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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 novembre 2023

Cassazione n. 34626/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10043-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 10043/2021 Cron.

Rep.

Ud. 15/11/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 2859/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/10/2020 R.G.N. 4718/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. laCorte di appello di Napoli, pronunziando sull’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e sull’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto sia la domanda della Gallo intesa alla condanna del convenuto DiGiacomo al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva delle ferie e differenze per trattamento di fine rapporto e straordinario, sia la domanda del [OSCURATO:PERSONA] di condanna della Gallo al risarcimento del danno derivante da appropriazioni di ingenti somme asseritamente sottratte da conti correnti dei quali la lavoratrice aveva la gestione in ragione dell’attività di segretaria svolta presso lo studio di commercialista del [OSCURATO:PERSONA];

2. la Corte distrettuale, all’esito del riesame delle emergenze istruttorie, ha dichiarato di condividere la valutazione di prime cure in ordine alla carenza di prova delle pretese avanzate dalla lavoratrice e della pretesa risarcitoria della parte datoriale;3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte d’appello “sostanzialmente pronunziato” sulla specifica domanda, svolta in via subordinata, avente ad oggetto la richiesta di condanna di controparte al pagamento della somma di € 8.289,43 a titolo di trattamento di fine rapporto relativo all’attività prestata nel periodo in cui pacificamente tra le parti era sussistente un rapporto di lavoro;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’ art.2697 c.c. dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2709 e 2735 c.c. e della l. n. 4/1953 censurando la sentenza impugnata per errata applicazione del criterio di distribuzione dell’onere della prova in relazione al tfr e alla tredicesima mensilità; premesso che il rigetto della domanda relativa a tali emolumenti era stato fondato sulla considerazione che gli stessi risultavano compresi nellebuste paga allegate agli atti e che la lavoratrice non aveva contestato la mancata recezione delle somme ivi riportate a tale titolo, assume che la sentenza impugnata era incorsa in violazione dell’art. 2697 c.c., avendo posto a carico della lavoratrice l’onere di contestare la ricezione delle somme e ciò, peraltro, in assenza di un ‘allegazione o prova in tal senso offerta dal datore di lavoro ed a fronte dell’allegazione della Gallo di non avere mai percepito alcunché a titolo di tfr; il giudice di appello era, inoltre, incorso in violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere rilevato la mancata contestazione da parte del datore di lavoro in merito alle somme rivendicate dalla lavoratrice,e in violazione degli artt. 2709 e 2735 c.c. e della l. n. 4/1953 per avere la sentenza impugnata escluso valore confessorio alla busta pagain contrasto con il giudice di legittimità (Cass. n. 12769/2003);

3. il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione;

3.1. occorre premettere che la sentenza impugnata, dato atto nello storico di lite che l’appellante Gallo aveva lamentato la mancata pronunzia da parte del giudice di primo grado sul tfr richiesto e sulla tredicesima mensilità, ha mostrato espressamente di prendere in considerazione tal e profil o di censura ed osservato che gli emolumenti in questione erano compresi nelle buste paga allegate agli atti del giudizio e che l’appellante medesima non aveva contestato la ricezione delle somme ivi indicate; ha evidenziato che in seconde cure la Gallo si era limitata ad eccepire l’omessa pronunzia sulla richiesta e ad affermare di avere ricevuto una minor somma rispetto al dovuto, con riguardo con evidenza alle maggiori somme richieste a titolo di retribuzione, la cui debenza va come detto esclusa .

Osserva il Collegio che il giudice d’appello con tali argomentazioni ha inteso evidenziare: a) che non era mai stata in contestazione (rectius, oggetto di allegazione) la mancata percezione delle somme dovute quale tfre tredicesima mensilità riportate nelle buste paga allegate; b) che in seconde cure la denunzia di omessa pronunzia di cui all’atto di gravame concerneva, secondo quanto desumibile dalla sua genericità di articolazione, esclusivamente la pretesa connessa alle maggiori somme richieste a titolo di retribuzione per le quali la sentenza impugnata aveva confermato l’accertamento negativo della sussistenza nel periodo dedotto di un rapporto di lavoro,con implicito rigetto quindi della pretesa per tfr e tredicesima mensilità ad essa connessa;

3.2. tale ricostruzione non appare validamente inficiata dai motivi in esame.

Secondo consolidati arresti del giudice di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "errorin procedendo", come nel caso di specie, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio diautosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v. tra le altre, Cass. n. 23834/2019, Cass.n. 11738/2016, Cass. n. 19410/2015).

In particolare, è stato precisato che nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007);

3.3. l’odierna ricorrente si è sottratta a tale onere in quanto la tecnica di redazione del ricorso per cassazione, connotata dalla trascrizione solo di alcuni brani dell’atto introduttivo e del ricorso in appello non consente alcuna verifica circa la esistenza di un’autonoma domanda, specificamente fondata sulla deduzione di mancato pagamento del tfr riportato nella ultima busta paga, domanda in assenza della quale alcuna violazione del principio di corrispondenza del chiesto e del pronunziato appare configurabile;

3.4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto alla luce delle ragioni sopra ricostruite, che sorreggono la decisione, l’affermazione del giudice di appello, secondo la quale il tfr e la tredicesima mensilità risultavano compresi nelle buste paga allegate e che l’appellante non aveva contestato la ricezione delle relative somme, non si configura né come violazione del principio di cui all’art. 2697 c.c. né si pone in contrasto con la natura confessoria attribuita ai prospetti ed alle buste paga; invero, seppure con espressione non del tutto appropriata, la sentenza impugnata ha inteso solo rilevare che la questione della mancata erogazione delle somme dovute a titolo di tfr in relazione al rapporto regolarizzato non aveva costituito oggetto di controversia.

Ciò, del resto, in coerenza con le difese della parte appellata che, secondo quanto emergente dal controricorso, aveva eccepito il carattere di novità della richiesta a riguardo della lavoratrice, formulata (in via subordinata) solo in seconde cure;

3.5. la ricostruzione dell’ (originario) oggetto di controversia, quale operata dalla sentenza impugnata, non è validamente censurata; parte ricorrente, infatti, non dà contezza, con modalità conformi al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che, viceversa, sin dall’inizio era stata contestata la percezione del tfr portato dalla busta paga del 2012, non apparendo a tal fine sufficiente il mero rinvio per relationem agli atti e documenti di causa (come, viceversa, avvenuto (v. ricorso, v. pag. 10).

In questa prospettiva, assorbita e comunque priva di pregio risulta la denunzia di violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo dell’omesso rilievo della mancata contestazione da parte del convenuto mancando la stessa dimostrazione dell’avvenuta rituale allegazione della circostanza della mancata percezione del tfr portato dalla busta paga , (v. fra le altre, Cass.24062/2017);4. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi respinto e le spese regolate secondo soccombenza;

5. sussistono i presupposti processuali per la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10043-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 10043/2021 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 2859/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/10/2020 R.G.N. 4718/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. laCorte di appello di Napoli, pronunziando sull’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e sull’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto sia la domanda della Gallo intesa alla condanna del convenuto DiGiacomo al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva delle ferie e differenze per trattamento di fine rapporto e straordinario, sia la domanda del [OSCURATO:PERSONA] di condanna della Gallo al risarcimento del danno derivante da appropriazioni di ingenti somme asseritamente sottratte da conti correnti dei quali la lavoratrice aveva la gestione in ragione dell’attività di segretaria svolta presso lo studio di commercialista del [OSCURATO:PERSONA]; 2. la Corte distrettuale, all’esito del riesame delle emergenze istruttorie, ha dichiarato di condividere la valutazione di prime cure in ordine alla carenza di prova delle pretese avanzate dalla lavoratrice e della pretesa risarcitoria della parte datoriale;3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte d’appello “sostanzialmente pronunziato” sulla specifica domanda, svolta in via subordinata, avente ad oggetto la richiesta di condanna di controparte al pagamento della somma di € 8.289,43 a titolo di trattamento di fine rapporto relativo all’attività prestata nel periodo in cui pacificamente tra le parti era sussistente un rapporto di lavoro; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’ art.2697 c.c. dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2709 e 2735 c.c. e della l. n. 4/1953 censurando la sentenza impugnata per errata applicazione del criterio di distribuzione dell’onere della prova in relazione al tfr e alla tredicesima mensilità; premesso che il rigetto della domanda relativa a tali emolumenti era stato fondato sulla considerazione che gli stessi risultavano compresi nellebuste paga allegate agli atti e che la lavoratrice non aveva contestato la mancata recezione delle somme ivi riportate a tale titolo, assume che la sentenza impugnata era incorsa in violazione dell’art. 2697 c.c., avendo posto a carico della lavoratrice l’onere di contestare la ricezione delle somme e ciò, peraltro, in assenza di un ‘allegazione o prova in tal senso offerta dal datore di lavoro ed a fronte dell’allegazione della Gallo di non avere mai percepito alcunché a titolo di tfr; il giudice di appello era, inoltre, incorso in violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere rilevato la mancata contestazione da parte del datore di lavoro in merito alle somme rivendicate dalla lavoratrice,e in violazione degli artt. 2709 e 2735 c.c. e della l. n. 4/1953 per avere la sentenza impugnata escluso valore confessorio alla busta pagain contrasto con il giudice di legittimità (Cass. n. 12769/2003); 3. il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione; 3.1. occorre premettere che la sentenza impugnata, dato atto nello storico di lite che l’appellante Gallo aveva lamentato la mancata pronunzia da parte del giudice di primo grado sul tfr richiesto e sulla tredicesima mensilità, ha mostrato espressamente di prendere in considerazione tal e profil o di censura ed osservato che gli emolumenti in questione erano compresi nelle buste paga allegate agli atti del giudizio e che l’appellante medesima non aveva contestato la ricezione delle somme ivi indicate; ha evidenziato che in seconde cure la Gallo si era limitata ad eccepire l’omessa pronunzia sulla richiesta e ad affermare di avere ricevuto una minor somma rispetto al dovuto, con riguardo con evidenza alle maggiori somme richieste a titolo di retribuzione, la cui debenza va come detto esclusa . Osserva il Collegio che il giudice d’appello con tali argomentazioni ha inteso evidenziare: a) che non era mai stata in contestazione (rectius, oggetto di allegazione) la mancata percezione delle somme dovute quale tfre tredicesima mensilità riportate nelle buste paga allegate; b) che in seconde cure la denunzia di omessa pronunzia di cui all’atto di gravame concerneva, secondo quanto desumibile dalla sua genericità di articolazione, esclusivamente la pretesa connessa alle maggiori somme richieste a titolo di retribuzione per le quali la sentenza impugnata aveva confermato l’accertamento negativo della sussistenza nel periodo dedotto di un rapporto di lavoro,con implicito rigetto quindi della pretesa per tfr e tredicesima mensilità ad essa connessa; 3.2. tale ricostruzione non appare validamente inficiata dai motivi in esame. Secondo consolidati arresti del giudice di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "errorin procedendo", come nel caso di specie, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio diautosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v. tra le altre, Cass. n. 23834/2019, Cass.n. 11738/2016, Cass. n. 19410/2015). In particolare, è stato precisato che nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007); 3.3. l’odierna ricorrente si è sottratta a tale onere in quanto la tecnica di redazione del ricorso per cassazione, connotata dalla trascrizione solo di alcuni brani dell’atto introduttivo e del ricorso in appello non consente alcuna verifica circa la esistenza di un’autonoma domanda, specificamente fondata sulla deduzione di mancato pagamento del tfr riportato nella ultima busta paga, domanda in assenza della quale alcuna violazione del principio di corrispondenza del chiesto e del pronunziato appare configurabile; 3.4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto alla luce delle ragioni sopra ricostruite, che sorreggono la decisione, l’affermazione del giudice di appello, secondo la quale il tfr e la tredicesima mensilità risultavano compresi nelle buste paga allegate e che l’appellante non aveva contestato la ricezione delle relative somme, non si configura né come violazione del principio di cui all’art. 2697 c.c. né si pone in contrasto con la natura confessoria attribuita ai prospetti ed alle buste paga; invero, seppure con espressione non del tutto appropriata, la sentenza impugnata ha inteso solo rilevare che la questione della mancata erogazione delle somme dovute a titolo di tfr in relazione al rapporto regolarizzato non aveva costituito oggetto di controversia. Ciò, del resto, in coerenza con le difese della parte appellata che, secondo quanto emergente dal controricorso, aveva eccepito il carattere di novità della richiesta a riguardo della lavoratrice, formulata (in via subordinata) solo in seconde cure; 3.5. la ricostruzione dell’ (originario) oggetto di controversia, quale operata dalla sentenza impugnata, non è validamente censurata; parte ricorrente, infatti, non dà contezza, con modalità conformi al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che, viceversa, sin dall’inizio era stata contestata la percezione del tfr portato dalla busta paga del 2012, non apparendo a tal fine sufficiente il mero rinvio per relationem agli atti e documenti di causa (come, viceversa, avvenuto (v. ricorso, v. pag. 10). In questa prospettiva, assorbita e comunque priva di pregio risulta la denunzia di violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo dell’omesso rilievo della mancata contestazione da parte del convenuto mancando la stessa dimostrazione dell’avvenuta rituale allegazione della circostanza della mancata percezione del tfr portato dalla busta paga , (v. fra le altre, Cass.24062/2017);4. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi respinto e le spese regolate secondo soccombenza; 5. sussistono i presupposti processuali per la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst
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