CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03643/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già proposte in sede di appello e già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza di secondo grado (v. pag. 2 sulla irrilevanza che vi sia stato un concorso nella organizzazione dell'evento da parte di colei che festeggiava il compleanno per escludere la responsabilità del ricorrente quale amministratore unico della società proprietaria del locale; v. pag. 4 sul trattamento sanzionatorio, che, peraltro, è contenuto al di sotto della media edittale della forcella prevista dalla norma incriminatrice dell'art. 681 cod. pen., e la giurisprudenza di legittimità ritiene che in tali casi non sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; v. pag. 3 sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., negata in ragione dell'elevato numero di persone convenute, dell'utilizzo di strumentazioni elettroacustiche e della non occasionalità della condotta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile can la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicem