CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02815/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7455‒2025R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv. ti Giovanna PASSIATORE (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e Patrizia PINO (pec: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: PDA –richiesta di decisione del ricorso avanzata dal controricorrente – inammissibilità principio di diritto -controricorrente - avverso la sentenza n. 6005/04/2024 della Cortedi giustizia tributaria di secondo grado delLAZIO, depositata in data 08/10/2024, notificata in data 29/11/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed i sottesi avvisi di accertamento esecutivi e cartelle di pagamento, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello dell’agente della riscossione avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. 2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate – Riscossione proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui replicava l’intimata con controricorso. 3. In esito alla proposta di definizione acceleratadel ricorso, ex art. 380-bis c.p.c. , formulata in data 20/06/2025 in considerazione del la tardività del ricorso per cassazione, la controricorrente con istanza del 30/06/2025 ha chiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380 - bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la proposta di definizione acceleratadel ricorso, ex art. 380- bisc.p.c., formulata in data 20/06/2025, è stata rilevata la tardività e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione in un procedimento in cui la controparte, costituita con controricorso, non aveva proposto ricorso incidentale. Quest’ultima ha però formulato istanza di decisione del ricorso nei termini di cui all’art. 380-biscod. proc. civ., chiedendo a questa Corte «di procedere alla definizione del presente procedimento, ai sensi eper gli effetti di cui agli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., in conformità alla proposta di definizione formulata, dichiarando pertanto la inammissibilità del ricorso in cassazione spiegato da Ader – Agenzia delle Entrate –Riscossione avverso la sentenza nr. 6005/4/2024, resa nell’ambito del procedimento N.R.G. 4226/2021, depositata in data 8.11.2024,notificata in data 29.11.2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Roma. Con conseguente condanna di parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi del terzo e quarto somma dell’art. 96 c.p.c.». 2. La richiesta di decisione è inammissibile per difetto di interesse. L’art. 380-bis cod. proc. civ. disciplina il «procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili», come quello in esame, «improcedibili o manifestamente infondati», prevedendo al secondo comma che, a seguito della formulazione della proposta da parte del presidente della sezione o di un consigliere da questo delegato, comunicata ai difensori delle parti, «la parte ricorrente [… ] può chiedere la decisione» e che «In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391», ovvero dichiarando l’estinzione del giudizioed eventualmente provvedere sulle spese processuali ai sensi del terzo comma della disposizione da ultimo citata che così recita: «Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese». Il delineato quadro normativo è assolutamente chiaro nel prevedere che soltanto la parte ricorrente, principale o incidentale che sia, può chiedere la decisione della causa, essendo l’unico ad avervi interesse. Interesse che non può ravvisarsi in capo al controricorrente che non sia anche ricorrente incidentale (e soccombente rispetto al proprio ricorso incidentale), come nel caso di specie, residuando in capo a quest’ultimo la sola possibilità di avanzare istanza per la condanna al pagamento delle spese del giudizio della parte ricorrenteche non abbia formulato istanza di decisione. È opportuno ricordare che il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare un provvedimento giudiziale avente idoneità al giudicato, va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone(arg. da Cass. n. 19327/2024). Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare un provvedimento giudiziale, nel cui ambito si inscrive l’istanza di decisione della causa ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., rileva, quindi, una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, riferibile all'eventuale pregiudizio che la parte ricorrente potrebbe subire dal consolidarsi della proposta di inammissibilità, improponibilità o manifesta infondatezza del ricorso originariamente proposto e della sua idoneità a formare il giudicato sulla sentenza d’appello e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all'eliminazione di tale pregiudizio , potrebbe derivare alla parte dall'eventuale definitività della proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. (arg. da Cass. n. 9062/2025). Analogo interesse non può di certo vantare la parte solo controricorrente in un giudizio di legittimità definito ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ., neppure ai fini della richiesta di condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, previsto dal rinvio contenuto nel terzo comma dell’art. 380-bis che , codificando, attraverso una valutazione legale tipica , un'ipotesi di abuso del processo(così in Cass., Sez. U, n. 36069/2023), presuppone una espressa iniziativa processuale del ricorrente destinatario della proposta, ovvero la richiesta di decisione del ricorso. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «In tema di definizione accelerata dei ricorsi ai sensi dell’art. 380- bisc.p.c., è inammissibile, per difetto di interesse, l’istanza di decisione avanzata ai sensi dell’ultimo comma della citata disposizione dal controricorrente che non abbia proposto ricorso incidentale e non sia rimasto soccombente rispetto ad esso». La mancata proposizione di una valida istanza di decisione del ricorso, proposta dalla giusta parte, ha fatto maturare i presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo. Quanto alle spesedel presente giudizio di legittimità, tenuto conto dei profili sostanziali e processuali della vicenda, quelle anteproposta di definizione accelerata vanno integralmente compensate tra le parti mentre nulla deve disporsi per la fase successiva, in mancanza di costituzione in giudizio della parte ricorrente alla quale, non avendo proposto opposizione, non può essere inflitta condannata ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. Trattandosi di giudizio prosecutorio di quello promosso dalla ricorrente Agenzia delle entrate-Riscossione, la parte che ha chiesto la decisione della causa non è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13del del d.P.R. n. 115 d