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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16673/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di cassazione rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del 13 marzo 2021 con la quale la Corte di appello aveva confermato la sentenza del 22 giugno 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva condannato il prevenuto in relazione al reato contestato nel capo C) della rubrica.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso straordinario il Settembrini, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto, con due distinti punti, la violazione di legge, in relazione all'art. 546, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per avere la Cassazione, nella intestazione di quella sentenza, omesso di riportare le conclusioni che erano state formulate dal difensore nel corso della udienza pubblica di discussione; nonché per avere la stessa Corte, nella motivazione della sentenza, riconosciuto la colpevolezza del Settembrini con riferimento al reato del capo d'imputazione E), anziché di quello C) che gli era stato addebitato.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Entrambi i motivi dedotti con il ricorso sono manifestamente infondati.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503).

Alla luce di tale criterio interpretativo vanno considerati ininfluenti gli errori materiali, presenti nella sentenza impugnata, lamentati con il ricorso straordinario oggi in esame: tenuto conto che la omessa indicazione, nella intestazione della pronuncia, delle conclusioni del difensore del Settembrini non ha avuto alcun carattere di decisività, non essendo stato neppure prospettato che la Corte di cassazione abbia omesso lo scrutinio delle relative questioni poste dalla difesa ovvero che non abbia giudicato sulle stesse; e che l'erronea indicazione della lettera del capo d'imputazione per il quale l'imputato era stato condannato (capo E), anziché capo C), non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione, essendo stati dalla Cassazione analiticamente e correttamente considerati i motivi che il ricorrente aveva dedotto con l'atto di impugnazione proprio con riferimento all'addebito formalizzato nel capo C) (v. pagg. 15-16 sent. innpugn.).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di cassazione rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del 13 marzo 2021 con la quale la Corte di appello aveva confermato la sentenza del 22 giugno 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva condannato il prevenuto in relazione al reato contestato nel capo C) della rubrica. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso straordinario il Settembrini, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto, con due distinti punti, la violazione di legge, in relazione all'art. 546, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per avere la Cassazione, nella intestazione di quella sentenza, omesso di riportare le conclusioni che erano state formulate dal difensore nel corso della udienza pubblica di discussione; nonché per avere la stessa Corte, nella motivazione della sentenza, riconosciuto la colpevolezza del Settembrini con riferimento al reato del capo d'imputazione E), anziché di quello C) che gli era stato addebitato. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Entrambi i motivi dedotti con il ricorso sono manifestamente infondati. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503). Alla luce di tale criterio interpretativo vanno considerati ininfluenti gli errori materiali, presenti nella sentenza impugnata, lamentati con il ricorso straordinario oggi in esame: tenuto conto che la omessa indicazione, nella intestazione della pronuncia, delle conclusioni del difensore del Settembrini non ha avuto alcun carattere di decisività, non essendo stato neppure prospettato che la Corte di cassazione abbia omesso lo scrutinio delle relative questioni poste dalla difesa ovvero che non abbia giudicato sulle stesse; e che l'erronea indicazione della lettera del capo d'imputazione per il quale l'imputato era stato condannato (capo E), anziché capo C), non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione, essendo stati dalla Cassazione analiticamente e correttamente considerati i motivi che il ricorrente aveva dedotto con l'atto di impugnazione proprio con riferimento all'addebito formalizzato nel capo C) (v. pagg. 15-16 sent. innpugn.). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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