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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32973/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere commesso, il 27 marzo 2018, i reati, aggravati, di tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo ed accensioni ed esplosioni pericolose; che, con l'unico motivo di ricorso, Rizvani lamenta vizio di motivazione per avere la Corte di appello — dopo avergli concesso le circostanze attenuanti generiche in ragione della pregressa incensuratezza e del buon comportamento processuale — individuato la pena base, in coerenza con quanto statuito dal giudice di primo grado, in dodici anni di reclusione, ovvero in misura sproporzionata per eccesso rispetto alla gravità del fatto, che a suo modo di vedere, è risultata circoscritta dall'assoluzione del presunto correo, [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima del tentato omicidio; che la doglianza è palesemente aspecifica perché, lungi dal denunziare l'illegalità della sanzione, si risolve in una sterile critica all'esercizio della discrezionalità giudiziale, che, per di più, individua, quale fattore che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad applicare una pena più contenuta, una circostanza aggravante (l'essere uno degli imputati germano della persona offesa) che non è stata contestata all'odierno ricorrente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere commesso, il 27 marzo 2018, i reati, aggravati, di tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo ed accensioni ed esplosioni pericolose; che, con l'unico motivo di ricorso, Rizvani lamenta vizio di motivazione per avere la Corte di appello — dopo avergli concesso le circostanze attenuanti generiche in ragione della pregressa incensuratezza e del buon comportamento processuale — individuato la pena base, in coerenza con quanto statuito dal giudice di primo grado, in dodici anni di reclusione, ovvero in misura sproporzionata per eccesso rispetto alla gravità del fatto, che a suo modo di vedere, è risultata circoscritta dall'assoluzione del presunto correo, [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima del tentato omicidio; che la doglianza è palesemente aspecifica perché, lungi dal denunziare l'illegalità della sanzione, si risolve in una sterile critica all'esercizio della discrezionalità giudiziale, che, per di più, individua, quale fattore che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad applicare una pena più contenuta, una circostanza aggravante (l'essere uno degli imputati germano della persona offesa) che non è stata contestata all'odierno ricorrente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 32973/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris