CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 28119/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13887/2023) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA] di Chions ONLUS ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso e all’istanza ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. depositata il 6 marzo 2024, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, in forza di delibera di Giunta comunale n. 93 del 26 giugno 2023 e determina n. 511 del 6 luglio 2023, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -controricorrente - R.G.N. 13887/23 C.C.1/10/2024 Appalto di servizi –Mancato espletamento – Restituzione compenso avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 168/2023, pubblicata il 3 aprile 2023, asseritamente notificata l’11 aprile 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vistal’opposizione tempestivamente spiegata dalle ricorrenti avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bisc.p.c.; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Pordenone, l’Associazione per il [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che l’associazione fosse condannata al pagamento della somma di euro 145.692,25 e la società al pagamento della somma di euro 43.812,46, a titolo di restituzione del corrispettivo previsto per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi per un triennio, con rinnovo per un altro triennio, senza che le convenute avessero fornito il servizio contemplato. Si costituivano in giudizio l’Associazione per il [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:SOCIETA]., le quali concludevano per il rigetto delle domande avversarie, formulando domanda riconvenzionale con cui chiedevano il pagamento dell’importo di euro 31.902,06, a titolo di recupero della somma versata alla [OSCURATO:PERSONA], quale effettiva ospitante dei cani, e la condanna al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio erano assunte le prove orali ammesse ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 21/2022, depositata il 19 gennaio 2022, condannava l’Associazione per il [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], all’esito della compensazione tra crediti, alla restituzione, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 113.790,19 e il [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 43.812,46, oltre interessi legali, respingendo le ulteriori domande proposte. 2.–L’Associazione per il [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) che vi era difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, poiché la causa doveva essere decisa in forza delle norme del codice degli appalti pubblici e del relativo regolamento; 2) che erroneamente era stata respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, nonostante l’inadempienza del Comune e la prova fornita del danno patrimoniale. Si costituiva nel giudizio di impugnazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale insisteva per il rigetto dell’appello proposto e, in via incidentale, chiedeva che la domanda riconvenzionale accolta di pagamento della somma di euro 31.902,06 fosse disattesa e che fosse riformata la statuizione di compensazione delle spese di lite. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione principale e, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il [OSCURATO:SOCIETA]. alla refusione delle spese del giudizio di prime cure in favore del Comune. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Associazione per il [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito, con controricorso, l’intimato Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 10 gennaio 2024, depositata il 10 gennaio 2024, accettata il 29 gennaio 2024, comunicata il 29 gennaio 2024, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta improcedibilità del ricorso. Con atto depositato il 6 marzo 2024, l’Associazione per il [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:SOCIETA]. hanno spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio. 5.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con i due motivi articolati i ricorrenti denunciano: A) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.; B) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’incoerenza e/o illogicità della motivazione; nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalle parti appellanti, sulla base del falso ragionamento contenuto nel capo 5.1 e, segnatamente, argomentando nel senso che, con la concessione del servizio, il Comune non si fosse obbligato a garantire la presenza di un numero minimo di cani, né al pagamento di un importo mensile fisso, servizio non fornito dalle parti appellanti. 2.– In via preliminare, si rileva che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, sicché il ricorso è improcedibile, posto che, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 3 aprile 2023, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC il 12 giugno 2023, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito. 3.–E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” – l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; Sez. 2, Sentenza n. 12874 del 22/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36426 del 24/11/2021, Sez. 6-3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; con riferimento alla notifica a mezzo PEC Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14790 del 27/05/2024). A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019). Ed, infatti, la previsione, in seno all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell’onere del ricorrente di depositare – entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso – la copia della decisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica – non disponibile dalle parti – del rispetto della “cosa giudicata formale” (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella “incontrovertibilità” delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato. Segnatamente, in tema di giudizio di cassazione, l’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024). Ora, la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti, anche mediante deposito telematico (da effettuare nel giudizio di legittimità). Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni. Per l’effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge, a carico dello stesso, l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3564 del 24/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 7469 del 31/03/2014). La mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta – escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013) – la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia proposto controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità, anche riconoscendo la notificazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17014 del 20/06/2024; Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020), come nel caso di specie. Non può, tuttavia, l’improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; Sez. U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009). 4.– Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni ricorrono nella fattispecie, posto che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata il 3 aprile 2023; b) le ricorrenti hanno dato atto nel ricorso che la medesima sentenza impugnata è stata notificata l’11 aprile 2023; c) il ricorso per cassazione è stato notificato il 12 giugno 2023; d) benché il controricorrente non abbia contestato l’avvenuta notifica nella data indicata, né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d’ufficio, né nel fascicolo di parte controricorrente è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza. 5.– In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore delle ricorrenti soccombenti al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 4.000,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da