CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30891/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 12 febbraio 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Patti il 6 settembre 2018 lo ha riconosciuto responsabile di più violazioni dell'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, commesse nel 2013 e nel 201.4, in conseguenza condannandolo alla sanzione stimata di giustizia, ha concesso la sospensione condizionale della pena, con conferma nel resto. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla sussistenza del reato contestato in relazione al necessario elemento soggettivo, che difetterebbe, essendosi invece in presenza, al più, di una mera colpa derivante da negligenza, essendo gli immobili ed i beni mobili registrati non dichiarati di modesto valore economico e non produttivi di reddito. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Il motivo di impugnazione trascura il principio di diritto, di cui hanno fatto corretta applicazione i Giudici di merito, secondo il quale «Ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche il diritto di proprietà su un immobile censito in catasto a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all'imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che l'immobile, la cui proprietà non era stata dichiarata dall'imputato nell'istanza di ammissione al beneficio, fosse stato dichiarato inagibile)» (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359; in linea con Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152: «Integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio»). 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen