CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2025
Cassazione n. 17803/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], per difetto assoluto di specificazione dei motivi. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di ricorso (rubricato «Inosservanza o erronea applicazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 L.F.») con cui afferma sinteticamente l’estraneità ai fatti della ricorrente, mai indagata per truffa ai danni dell’Unione Europea, e l’assenza di sperequazione dei redditi. 3. L’atto di impugnazione,proposto dal difensore della terza interessata, risulta tardivo (poiché, a fronte di notifiche perfezionatesi entro il 19 dicembre 2024, esso è stato depositato il 7 gennaio 2025) e altresì privo di procura speciale. Invero, da un lato, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione ex art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da presentarsi nelle forme di cui all’art. 630 e ss. cod. proc. pen., deve essere proposto nel termine di quindici giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 23391 del 01/04/2022, Spinelli, Rv. 283128-01, secondo cui non trova applicazione la limitazione stabilita dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, in ordine al più breve termine di dieci giorni ivi previsto). Dall’altro, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente, ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403-01. Cfr. anche Sez. 5, n. 4161 del 04/11/2016, dep. 2017, Ferro, Rv. 269064-01, nonché, in applicazione del medesimo principio di diritto nel giudizio ordinario Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, GT Auto, Rv. 271722-01). 4. Il procedimento deve essere, pertanto, definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., per difetto di legittimazione ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della