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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 38221/2021

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nte Rep.

ORDINANZA (24_01 3S 2 v sul ricorso iscritto al numero 1760 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37E41 C313G) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57R42 E668V) -ricorrente- CL c ( nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Elena (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77A52 D969U) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A17 D9691) -controricorrente- nonché FORMICHI Patrizia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60H63 A633K) BOTTURI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54H25 C3123) [OSCURATO:PERSONA]'ETRURIA E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indi- cato), in persona del legale rappresentante pro tempo- re, quale società incorporante della prima -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Livorno n. 572/2019, pubblicata in data 23 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 1760/2020 — Sez. 6-3 — Ad. 5 ottobre 2021 Ordinanza — Pagina 1 di 5 ); 5 Fatti di causa Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione im- mobiliare promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la credi- trice [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento dei beni pignorati pronunciato dal giudice dell'esecuzione in favore dell'aggiudicataria degli stessi, [OSCURATO:PERSONA].

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Livorno.

Ricorre la Guidotti, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 23 maggio 2019.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2017.

Es- sendo quindi applicabile l'art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata Ric. n. 1760/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 (senza che possa quindi assumere alcun rilievo, sul punto, la qualificazione delle singole contestazioni avanzate da parte opponente in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essendo ad esse comunque applica- bile la medesima disciplina con riguardo alla sospensione fe- riale dei termini; ex plurimis, in generale: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01).

Non può attribuirsi in proposito alcun rilievo alla distinzione tra fase sommaria e fase a cognizione piena dell'opposizione, come sostiene la ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., trattandosi di un procedi- mento unico che, nonostante la struttura cd. bifasica della sua struttura introduttiva, resta unitario ed al quale la regola dell'esclusione dell'operatività della sospensione feriale dei termini si applica integralmente, con riguardo ad ogni fase processuale, ivi inclusa quella a cognizione piena (cfr., in pro- posito, ad es.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13928 del 09/06/2010, Rv. 613269 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 Ric. n. 1760/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01), come del resto - è appena il caso di osservare - accade pacificamente nelle stesse oppo- sizioni anteriori all'inizio del processo esecutivo, in cui la fase sommaria evidentemente non esiste, avendo luogo esclusiva- mente quella a cognizione piena.

Il termine per il ricorso scadeva dunque in data 23 novembre 2019.

Il ricorso è datato 12 dicembre 2019 e risulta notificato in da- ta 20 dicembre 2019.

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi C 7.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo Ric. n. 1760/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 5 ottobre 2021.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. ORDINANZA (24_01 3S 2 v sul ricorso iscritto al numero 1760 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37E41 C313G) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57R42 E668V) -ricorrente- CL c ( nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Elena (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77A52 D969U) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A17 D9691) -controricorrente- nonché FORMICHI Patrizia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60H63 A633K) BOTTURI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54H25 C3123) [OSCURATO:PERSONA]'ETRURIA E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indi- cato), in persona del legale rappresentante pro tempo- re, quale società incorporante della prima -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Livorno n. 572/2019, pubblicata in data 23 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 1760/2020 — Sez. 6-3 — Ad. 5 ottobre 2021 Ordinanza — Pagina 1 di 5 ); 5 Fatti di causa Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione im- mobiliare promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la credi- trice [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento dei beni pignorati pronunciato dal giudice dell'esecuzione in favore dell'aggiudicataria degli stessi, [OSCURATO:PERSONA]. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Livorno. Ricorre la Guidotti, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 23 maggio 2019. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2017. Es- sendo quindi applicabile l'art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata Ric. n. 1760/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 (senza che possa quindi assumere alcun rilievo, sul punto, la qualificazione delle singole contestazioni avanzate da parte opponente in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essendo ad esse comunque applica- bile la medesima disciplina con riguardo alla sospensione fe- riale dei termini; ex plurimis, in generale: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Non può attribuirsi in proposito alcun rilievo alla distinzione tra fase sommaria e fase a cognizione piena dell'opposizione, come sostiene la ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., trattandosi di un procedi- mento unico che, nonostante la struttura cd. bifasica della sua struttura introduttiva, resta unitario ed al quale la regola dell'esclusione dell'operatività della sospensione feriale dei termini si applica integralmente, con riguardo ad ogni fase processuale, ivi inclusa quella a cognizione piena (cfr., in pro- posito, ad es.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13928 del 09/06/2010, Rv. 613269 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 Ric. n. 1760/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01), come del resto - è appena il caso di osservare - accade pacificamente nelle stesse oppo- sizioni anteriori all'inizio del processo esecutivo, in cui la fase sommaria evidentemente non esiste, avendo luogo esclusiva- mente quella a cognizione piena. Il termine per il ricorso scadeva dunque in data 23 novembre 2019. Il ricorso è datato 12 dicembre 2019 e risulta notificato in da- ta 20 dicembre 2019. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi C 7.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo Ric. n. 1760/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 5 ottobre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]
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