Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 12736/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste ha respinto l'istanza di continuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] tra i reati giudicati con tre sentenze di condanna, già unificati in sede esecutiva con ordinanza del 9/7/2009 (una rapina e vari furti commessi nel territorio di Roma tra il 2006 e il 2008), e i reati di furto tentato e consumato giudicati con sentenza della Corte di appello di Roma del 24/5/2012, accertati in Aprilia il 20/12/2007, e unificati in sede di cognizione.

Il giudice dell'esecuzione - rilevato che le condotte erano eterogenee, avendo riguardato, quanto a quelle accertate nella sentenza indicata da ultimo, furti di autovetture impiegate per scagliarsi contro le vetrine di un supermercato e tentare un furto, mentre le precedenti condotte già unificate avevano riguardato il furto di due paia di jeans, il furto di una cassaforte e di pacchetti di sigarette all'interno di un bar di Ostia, e, infine, una rapina commessa a Roma; rilevato altresì il consistente lasso di tempo intercorso tra i citati reati - ha ritenuto che detti reati fossero riconducibili ad una generale tendenza a delin- quere e non ad un medesimo disegno criminoso.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. e all'art. 671 cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, nella triplice esplicazione normativa, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia escluso l'invocata continuazione nonostante l'omogeneità dei reati e la loro contiguità spazio- temporale, censurando altresì che non siano stati indicati i dati fattuali in base ai quali si è ritenuto che le condotte di reato costituiscano espressione di uno stile di vita e non di un programma criminoso unitario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. Il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione degli indici della continuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), con riferimento ai dati di fatto emer- genti dalle sentenze di condanna - commissione dei reati a notevole distanza di tempo e disomogeneità dei medesimi, nonostante la comune natura di reati contro il patrimonio, per essersi esplicati in forme molto diverse e dettate dalla contingenza - ritenendoli per tali ragioni ostativi al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto.

Il giudice dell'esecuzione ha dunque ritenuto, motivando logicamente in riferimento ai dati evidenziati, che la reiterazione criminosa non sia sintomo di esecuzione di un progetto unitario e finalisticamente diretto, bensì di volontà perdurante e generica di perpetrare delitti di furto, rispondendo ad uno stile di vita in tal senso orientato.

Tale determinazione è conforme all'esegesi di legitti- mità in materia, che ha affermato che l'unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013, dep. 2014, Hudorovic, Rv. 258862: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva escluso' la continuazione fra reati dello stesso tipo - furti in abitazione - commessi a distanza di un breve lasso temporale - 21 giorni in un caso, 10 in un altro).

1.2. Va poi rilevato che sul richiedente incombe un onere di allegazione degli elementi ritenuti utili all'individuazione dell'identità del disegno criminoso, anche in ordine alla possibilità di riconoscere la continuazione per singoli gruppi di reati, che nella specie non risulta essere stato adempiuto.

Invero, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario e sufficientemente individuato, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451).

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il giorno 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angela

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste ha respinto l'istanza di continuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] tra i reati giudicati con tre sentenze di condanna, già unificati in sede esecutiva con ordinanza del 9/7/2009 (una rapina e vari furti commessi nel territorio di Roma tra il 2006 e il 2008), e i reati di furto tentato e consumato giudicati con sentenza della Corte di appello di Roma del 24/5/2012, accertati in Aprilia il 20/12/2007, e unificati in sede di cognizione. Il giudice dell'esecuzione - rilevato che le condotte erano eterogenee, avendo riguardato, quanto a quelle accertate nella sentenza indicata da ultimo, furti di autovetture impiegate per scagliarsi contro le vetrine di un supermercato e tentare un furto, mentre le precedenti condotte già unificate avevano riguardato il furto di due paia di jeans, il furto di una cassaforte e di pacchetti di sigarette all'interno di un bar di Ostia, e, infine, una rapina commessa a Roma; rilevato altresì il consistente lasso di tempo intercorso tra i citati reati - ha ritenuto che detti reati fossero riconducibili ad una generale tendenza a delin- quere e non ad un medesimo disegno criminoso. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. e all'art. 671 cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, nella triplice esplicazione normativa, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia escluso l'invocata continuazione nonostante l'omogeneità dei reati e la loro contiguità spazio- temporale, censurando altresì che non siano stati indicati i dati fattuali in base ai quali si è ritenuto che le condotte di reato costituiscano espressione di uno stile di vita e non di un programma criminoso unitario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione degli indici della continuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), con riferimento ai dati di fatto emer- genti dalle sentenze di condanna - commissione dei reati a notevole distanza di tempo e disomogeneità dei medesimi, nonostante la comune natura di reati contro il patrimonio, per essersi esplicati in forme molto diverse e dettate dalla contingenza - ritenendoli per tali ragioni ostativi al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto. Il giudice dell'esecuzione ha dunque ritenuto, motivando logicamente in riferimento ai dati evidenziati, che la reiterazione criminosa non sia sintomo di esecuzione di un progetto unitario e finalisticamente diretto, bensì di volontà perdurante e generica di perpetrare delitti di furto, rispondendo ad uno stile di vita in tal senso orientato. Tale determinazione è conforme all'esegesi di legitti- mità in materia, che ha affermato che l'unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013, dep. 2014, Hudorovic, Rv. 258862: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva escluso' la continuazione fra reati dello stesso tipo - furti in abitazione - commessi a distanza di un breve lasso temporale - 21 giorni in un caso, 10 in un altro). 1.2. Va poi rilevato che sul richiedente incombe un onere di allegazione degli elementi ritenuti utili all'individuazione dell'identità del disegno criminoso, anche in ordine alla possibilità di riconoscere la continuazione per singoli gruppi di reati, che nella specie non risulta essere stato adempiuto. Invero, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario e sufficientemente individuato, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angela
Sentenza Cassazione n. 12736/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris