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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 08160/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Lette le note di replica del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, pervenute in data 16 gennaio 2023, a seguito della notifica delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, con le quali nel ribadire i motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Prima sezione di questa Corte di Cassazione, con sentenza dell'8 gennaio 2021, ha annullato con rinvio l'ordinanza del 2 marzo 2020 del Tribunale di Palmi, quale giudice dell'esecuzione, che giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui egli è stato condannato con quattro diverse sentenze.Il giudice dell'esecuzione, dopo avere precisato la portata del principio fissato dal giudice di legittimità, ha ritenuto che l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. non potesse essere accolta in ragione, da un canto, del chiaro contenuto dell'ordinanza, da tempo divenuta irrevocabile, con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], il 12 gennaio 2016, aveva disatteso una precedente istanza ex art. 671 cod. proc. pen., e, dall'altro, del fatto che, non essendo intervenuti elementi di novità, non era possibile procedere ad un nuovo esame, nel merito, della questione dedotta, a tal fine restando prive di rilievo le decisioni autonomamente adottate da altri giudici dell'esecuzione.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione — seguito dal deposito, il 23 novembre 2020, di note di replica alla requisitoria del Procuratore generale — affidato a due motivi, con i quali deduceva violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex art.671 cod. proc. pen. in assenza delle prescritte condizioni e sulla scorta di argomentazioni fallaci e manifestamente illogiche.

1.2. La Prima sezione di questa Corte riteneva il ricorso fondato limitatamente alla determinazione della pena per i reati contraddistinti dai numeri 1), 2) e 4), quanto al riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Ha osservato la Prima sezione, in sede di annullamento con rinvio, che la circostanza che, con precedenti ordinanze rese in sede esecutiva, sia stata riconosciuta, la continuazione, rispettivamente, tra i reati indicati ai punti 1) e 2) e tra i reati indicati ai punti 2) e 4) fonda, invero, in capo al ricorrente l'aspettativa, sottesa alla proposizione della istanza, in ordine alla unificazione della pena complessiva per i reati di cui ai tre punti.

Al riguardo, soccorre il principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento della continuazione tra più reati, uno dei quali già unificato ex art. 81 cod. pen. a reati ulteriori, fa sì che tutti i reati siano avvinti dal medesimo vincolo in quanto inclusi nella medesima serie, caratterizzata dalla ravvisata «identità della genesi programmatica» (così, tra le altre, Sez. 1, n. 76 del 29/11/2019, (2020), Tormento, non nnassimata), 2.A seguito della sentenza di annullamento con rinvio, il Tribunale di Palmi in composizione monocratica e in diversa composizione fisica, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'8 giugno 2022, previo riconoscimento della continuazione tra i suindicati reati, ha rideterminato la pena in anni 16, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 71.467,00 di multa.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente attraverso il difensore di fiducia articolando un unico motivo.3.1.Con l'unico motivo, contenente una triplice doglianza, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle modalità con le quali è stata operata la quantificazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione. 3.1.1.In primo luogo, lamenta la difesa che il giudice dell'esecuzione, dopo avere premesso che per i reati per i quali era stata contestata la recidiva non si sarebbe tenuto conto dell'aumento derivante dalla stessa e dopo avere chiarito che per i reati che avevano costituito la pena base e che in virtù del riconoscimento della continuazione sarebbero divenuti reati "satellite" avrebbe individuato l'aumento di pena nel valore medio, si è poi contraddetto nella determinazione della pena calcolata in aumento con specifico riferimento al capo B), calcolando l'aumento per la contestata recidiva.

Per questo capo, per il quale la pena base era stata fissata in anni quattro, aumentata per la recidiva ad anni sei, la pena è stata rideterminata in anni tre ridotta ulteriormente per il rito ad anni due; se non fosse stato operato l'aumento per la recidiva, la pena sarebbe stata rideterminata in anni due e con la diminuente del rito in anni uno e mesi quattro di reclusione.

Lo stesso calcolo è stato effettuato con riferimento alla pena pecuniaria.

3.1.2. Inoltre, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, che prescrive l'obbligo di motivazione sui singoli aumenti in continuazione, la ordinanza impugnata, con riferimento a siffatti aumenti si è limitata a indicare che li avrebbe mantenuti nei limiti fissati dal giudice della cognizione. 3.1.3 Infine, la difesa lamenta che con riferimento all'aumento operato in relazione al capo B) (anni tre di reclusione), una precedente ordinanza del Tribunale di Palmi del 21 febbraio 2019 che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione in executivis tra siffatto reato ed altri giudicati con sentenza irrevocabile, lo specifico aumento era stato inferiore, con violazione del divieto della reformatio in peius o comunque senza una adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

1.1. Quanto alla prima doglianza, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nella ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione, prima di procedere in concreto alla determinazione della pena conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione, ha indicato alcune linee metodologiche alle quali si sarebbe attenuto nel procedere a siffatta operazione. 1.1.1.A tal proposito, con riferimento alla recidiva oggetto di specifica censura del ricorrente, ha affermato che:'[..] nell'operare l'aumento per i reati satellite non si è tenuto conto delta recidiva contestata allo Zampaglione atteso che tutti i delitti giudicati con le sentenze irrevocabili in esame risultano commessi anteriormente alla novella codicistica, introdotta il 20 novembre 2009[..]".

Ha, dunque, chiarito il portato della sua affermazione richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Sez.1, n.44670 del 10/11/2009, Rv.245685): la novella codicistica del 2009, secondo cui il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione, ove i reati siano stati commessi da un soggetto al quale sia stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., comporta un aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, non si applica con riguardo alle condanne per reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge.

Siffatta indicazione giurisprudenziale, correttamente richiamata, è stata anche correttamente applicata dal momento che il giudice dell'esecuzione, allorquando ha proceduto all'aumento di pena per i reati satellite a carico dello Zampaglione, soggetto con recidiva reiterata, non si è considerato vincolato ad effettuare aumenti non inferiori ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, atteso che la normativa successivamente entrata in vigore risultava sfavorevole per i soggetti recidivi ex art. 99 quarto comma cod. pen.

Il ricorrente ha dunque erroneamente inteso la indicazione contenuta nella impugnata ordinanza ritenendo che nel calcolo della pena il giudice dell'esecuzione potesse eliminare lo specifico aumento per la recidiva disposto dal giudice della cognizione; operazione, questa, chiaramente preclusa al giudice della esecuzione che, a fronte di una sentenza irrevocabile in relazione al cui trattamento sanzionatorio il giudice della cognizione abbia operato l'aumento per la recidiva, non può certo elidere l'aumento, in ossequio al principio della intangibilità del giudicato il quale, in assenza di una espressa disposizione di legge, è principio vigente nell'ordinamento.

1.2. Con riferimento alla seconda doglianza, il motivo è egualmente infondato non confrontandosi con la corretta applicazione operata dei principi fissati da questa Corte secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (S.U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).1.2.1.

L'ordinanza ha operato corretta applicazione dei principi richiamati offrendo una motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria.

Ha in primo luogo stabilito che l'aumento di pena, per i reati che già nel procedimento della cognizione erano stati individuati come reati satellite, è stato calcolato nella medesima misura del giudice della cognizione, richiamando al riguardo la ulteriore sentenza delle Sezioni Unite in base alla quale il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, (2017), Nocerino, Rv. 268735).

Quindi, in relazione a quei reati che a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione erano "diventati" reati satellite, ha quantificato la pena con riferimento al valore medio della pena in precedenza inflitta.

Ha altresì motivato su questa specifica scelta per ogni singolo reato: -in relazione al capo A) della sentenza n.672/2006 ha giustificato la congruità dell'aumento richiamando la gravità della condotta, i più soggetti riuniti, il metodo di azione definito militare, l'utilizzo di armi da guerra, la gravità del pericolo, l'ingente quantità di danaro sottratto l'intensità del dolo; -in relazione al capo B) della sentenza n.67/2011 ha giustificato la congruità dell'aumento richiamando la gravità della condotta e l'intensità del dolo dimostrate nella sofisticata tecnica utilizzata per celare la provenienza illecita della vettura.

1.3. Infondata la terza doglianza quanto alla violazione del divieto di reformatio in peius, dal momento che il divieto del giudice dell'esecuzione di rettificare in aumento le pene inflitte per i reati satellite opera solo in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice della cognizione (Sez.

U, n. 6296/2017, Nocerino, citata) e non rispetto a diversi aumenti di pena operati in fase esecutiva.

Va anche in tal caso richiamato quanto osservato in precedenza circa il corretto adempimento all'obbligo di motivazione operato nel caso in esame sugli aumenti di pena.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali PQM Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le note di replica del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, pervenute in data 16 gennaio 2023, a seguito della notifica delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, con le quali nel ribadire i motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Prima sezione di questa Corte di Cassazione, con sentenza dell'8 gennaio 2021, ha annullato con rinvio l'ordinanza del 2 marzo 2020 del Tribunale di Palmi, quale giudice dell'esecuzione, che giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui egli è stato condannato con quattro diverse sentenze.Il giudice dell'esecuzione, dopo avere precisato la portata del principio fissato dal giudice di legittimità, ha ritenuto che l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. non potesse essere accolta in ragione, da un canto, del chiaro contenuto dell'ordinanza, da tempo divenuta irrevocabile, con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], il 12 gennaio 2016, aveva disatteso una precedente istanza ex art. 671 cod. proc. pen., e, dall'altro, del fatto che, non essendo intervenuti elementi di novità, non era possibile procedere ad un nuovo esame, nel merito, della questione dedotta, a tal fine restando prive di rilievo le decisioni autonomamente adottate da altri giudici dell'esecuzione. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione — seguito dal deposito, il 23 novembre 2020, di note di replica alla requisitoria del Procuratore generale — affidato a due motivi, con i quali deduceva violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex art.671 cod. proc. pen. in assenza delle prescritte condizioni e sulla scorta di argomentazioni fallaci e manifestamente illogiche. 1.2. La Prima sezione di questa Corte riteneva il ricorso fondato limitatamente alla determinazione della pena per i reati contraddistinti dai numeri 1), 2) e 4), quanto al riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ha osservato la Prima sezione, in sede di annullamento con rinvio, che la circostanza che, con precedenti ordinanze rese in sede esecutiva, sia stata riconosciuta, la continuazione, rispettivamente, tra i reati indicati ai punti 1) e 2) e tra i reati indicati ai punti 2) e 4) fonda, invero, in capo al ricorrente l'aspettativa, sottesa alla proposizione della istanza, in ordine alla unificazione della pena complessiva per i reati di cui ai tre punti. Al riguardo, soccorre il principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento della continuazione tra più reati, uno dei quali già unificato ex art. 81 cod. pen. a reati ulteriori, fa sì che tutti i reati siano avvinti dal medesimo vincolo in quanto inclusi nella medesima serie, caratterizzata dalla ravvisata «identità della genesi programmatica» (così, tra le altre, Sez. 1, n. 76 del 29/11/2019, (2020), Tormento, non nnassimata), 2.A seguito della sentenza di annullamento con rinvio, il Tribunale di Palmi in composizione monocratica e in diversa composizione fisica, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'8 giugno 2022, previo riconoscimento della continuazione tra i suindicati reati, ha rideterminato la pena in anni 16, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 71.467,00 di multa. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente attraverso il difensore di fiducia articolando un unico motivo.3.1.Con l'unico motivo, contenente una triplice doglianza, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle modalità con le quali è stata operata la quantificazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione. 3.1.1.In primo luogo, lamenta la difesa che il giudice dell'esecuzione, dopo avere premesso che per i reati per i quali era stata contestata la recidiva non si sarebbe tenuto conto dell'aumento derivante dalla stessa e dopo avere chiarito che per i reati che avevano costituito la pena base e che in virtù del riconoscimento della continuazione sarebbero divenuti reati "satellite" avrebbe individuato l'aumento di pena nel valore medio, si è poi contraddetto nella determinazione della pena calcolata in aumento con specifico riferimento al capo B), calcolando l'aumento per la contestata recidiva. Per questo capo, per il quale la pena base era stata fissata in anni quattro, aumentata per la recidiva ad anni sei, la pena è stata rideterminata in anni tre ridotta ulteriormente per il rito ad anni due; se non fosse stato operato l'aumento per la recidiva, la pena sarebbe stata rideterminata in anni due e con la diminuente del rito in anni uno e mesi quattro di reclusione. Lo stesso calcolo è stato effettuato con riferimento alla pena pecuniaria. 3.1.2. Inoltre, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, che prescrive l'obbligo di motivazione sui singoli aumenti in continuazione, la ordinanza impugnata, con riferimento a siffatti aumenti si è limitata a indicare che li avrebbe mantenuti nei limiti fissati dal giudice della cognizione. 3.1.3 Infine, la difesa lamenta che con riferimento all'aumento operato in relazione al capo B) (anni tre di reclusione), una precedente ordinanza del Tribunale di Palmi del 21 febbraio 2019 che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione in executivis tra siffatto reato ed altri giudicati con sentenza irrevocabile, lo specifico aumento era stato inferiore, con violazione del divieto della reformatio in peius o comunque senza una adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Quanto alla prima doglianza, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nella ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione, prima di procedere in concreto alla determinazione della pena conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione, ha indicato alcune linee metodologiche alle quali si sarebbe attenuto nel procedere a siffatta operazione. 1.1.1.A tal proposito, con riferimento alla recidiva oggetto di specifica censura del ricorrente, ha affermato che:'[..] nell'operare l'aumento per i reati satellite non si è tenuto conto delta recidiva contestata allo Zampaglione atteso che tutti i delitti giudicati con le sentenze irrevocabili in esame risultano commessi anteriormente alla novella codicistica, introdotta il 20 novembre 2009[..]". Ha, dunque, chiarito il portato della sua affermazione richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Sez.1, n.44670 del 10/11/2009, Rv.245685): la novella codicistica del 2009, secondo cui il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione, ove i reati siano stati commessi da un soggetto al quale sia stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., comporta un aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, non si applica con riguardo alle condanne per reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge. Siffatta indicazione giurisprudenziale, correttamente richiamata, è stata anche correttamente applicata dal momento che il giudice dell'esecuzione, allorquando ha proceduto all'aumento di pena per i reati satellite a carico dello Zampaglione, soggetto con recidiva reiterata, non si è considerato vincolato ad effettuare aumenti non inferiori ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, atteso che la normativa successivamente entrata in vigore risultava sfavorevole per i soggetti recidivi ex art. 99 quarto comma cod. pen. Il ricorrente ha dunque erroneamente inteso la indicazione contenuta nella impugnata ordinanza ritenendo che nel calcolo della pena il giudice dell'esecuzione potesse eliminare lo specifico aumento per la recidiva disposto dal giudice della cognizione; operazione, questa, chiaramente preclusa al giudice della esecuzione che, a fronte di una sentenza irrevocabile in relazione al cui trattamento sanzionatorio il giudice della cognizione abbia operato l'aumento per la recidiva, non può certo elidere l'aumento, in ossequio al principio della intangibilità del giudicato il quale, in assenza di una espressa disposizione di legge, è principio vigente nell'ordinamento. 1.2. Con riferimento alla seconda doglianza, il motivo è egualmente infondato non confrontandosi con la corretta applicazione operata dei principi fissati da questa Corte secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (S.U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).1.2.1. L'ordinanza ha operato corretta applicazione dei principi richiamati offrendo una motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria. Ha in primo luogo stabilito che l'aumento di pena, per i reati che già nel procedimento della cognizione erano stati individuati come reati satellite, è stato calcolato nella medesima misura del giudice della cognizione, richiamando al riguardo la ulteriore sentenza delle Sezioni Unite in base alla quale il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, (2017), Nocerino, Rv. 268735). Quindi, in relazione a quei reati che a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione erano "diventati" reati satellite, ha quantificato la pena con riferimento al valore medio della pena in precedenza inflitta. Ha altresì motivato su questa specifica scelta per ogni singolo reato: -in relazione al capo A) della sentenza n.672/2006 ha giustificato la congruità dell'aumento richiamando la gravità della condotta, i più soggetti riuniti, il metodo di azione definito militare, l'utilizzo di armi da guerra, la gravità del pericolo, l'ingente quantità di danaro sottratto l'intensità del dolo; -in relazione al capo B) della sentenza n.67/2011 ha giustificato la congruità dell'aumento richiamando la gravità della condotta e l'intensità del dolo dimostrate nella sofisticata tecnica utilizzata per celare la provenienza illecita della vettura. 1.3. Infondata la terza doglianza quanto alla violazione del divieto di reformatio in peius, dal momento che il divieto del giudice dell'esecuzione di rettificare in aumento le pene inflitte per i reati satellite opera solo in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice della cognizione (Sez. U, n. 6296/2017, Nocerino, citata) e non rispetto a diversi aumenti di pena operati in fase esecutiva. Va anche in tal caso richiamato quanto osservato in precedenza circa il corretto adempimento all'obbligo di motivazione operato nel caso in esame sugli aumenti di pena. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali PQM Rigetta il ricorso e condanna il
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