CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministe e , .ersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conci chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 27/9/2022, ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 187, commi 1, 1 -bis ed 1 -quater cod. strada (capo 1 della rubrica); art. 186, comma 2, lett. c, 2 bis e 2 sexies, cod. strada, con condanna alla pena di giustizia. 2. Avverso la pronuncia della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione dell'art. 186, commi 3 e 4 cod. strada; 187, comma 3, cod. strada, 354, 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cpp; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 533 cod. proc. pen. anche in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e) e comma 3 cod. proc. pen., art. 27 Cost. III) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 163 cod. pen. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta nella quale, anche in replica alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. La Corte territoriale ha offerto congrua giustificazione delle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, offrendo compiuta risposta ai rilievi difensivi, in questa sede riprodotti senza spunti critici suscettibili di rivelare aporie e contraddizioni nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata.Il primo motivo solo apparentemente contiene rilievi riguardanti profili di legittimità, risolvendosi la doglianza in una diversa interpretazione di circostanze fattuali. La Corte di appello ha chiarito come l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia fu somministrato all'imputato all'atto dell'intervento della Polizia di Stato sul luogo del sinistro stradale, prima che il ricorrente, bisognoso di cure, fosse tradotto in ospedale, dove fu effettuato il prelievo ematico. Ha pure correttamente evidenziato come l'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non indichi alcun limite in ordine all'intervallo temporale che deve trascorrere tra l'avviso ed il compimento degli accertamenti urgenti, essendo ivi previsto che tale avviso sia dato prima del compimento dell'atto, come avvenuto nel caso in esame. Le argomentazioni svolte dalla Corte di merito sono puntuali, coerenti e non suscettibili di essere censurate sul piano della conformiÚi con le norme di riferimento e con i principi espressi in sede di legittimità. Condivisibile è la conclusione cui pervengono i giudici di merito, i quali hanno ritenuto dimostrato che il ricorrente avesse ricevuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di essere sottoposto al prelievo ematico in ospedale. Risulta dal contenuto delle sentenze di merito che gli Agenti di Polizia hanno dichiarato di avere provveduto ad avvertire l'imputato prima che questi venisse trasportato in ambulanza presso l'ospedale; tale avviso è riportato anche nel verbale di accertamento notificato all'imputato. La cesura temporale tra l'avviso e l'accertamento ematico (circa due ore) è, pertanto, del tutto irrilevante. Neppure è dirimente il rilievo riguardante l'epoca di redazione del verbale di accertamento. La redazione del verbale in un momento successivo al compimento dell'atto non inficia la validità del suo contenuto, infatti non è richiesto che il verbale attestante l'attività compiuta dai verbalizzanti sia redatto o compilato nella contestualità della loro attività (così, ex multis Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006, Rv. 234884, così massimata: «L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod.proc.pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità. Per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell'atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria la certezza dell'individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all'atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti»).Quanto alla necessità di accompagnamento del ricorrente in ospedale da parte degli operanti, la violazione dell'art. 186, comma 3, cod. strada non si traduce nella nullità o inutilizzabilità dell'atto. Intervenuto l'avviso ex art. 114 cod. proc. pen. ad opera degli operanti di polizia, non è richiesto che l'avviso sia ripetuto dai sanitari della struttura. Le doglianze difensive si sostanziano, con ogni evidenza, nella inammissibile sollecitazione a rivalutare il compendio probatorio esaminato dai giudici di merito. Come è noto, la natura del sindacato di legittimità circa la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo rispetto alle doglianze formulate in punto di accertamento della responsabilità dell'imputato, non può consistere in una rivisitazione del giudizio di merito. In proposito, è sufficiente richiamare i principi consolidati espressi da questa Corte in materia e rammentare come siano del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428). Esula, quindi, dai poteri della Corte di legittimità, la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01; cfr. altresì Sez. II, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 3. Del pari inammissibili risultano le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (motivi secondo e terzo di ricorso). L'aumento a titolo di continuazione sulla pena base, determinata nel minimo edittale, è stato congruamente giustificato in ragione della gravità del fatto. La mancata concessione della sospensione condizionale della pena è stata adeguatamente giustificata in ragione della pluralità di violazione commesse dall'imputato ed in ragione della gravità dei fatti. Si tratta di valutazioni di merito, insindacabili in questa sede, nellle quali è stata fornita congrua motivazione in ordine alla prognosi negativa circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. 4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 185/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 23 maggio 2023 Il Consigliere esten