutico apprestatogli presso il SERT di Modena.

I fatti per i quali è stata emessa la succitata misura cautelare sono circoscritti nel tempo, coincidendo essi solo in minima parte con il tempo di esecuzione della misura alternativa.

Il Tribunale di sorveglianza, in sostanza, non ha adeguatamente chiarito le ragioni poste a fondamento della ritenuta inaffidabilità ab origine del ricorrente, sminuendo immotivatamente la valenza positiva del comportamento da questi tenuto, in costanza di misura alternativa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La doglianza difensiva è generica e omette di confrontarsi puntualmente con il tenore della decisione impugnata, che chiarisce in modo dettagliato le ragioni della scelta.

Il ricorrente si limita, in definitiva, ad una critica aspecifica, fondata sulla mera riproposizione delle censure già proposte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Giova premettere come le doglianze difensive non attengano alla decisione di revoca dell'affidamento in prova, incentrandosi invece - in via esclusiva - sul diverso profilo concernente la decisione di far retroagire la decorrenza di tale revoca, sino al momento iniziale di esecuzione della misura alternativa.

2.1. Questa Corte, sul punto, ha ripetutamente chiarito come - in tema di determinazione della decorrenza, in ordine alla revoca di misura alternativa - debbano prendersi in considerazione, motivando specificamente, non solo la gravità oggettiva e soggettiva della condotta dalla quale ha tratto origine tale decisione, ma anche il comportamento complessivamente serbato dal condannato, durante il periodo di prova trascorso e, infine, la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico.

Può infatti rammentarsi come - in tema di affidamento in prova al servizio sociale - sia consentito far retroagire ex tunc gli effetti della revoca, allorquando la condotta tenuta dal condannato si riveli talmente negativa, da portare a desumere che sia stata inesistente, fin dal momento iniziale, l'adesione dello stesso al percorso rieducativo (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007; Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477).

2.2. Nella concreta fattispecie, l'ordinanza impugnata - con ampia e coerente motivazione, priva di illogicità o contraddittorietà, dunque destinata a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità - ha correttamente applicato il sopra menzionato principio di diritto, fondando la decisione di far retroagire la decorrenza della revoca sul rilievo che il fatto per il quale è intervenuta la suddetta misura cautelare, già intrinsecamente grave, fosse anche significativo di effettivi rapporti - intessuti e mantenuti intatti nel tempo, ad opera di Scarantino - con allarmanti ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Tale circostanza, a sua volta, è stata considerata evocativa della natura solo strumentale e utilitaristica, che ha connotato la apparente adesione del ricorrente al programma terapeutico.

La stessa preoccupante natura dei fatti, in relazione ai quali è sopraggiunto il suddetto provvedimento restrittivo della libertà personale in sede cautelare, infine, rendeva impossibile effettiare qualsiasi operazione di i differenziazione, con riferimento ai vari segmenti temporali della condotta.

Di conseguenza - e senza incorrere nell'improprio automatismo, erroneamente denunciato nel ricorso - il Tribunale ha deciso per la revoca ex tunc della misura2 / L/ U

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta 'dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del 15/02/2022, che aveva dichiarato l'esito negativo dell'affidamento in prova ed aveva stabilito non esser stata validamente espiata - dal 18/10/2018 al 19/12/2020 - la pena di cui al cumulo operato dalla Proc:ura della Repubblica presso il Tribunale di Modena del 19/04/2018, per esser stato il condannato - durante tale periodo di prova - raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 legge 16 luglio 1975, n. 354, per mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a far retroagire ex tunc gli effetti della revoca e, consequenzialmente, a non prendere in considerazione la durata del periodo trascorso, nonché l'osservanza delle prescrizioni imposte e la concreta, positiva incidenza delle stesse. Scarantino, secondo la relazione dell'UEPE di Modena del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha eseguito correttamente la misura alternativa concessagli e si è attenuto al correlato programma terapeutico apprestatogli presso il SERT di Modena. I fatti per i quali è stata emessa la succitata misura cautelare sono circoscritti nel tempo, coincidendo essi solo in minima parte con il tempo di esecuzione della misura alternativa. Il Tribunale di sorveglianza, in sostanza, non ha adeguatamente chiarito le ragioni poste a fondamento della ritenuta inaffidabilità ab origine del ricorrente, sminuendo immotivatamente la valenza positiva del comportamento da questi tenuto, in costanza di misura alternativa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La doglianza difensiva è generica e omette di confrontarsi puntualmente con il tenore della decisione impugnata, che chiarisce in modo dettagliato le ragioni della scelta. Il ricorrente si limita, in definitiva, ad una critica aspecifica, fondata sulla mera riproposizione delle censure già proposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova premettere come le doglianze difensive non attengano alla decisione di revoca dell'affidamento in prova, incentrandosi invece - in via esclusiva - sul diverso profilo concernente la decisione di far retroagire la decorrenza di tale revoca, sino al momento iniziale di esecuzione della misura alternativa. 2.1. Questa Corte, sul punto, ha ripetutamente chiarito come - in tema di determinazione della decorrenza, in ordine alla revoca di misura alternativa - debbano prendersi in considerazione, motivando specificamente, non solo la gravità oggettiva e soggettiva della condotta dalla quale ha tratto origine tale decisione, ma anche il comportamento complessivamente serbato dal condannato, durante il periodo di prova trascorso e, infine, la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico. Può infatti rammentarsi come - in tema di affidamento in prova al servizio sociale - sia consentito far retroagire ex tunc gli effetti della revoca, allorquando la condotta tenuta dal condannato si riveli talmente negativa, da portare a desumere che sia stata inesistente, fin dal momento iniziale, l'adesione dello stesso al percorso rieducativo (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007; Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477). 2.2. Nella concreta fattispecie, l'ordinanza impugnata - con ampia e coerente motivazione, priva di illogicità o contraddittorietà, dunque destinata a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità - ha correttamente applicato il sopra menzionato principio di diritto, fondando la decisione di far retroagire la decorrenza della revoca sul rilievo che il fatto per il quale è intervenuta la suddetta misura cautelare, già intrinsecamente grave, fosse anche significativo di effettivi rapporti - intessuti e mantenuti intatti nel tempo, ad opera di Scarantino - con allarmanti ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti. Tale circostanza, a sua volta, è stata considerata evocativa della natura solo strumentale e utilitaristica, che ha connotato la apparente adesione del ricorrente al programma terapeutico. La stessa preoccupante natura dei fatti, in relazione ai quali è sopraggiunto il suddetto provvedimento restrittivo della libertà personale in sede cautelare, infine, rendeva impossibile effettiare qualsiasi operazione di i differenziazione, con riferimento ai vari segmenti temporali della condotta. Di conseguenza - e senza incorrere nell'improprio automatismo, erroneamente denunciato nel ricorso - il Tribunale ha deciso per la revoca ex tunc della misura2 / L/ U 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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