Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 23547/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dalla PROCURA GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE di ROMA con provvedimento del 02/02/2022 elatogyMt; alle part; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con istanza del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a questa Corte di cassazione la rimessione ad altra sede giudiziaria del procedimento attualmente pendente dinanzi alla Procura della Repubblica del Tribunale di Vasto (n. 1226/20 [OSCURATO:PERSONA] - n. 308/21 R.G.

G.I.P.) in relazione ai reati di cui agli artt. 323, 328 e 367 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

Rilevato, peraltro, che l'istante risulta parte offesa nel suddetto procedimento, sicché difetta di legittimazione attiva a presentare richiesta di rimessione, che l'art. 45, comma 1, cod. proc. pen. riserva espressamente al Procuratore generale presso la Corte di appello, al Pubblico Ministero procedente e all'imputato (v. anche Sez. 4, n. 43665 del 18/10/2011, Bassi e al., Rv. 251513 nonché Corte Cost. n. 168 del 2006 entrambe riferite all'analoga questione della carenza di legittimazione della parte civile).

Rilevato che la carenza di legittimazione attiva (art. 591, lett. a] cod. proc. pen.) va rilevata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., dovendo l'istanza essere così dichiarata inammissibile, con la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere strsore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. oggi, 16G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dalla PROCURA GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE di ROMA con provvedimento del 02/02/2022 elatogyMt; alle part; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con istanza del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a questa Corte di cassazione la rimessione ad altra sede giudiziaria del procedimento attualmente pendente dinanzi alla Procura della Repubblica del Tribunale di Vasto (n. 1226/20 [OSCURATO:PERSONA] - n. 308/21 R.G. G.I.P.) in relazione ai reati di cui agli artt. 323, 328 e 367 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri. Rilevato, peraltro, che l'istante risulta parte offesa nel suddetto procedimento, sicché difetta di legittimazione attiva a presentare richiesta di rimessione, che l'art. 45, comma 1, cod. proc. pen. riserva espressamente al Procuratore generale presso la Corte di appello, al Pubblico Ministero procedente e all'imputato (v. anche Sez. 4, n. 43665 del 18/10/2011, Bassi e al., Rv. 251513 nonché Corte Cost. n. 168 del 2006 entrambe riferite all'analoga questione della carenza di legittimazione della parte civile). Rilevato che la carenza di legittimazione attiva (art. 591, lett. a] cod. proc. pen.) va rilevata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., dovendo l'istanza essere così dichiarata inammissibile, con la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere strsore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. oggi, 16G
Sentenza Cassazione n. 23547/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris