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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30012/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4305/2013 R.G. proposto da 2022_ Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., cessata in data 2 aprile 2012 per trasferimento all'estero, con sede a Lugano, [OSCURATO:PERSONA], n. 36, C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], e contro [OSCURATO:PERSONA]., con sede a Lugano, [OSCURATO:PERSONA], n. 35, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., quale socio unico di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. entrambe rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 43 - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 1/10/12, depositata il 16 gennaio 2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con avviso di accertamento notificato ad [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. il 23 dicembre 2008, l'Agenzia delle entrate faceva proprie le risultanze del processo verbale di contestazione alla medesima notificato in data 27 dicembre 2007, determinando un maggiore imponibile di euro 5.021.249,66 per operazioni soggettivamente inesistenti e di euro 221.364,96 per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguenti recuperi di maggiori Irpeg per euro 1.782.489,00, Ilor per euro 222.811,00 ed Iva per euro 1.048.522,92.

Il PVC riprendeva le annotazioni nn. 5260 e 5261 del 28 maggio 2007 della Guardia di Finanza di Susa, riguardanti il coinvolgimento in due distinte "frodi-carosello".

In particolare, - con riferimento all'annotazione 5260, rappresentava quanto segue: la tedesca [OSCURATO:PERSONA] e la belga [OSCURATO:PERSONA] avevano venduto pneumatici alla cremonese D. P. [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di operazioni comunitarie non assoggettate ad Iva.

D.P., quale mera "missing Cader", sommata all'imponibile una percentuale del 5 % a valere come sua remunerazione ed applicata l'Iva, aveva ceduto lo stesso quantitativo di merci ad AM Pneus e a tale [OSCURATO:PERSONA].

Queste, stante l'acquisto da un soggetto nazionale, avevano portato in detrazione l'Iva ovvero ne avevano comunque chiesto il rimborso.

In realtà ad avviso della GDF - gli effettivi contraenti erano, a monte, le imprese estere e, a valle, AM Pneus e [OSCURATO:PERSONA], l'interposizione fittizia di D.P. avendo il solo scopo di generare un credito di imposta inesistente a favore, in particolare. di AM Pneus;- con riferimento all'annotazione 5261, rappresentava quanto segue: la piacentina [OSCURATO:PERSONA] aveva effett:uato cessioni di pneumatici senza applicare l'Iva nei confronti di due imprese estere non operative, la monegasca [OSCURATO:PERSONA] e l'ungherese [OSCURATO:PERSONA], che avevano ceduto i medesimi quantitativi di pneumatici alle milanesi Elios e Saturn, che a loro volta li avevano ceduti ad AM Pneus; in realtà - ad avviso della GDF - le milanesi interposte, erano risultate prive di struttura organizzativa e disponibilità patrimoniali, oltre che gestite da persone nullatenenti, tanto da essere entrambe state dichiarate fallite dal Tribunale di Milano nel 2005; le stesse, tenute ad applicare l'Iva sulle cessioni operate a favore di AM Pneus, una volta incassatala, non l'avevano riversata all'Erario.

2. L'avviso veniva impugnato da AM Pneus dinanzi alla CTP di Torino, denunciando vizi del procedimento e vizi della motivazione dell'avviso stesso e contestando la fondatezza delle ricostruzioni in fatto di cui alle annotazioni della GDF condivise dall'Ufficio.

Peraltro, con atto in data 30 settembre 2009, a seguito della costituzione dell'Agenzia delle entrate, AM Pneus depositava "motivi aggiunti", aventi ad oggetto la contestazione dei maggiori imponibili a fini Irpeg ed "Irap" ("rectius", Ilor), contestazione resasi necessaria - alla stregua di quanto dalla medesima affermato nel controricorso (p. 5) per non avere l'Agenzia delle entrate emendato all'errore in cui era incorsa nel riprendere, bensì, nell'avviso i rilievi formulati nel PVC, tuttavia evidenziando nelle conclusioni anche i suddetti maggiori imponibili.

3. La CTP, con sentenza n. 10/9/2010 depositata il 29 gennaio 2010, accoglieva il ricorso di AM Pneus "ai fini Iva limitatamente all'importo delle fatture contestate come oggettivamente inesistenti e ai fini Irpeg e Ilor con riferimento all'intero maggior reddito accertato per l'anno 2003", compensando le spese.In particolare, la CTP, disattesa l'eccezione d'inammissibilità dei "motivi aggiunti" di AM Pneus formulata dall'Agenzia delle entrate, osservava che, - quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, v'erano sufficienti e concordanti indizi per ritenere AM Pneus consapevole delle simulazioni e dei vantaggi economici c:onseguenti alle operazioni realizzate sia con D.P. sia con Elios; - quanto invece alle operazioni oggettivamente inesistenti per l'imponibile di euro 221.364,96, l'Ufficio non aveva fornito prova convincente della simulazione assoluta delle operazioni, limitandosi a dedurre che si trattava di vendite cui non corrispondevano identici o analoghi acquisti di D.P. dai fornitori intracomunitari Reifen e Baden. 4.

Proponeva appello l'Agenzia delle entrate deducendo: - violazione degli artt. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ. in relazione al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dei "motivi aggiunti"; - violazione degli artt. 75 d.P.R. n. 917 del 1.986 e 116 cod. proc. civ., subordinatamente al rigetto del primo motivo, in relazione alla ritenuta illegittimità dei rilievi ai fini Irpeg ed Ilor; - violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione al disattendimento del recupero relativo ad operazioni oggettivamente inesistenti.

AM Pneus proponeva a sua volta appello incidentale contestando la sentenza di primo grado - per aver confermato l'esistenza di un accordo simulatorio tra cedente e cessionario; - per aver, relativamente all'annotazione n. 5260, omesso di motivare sulle eccezioni di inammissibilità e di rilevanza delle dichiarazioni dell'amministratore di D.P. in merito ai rapporti con Reifen e Baden; - per aver, relativamente all'annotazione n. 5261, omesso di motivare sulle argomentazioni tendenti a dimostrare l'inesistenza di alcun vantaggio economico per AM Pneus dall'orditura paventata dall'Ufficio.

5. Con l'impugnata sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], la CTR così letteralmente decideva: "In parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio[,] rigetta il ricorso del contribuente ai fini Iva limitatamente all'importo delle fatture contestate come oggettivamente inesistenti e ai fini Irpeg ed Ilor non riconosce i costi relativi alle suddette operazioni.

Liquida le spese di giudizio in euro 2.000,00.

Rigetta l'appello incidentale del conl:ribuente".

5.1. In motivazione, la CTR distingueva le operazioni soggettivamente inesistenti da quelle oggettivamente inesistenti, cui dedicava due distinti paragrafi.

5.2. Quanto alle prime, riteneva "che la società contribuente [avesse] compiutamente dimostrato che non sussistevano sufficienti e concordanti indizi per far ritenere che essa avesse la consapevolezza di compiere operazioni fittizie attraverso l'interposizione di una società di comodo"; indi rilevava l'insussistenza dei presupposti per negare la detrazione dell'Iva ai sensi della giurisprudenza unionale; pertanto concludeva che "sul punto andasse riformata la pronuncia di primo grado che ha ritenuto indetraibile l'Iva relativa alle operazioni di cui all'annotazione n 5260".

5.3. Quanto alle seconde, riteneva di aderire alle doglianze dell'Ufficio, sul rilievo che "le merci in relazione alla cui cessione furono emesse le fatture in contestazione non avrebbero potuto fornire oggetto di cessione da parte della D.IP. [OSCURATO:PERSONA] in quanto non furono mai acquisite o comunque entrate nella disponibilità di tale operatore economico".

5.3. Infine, con riguardo al recupero dei costi, richiamata giurisprudenza di legittimità, affermava dover essere recuperato il maggior reddito relativo alle sole fatture oggettivamente inesistenti.6.

Con ordinanza in data 21 giugno 2012, riportata in calce alla sentenza, la CTR, adita da AM Pneus per la correzione di errore materiale nel dispositivo, nel dissenso dell'Agenzia delle entrate, disponeva correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo "nel senso che in luogo delle parole[:] 'Rigetta l'appello incidentale del contribuente' si devono intendere e leggere sc:ritte le parole[:] 'Accoglie l'appello incidentale del contribuente'.

7. Avverso la sentenza di cui si tratta propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate nei confronti sia di AM Pneus sia di [OSCURATO:PERSONA] S.A. ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., quale socio unico della prima, affidandosi a cinque motivi.

8. AM Pneus, in persona dell'ultimo legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante "pro tempore", resistono con controricorso e spiegano a loro volta ricorso incidentale, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Prima di procedere all'enunciazione ed alla trattazione dei motivi dei ricorsi principale ed incidentale, sul piano dell'instaurazione del giudizio di legittimità, è necessario rilevare che, secondo quanto emergente dal ricorso (p. 1) e dal controricorso (p. 1), AM Pneus è stata cancellata dal registro delle imprese per trasferimento della sede sociale in Svizzera in data 2 aprile 2012, ossia dopo il deposito della sentenza impugnata, ma prima della proposizione del ricorso per cassazione.

1.1. Siffatta cancellazione, nondimeno, non comporta l'inammissibilità - per difetto, secondo la regola generale, della legittimazione a stare in giudizio in capo alla medesima (Sez. 5, n. 5605 del 02/03/2021, Rv. 660763-01) - del ricorso principale dall'Agenzia delle entrate spiegato nei suoi confronti e del ricorso incidentale che essa ha spiegato nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

1.2. Invero, la cancellazione dal registro delle imprese effettuata, non a compimento del procedimento di liquidazione o a seguito del verificarsi di altra situazione implicante la cessazione dell'attività, ma in conseguenza del trasferimento della sede all'estero, sull'assunto che "ivi" prosegua l'esercizio dell'impresa, non determina il venir meno della continuità giuridica, anche agli effetti processuali, della società (cfr., in ambito fallimentare, Sez.

U, n. 5945 del 11/03/2013, Rv. 625478-01, e, in ambito tributario, Sez. 5, n. 16775 del 06/08/2020, Rv. 658695-01).

Più precisamente, detta cancellazione costituisce, in osservanza della regola di diritto internazionale privato di cui all'art. 25, comma 3, della legge 31 maggio 2018, n. 218, condizione (sospensiva) di efficacia del trasferimento della sede nel Paese "ad quem", siccome implicante l'assoggettamento della società all'ordinamento di questo, di cui essa acquista la nazionalità.

Invero, con il trasferimento della sede, la società radica in esso la propria soggettività, tuttavia necessariamente dismettendo, in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese in Italia, la soggezione all'ordinamento giuridico italiano.

1.3. Talché, considerato che la condizione della predicata continuità soggettiva è costituita dalla cancellazione dal registro delle imprese in Italia quale momento ineludibile ai fini dell'efficacia della "nuova" dimensione soggettiva della società (già italiana) trasferita all'estero (e perciò divenuta di nazionalità straniera), non possono obliterarsi gli effetti che, dal punto di vista del diritto italiano, a tale cancellazione conseguono, tra cui quello del subentro dei soci ad una società che non esiste più in quanto società di diritto italiano.

1.4. Tali effetti - comportanti, nella specie, la corretta evocazione in giudizio (altresì) di [OSCURATO:PERSONA] quale socio unico di AM Pneus, con conseguente sua legittimazione al ricorso incidentale - si affiancano al descritto fenomeno della continuità soggettiva, che "trasla" in capo alla società divenuta di nazionalità straniera - ossia, nella specie, in capo ad AM Pneus la "legitimatio ad causam" e "ad iudicium".2.

Ciò detto, può procedersi nell'esposizione dei motivi e delle ragioni della decisione.

3. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento e violazione degli artt. 156, 287 e 288 cod. proc. civ.

3.1. Ad avviso dell'Agenzia delle entrate ricorrente, la CTR non avrebbe potuto procedere a correzione del dispositivo della sentenza impugnata, statuendo nel senso dell'accoglimento dell'appello incidentale di AM Pneus, in luogo dell'iniziale rigetto, non sussistendo i presupposti legittimanti l'applicazione della procedura di correzione di errore materiale.

3.2. Il motivo è infondato.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 cod. proc. pen. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr., "ex multis", Sez. 6, n. 3442 del 03/02/2022, Rv. 663964-01; Sez.

L, n. 16877 del 11/08/2020, Rv. 658775-01; Sez. 6-L, n. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132-01; Sez. 3, n. 816 del 25/01/2000, Rv. 533133-01).

Si versa dunque in ipotesi di errore materiale allorquando l'errore è dovuto ad una svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ponendo per l'effetto un problema di adeguamento della formula utilizzata all'idea che con essa avrebbe dovuto essere espressa, alla stregua di quanto già risultante dal testo stesso della decisione.

Nella specie, a rendere ragione della materialità dell'errore, e dunque altresì della legittimità della correzione del dispositivo effettuata dalla CTR, sovviene la considerazione che, nel paragrafo dedicato alle operazioni soggettivamente inesistenti, le uniche, pacificamente, oggetto dell'appello incidentale di AM Pneus, la CTR inequivocabilmente esordisce scrivendo: "Ritiene la Commissione che la società contribuente abbia compiutamente dimostrato che non sussistevano sufficienti e concordanti indizi per fa ritenere che essa avesse la consapevolezza di compiere operazioni fittizie attraverso l'interposizione di una società di comodo".

Subito in appresso, altrettanto inequivocabilmente, prosegue: "Per contrastare quanto asserito dai verificatori ed accertato dall'Ufficio ha dimostrato quale fosse lo svolgimento delle operazioni [...]".

Da ciò emerge che la motivazione della sentenza impugnata restituisce con chiarezza la volontà della CTR di accogliere il ricorso incidentale di AM Pneus.

Talché l'avere la CTR scritto, nel dispositivo, di rigettare detto appello integra gli estremi di una mera svista, correggibile, come in effetti è stato fatto, con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ.

Invero, con l'ordinanza di correzione, la CTR si è limitata a constatare una mera discrasia autoevidente tra quanto essa medesima aveva scritto in dispositivo e quanto invece avrebbe inteso dire, realizzando un'attività di tipo sostanzialmente amministrativo, quale giust'appunto quella in cui si risolve la correzione dell'errore materiale (cfr., ad es., Sez. 6-2, n. 12184 del 22/06/2020, Rv. 658456-01).

In considerazione di quanto precede, il motivo in disamina deve essere disatteso.

4. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento e violazione degli artt. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ.

4.1. Nell'atto d'appello, l'Agenzia delle entrate aveva proposto un autonomo motivo di doglianza avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato l'eccezione di novità delle censure fatte valere da AM Pneus solo in sede di motivi aggiunti, ribadendo l'inammissibilità delle censure medesime, in difetto delle condizioni di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992.

La CTR ha del tutto omesso di pronunciare sul motivo di cui si tratta; la sentenza impugnata è dunque nulla per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed in ogni caso perché di per sé viola l'art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992.

4.2. Il motivo è fondato nei sensi che si passa ad illustrare.

4.2.1. L'Agenzia delle entrate, a fini di autosufficienza, rende conto (cfr. p. 10 del ricorso) di aver impugnato dinanzi alla CTR la decisione della CTP di rigetto dell'eccezione preliminare sollevata in ordine all'inammissibilità dei "motivi aggiunti" proposti da AM Pneus (decisione a seguito della quale la CTP, entrando nel merito e ritenendo fiscalmente indeducibili solo i costi riferiti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, aveva accolto l'impugnazione quanto all'intero maggior reddito accertato a fini Irpeg ed Ilor per il 2003 relativamente alle operazioni soggettivamente inesistenti).

La motivazione della sentenza impugnata, obiettivamente, come riconosciuto anche dalle parti private nel controricorso, non affronta la doglianza di cui si tratta.

4.2.2. A questo riguardo, v'è anzitutto da rilevare come non colga nel segno l'osservazione delle medesime parti private a termini della quale esulerebbe un'ipotesi di omessa pronuncia perché il non avere la CTR esaminato la doglianza deriva dall'aver essa considerato assorbita la devoluzione dall'accoglimento dell'appello incidentale dalle medesime spiegato in ordine alle fatture soggettivamente inesistenti, "sul cui montante (euro 5.021.249,66) erano state calcolate le riprese fiscali in materia di Irpeg e di Irap ['rectius, fiori]".

Invero, da un lato, esse non allegano donde debba trarsi che le riprese fiscali in oggetto afferiscano esclusivamente alle fatture soggettivamente inesistenti; dall'altro, anche se così fosse, il carattere preliminare e potenzialmente decisivo della doglianza dell'Agenzia delle entrate era tale che, condivisa, eventualmente, l'eccezione d'inammissibilità dei motivi aggiunti, non avrebbe neppure potuto la CTR prodursi nella disamina degli stessi nel merito, dovendo limitarsi a rilevare la maturata definitività dell'avviso quanto alle riprese relative all'Irpeg ed all'Ilor.

4.2.3. Ciò detto, il motivo in disamina non merita condivisione quanto alla denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., atteso che la questione su cui la CTR ha omesso di pronunciare ha natura meramente processuale, riguardando la dedotta, dall'Agenzia delle entrate, inammissibilità dei "motivi aggiunti".

Soccorre sul punto il costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui "il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (relativa, nella specie, alla asserita inammissibilità dell'appello dinanzi a commissione tributaria regionale per effetto della dedotta violazione del divieto, ex art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di proporre nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio) non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte" (Sez. 5, n. 3927 del 18/03/2002, Rv. 553111-01; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6-2, n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383-01, nonché, da ultimo, Sez. 6-2, n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218- 02, peritatasi di precisare, nella scia dei precedenti, che "l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito, dovendosi escludere che l'omesso esame di un'eccezione processuale possa dare luogo a pronuncia implicita, idonea al giudicato, venendo in rilievo la diversa questione della riproposizione dell'eccezione in appello").

4.2.4. Il motivo in disamina merita, invece, condivisione quanto alla denunciata violazione dell'art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992, sussistente a cagione dell'implicita decisione della CTR (che in effetti ha pronunciato anche su Irpeg ed Ilor) di disattendere la doglianza dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado per non aver la CTP dichiarato l'inammissibilità dei motivi aggiunti.

Alla stregua della sentenza di primo grado, riportata per autosufficienza in ricorso (p. 19), la CTP aveva ritenuto che "l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio, con riferimento al divieto di proporre motivi aggiunti, se non giustificati dal deposito di documenti non noti all'epoca della proposizione del ricorso principale (art. 24 del D.Lgs. 546/92), può essere superata in considerazione del fatto che la richiesta di annullamento della ripresa fiscale in punto Irpeg ed Irap ['recte': Ilor] era già implicita nelle conclusioni rassegnate nel ricorso principale, laddove la parte ha chiesto 'l'annullamento dell'avviso di accertamento qui contestato'.

Nondimeno, in contrario, alla luce della disarnina del ricorso introduttivo del giudizio, allegato "sub" 3 al ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, disamina alla quale questa Suprema Corte è direttamente abilitata in forza della natura processuale della censura, emerge come tutti i motivi e l'intero loro svolgimento, in specie con riferimento alla contestazione delle ricostruzioni dei meccanismi illeciti effettuate dalla Guardia di Finanza nelle due annotazioni n. 5260 e n. 5261, non riguardassero mai le riprese relative ad Irpeq ed Ilor, essendo evocata esclusivamente l'Iva, in relazione alla cui ripresa, dunque, deve essere letta la richiesta conclusiva del ricorso stesso di annullamento dell'avviso.In tal senso, del resto, depone la stessa giustificazione addotta da AM Pneus a sostegno dei motivi aggiunti, i quali, lungi dal presentarsi come (ed integrare glli estremi di) una semplice memoria, secondo quanto in definitiva opinato dalla CTP, testualmente affermano di porsi in correlazione con la mancata emenda, da parte dell'Ufficio, di pretesi "errori mal:eriali di riporto" contenuti nell'avviso: errori in realtà non evidenziati e comunque insussistenti, atteso che, a fronte dei rilievi di cui al processo verbale di contestazione, l'avviso pacificamente espone le riprese con riferimento a tutte le imposte, e non solo all'Iva, ragion per cui l'impugnazione ben avrebbe potuto, e perciò dovuto, già "ah origine", riguardarle parimenti nella loro interezza.

Ne consegue che era precluso ad AM Pneus "recuperare" la non tempestivamente effettuata contestazione delle riprese relative ad Irpeg ed Ilor mediante i motivi aggiunti, per il tramite dei quali non le era consentito l'ampliamento del "thema decidendum".

4.2.5. Alla luce di quanto precede, il secondo motivo del ricorso principale è fondato in relazione alla denunciata violazione dell'art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992, giacché i motivi aggiunti introdotti da AM Pneus, erroneamente non dichiarati inammissibili già dal primo giudice, avrebbero dovuto esserlo dalla CTR, alla quale la questione era stata ritualmente devoluta dall'Agenzia delle entrate.

Tanto impone l'annullamento senza rinvio, "in parte qua", della sentenza impugnata, con dichiarazione d'inammissibilità dei ridetti motivi, siccome introdotti dinanzi alla CTP con atto del 30 settembre 2009.

5. Può a questo punto procedersi ad illustrare il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che assumono priorità logica rispetto al terzo.

5.1. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.5.1.1.

La censura si appunta sull'affermazione della CTR secondo cui, ai fini della determinazione del reddito imponibile, devono considerarsi fiscalmente indleducibili solo i costi riferiti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e sul difetto, quanto alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di qualsivoglia giudizio in punto di congruità, coerenza e logicità degli elementi istruttori dedotti dall'Ufficio a sostegno della pretesa erariale, con conseguente apodittica affermazione di configurabilità della buona fede di AM Pneus, senza possibilità di risalire in alcun modo alle fonti del convincimento giudiziale.

5.2. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

5.2.1. La censura sviluppa un'illustrazione delle argomentazioni sostanzialmente sovrapponibile a quella del primo motivo, evidenziando tuttavia il diverso profilo delle incongruenze affliggenti la motivazione della sentenza impugnata.

Invero, ad avviso della ricorrente, la CTR ha erroneannent:e ricondotto le operazioni soggettivamente inesistenti all'annotazione n. 5260 e quelle oggettivamente inesistenti all'annotazione n. 5261 della Guardia di Finanza, non comprendendo pertanto la portata dei recuperi contestati dall'Ufficio ad AM Pneus.

5.3. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente per sovrapponibilità delle censure, sono ritualmente proposti, e perciò non inammissibili come sostenuto nel controricorso, in relazione alla formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., anteriore alle modifiche di cui all'art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla I.n. 134 del 2012, che trova applicazione "ratione temporis", stante la data di deposito della sentenza impugnata.

5.4. Essi sono altresì fondati.

5.4.1. La motivazione della sentenza impucinata, infatti, è meramente assertiva e viepiù - per la parte che qui rileva - incoerente rispetto alle risultanze procedimentali.Più particolarmente, con riguardo al quarto motivo, la CTR - affermato di aver "verificato la fondatezza delle argomentazioni attraverso l'esame dei documenti prodotti" - si limita -a "ritenere" che AM Pneus "abbia compiutamente dimostrato" il'insussistenza di "indizi" atti a dimostrarne "la consapevolezza di compiere operazioni fittizie attraverso l'interposizione di una società di comodo", erroneamente concludendo, come denunciato nel quinto motivo, per la riforma della sentenza di primo grado, "che ha ritenuto indetraibile l'Iva relativa alle operazioni di cui all'annotazione n. 5260".

Da un punto di vista prettamente letterale-espositivo, evidente è la "confusione" in cui, come ammesso dalle stesse parte private nel controricorso (p. 11), è incorsa la CTR tra le due annotazioni della Guardia di Finanza n. 5260 e n. 5261, recepite, per il tramite del p.v.c., nell'avviso: confusione, "in parte qua", insanabile, a misura che si consideri che, - da un lato, l'annotazione n. 5260 esponeva rilievi con riferimento a fatture per operazioni non solo soggettivamente (per euro 2.497.453,74), ma anche oggettivamente inesistenti (per euro 221.364,96); - dall'altro, rilievi con riferimento a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti erano contenuti altresì nell'annotazione n. 5261.

Dal punto di vista logico-motivazionale, inoltre, è evidente l'apoditticità e dunque la mera apparenza degli assedi giustificativi addotti dalla CTR a fondamento della decisione, senza il minimo ancoraggio a concreti elementi di valutazione, con conseguente totale pretermissione di un'effettiva considerazione di entrambi i temi allegatorio e probatorio addotti dall'Agenzia delle entrate a dimostrazione delle riprese.

Inoltre, la mera evocazione, nella sentenza impugnata, della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in data 6 luglio 2007, "secondo cui il diritto alla detrazione dell'Iva [...] può essere negato soltanto se vi sia stata da parte dell'acquirente la consapevolezza di partecipare con il proprio acquisto ad un'operazione fraudolenta", pretermette il costante insegnamento di questa Suprema Corte a termini del quale, in linea di perfetta coerenza con la giurisprudenza unionale, la prova che il soggetto passivo, non solo sapesse, ma altresì semplicemente versasse nelle condizioni di poter sapere, con l'uso della diligenza media, che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'Iva può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni (cfr. ad es.

Sez., n. 5339 del 27/02/2020, Rv. 657341-01; Sez. 6-5, n. 5873 del 28/02/2019, Rv. 653071-01).

Peraltro, per completezza, mette conto di aggiungere che, quanto all'ulteriore tema (Sez. 5, n. 15288 del 17/07/2020, Rv. 658203-01) della deducibilità di costi per operazioni soggettivamente inesistenti finanche in ipotesi di consapevolezza del carattere fraudolento delle operazioni, detta deducibilità, come correttamente osservato dall'Agenzia delle entrate, non è comunque consentita qualora si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità: requisiti che dunque devono essere scrupolosamente vagliati dal giudice di merito (cfr., ad es., Sez. 5, n. 11020 del 05/04/2022, Rv. 664285- 01).

Tale compito, invece, è stato totalmente disatteso dalla CTR.

6. In conseguenza di quanto precede, con riferimento alle questioni ancora concretamente residuanti - previa verifica - rispetto alla declaratoria d'inammissibilità dei motivi aggiunti a seguito dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, deve disporsi, relativamente all'ulteriore accoglimento del quarto e del quinto motivo in disamina, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo giudizio, oltre che per la regolazione tra le parti delle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità (tenuto altresì conto, sotto quest'ultimo profilo, del rigetto, giusta quanto in appresso si dirà: cfr. parr. 8.3 e 8.3, del ricorso incidentale).

7. Ciò detto, dall'accoglimento del secondo, del quarto e del quinto motivo del ricorso principale discende l'assorbimento del terzo, con il quale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.l. n. 16 del 2012, conv. con mod. dalla 11.n. 44 del 2012, nonché degli artt. 109 t.u.i.r. e. 2697 cod. civ., in tema di recupero dei costi e delle spese indeducibili per beni e servizi direttamente utilizzate per il compimento di attività costituenti delitto non colposo: motivo, d'altronde, formulato come subordinato al secondo.

8. Quanto, infine, all'unico motivo del ricorso incidentale, con esso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ.

8.1. La motivazione con cui la CTR ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, aderendo alla relativa doglianza, in ordine alle operazioni oggettivamente inesistenti, è tautologica, apodittica e dunque omessa, atteso che la CTR non ha valutato le prove emerse nel corso del giudizio, né ha spiegato come sia arrivata alla decisione.

Siffatte omissioni sono tanto più gravi in quanto già gli atti amministrativi si basavano su presunzioni.

8.2. Il motivo è inammissibile e ad ogni modo manifestamente infondato.

8.3. In riferimento alle operazioni oggettivamente inesistenti, la CTR afferma bensì di aderire alla doglianza dell'Ufficio, tuttavia non affatto acriticamente, prendendo invece in espressa considerazione la decisiva assenza di acquisto delle merci da parte di D.P.

A questo proposito, per chiarezza, conviene anticipare come non venga in conto il mancato espresso riferimento all'esatta annotazione della GDF di riferimento, ossia la n. 5260, annotazione che, nel solo paragrafo dedicato alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, è dalla CTR riferita unicamente a queste.

Infatti, indipendentemente da ciò, la CTR ha correttamente identificato il rilievo concernente le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, attinente ai ("rectius", ad un segmento dei) rapporti tra AM Pneus e D.P.

Tanto rilevato, pertinente, logica e congrua è la motivazione al riguardo esibita dalla sentenza impugnata laddove la CTR osserva che "le merci [...] non avrebbero potuto formare oggetto di cessione da parte di D.P. [OSCURATO:PERSONA] in quanto non furono mai acquistate o comunque entrate nella disponibilità di tale operatore economico": è evidente, infatti, che D.P. non avrebbe potuto rivendere quel che non aveva mai acquistato.

A fronte di ciò, il motivo neppure esplicita quali prove emerse nel corso del giudizio la CTR avrebbe omesso di valutare, men che meno illustrandone la decisività.

9. Avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare AM Pneus e [OSCURATO:PERSONA] tenute al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione allo spiegato ricorso incidentale.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso principale.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale e, per l'effetto, con riferimento ad esso, annulla e cassa la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando inammissibili i motivi aggiunti proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in primo grado con atto in data 30 settembre 2009.

Accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale e, per l'effetto, con riferimento ad essi, annulla e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4305/2013 R.G. proposto da 2022_ Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., cessata in data 2 aprile 2012 per trasferimento all'estero, con sede a Lugano, [OSCURATO:PERSONA], n. 36, C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], e contro [OSCURATO:PERSONA]., con sede a Lugano, [OSCURATO:PERSONA], n. 35, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., quale socio unico di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. entrambe rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 43 - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 1/10/12, depositata il 16 gennaio 2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento notificato ad [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. il 23 dicembre 2008, l'Agenzia delle entrate faceva proprie le risultanze del processo verbale di contestazione alla medesima notificato in data 27 dicembre 2007, determinando un maggiore imponibile di euro 5.021.249,66 per operazioni soggettivamente inesistenti e di euro 221.364,96 per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguenti recuperi di maggiori Irpeg per euro 1.782.489,00, Ilor per euro 222.811,00 ed Iva per euro 1.048.522,92. Il PVC riprendeva le annotazioni nn. 5260 e 5261 del 28 maggio 2007 della Guardia di Finanza di Susa, riguardanti il coinvolgimento in due distinte "frodi-carosello". In particolare, - con riferimento all'annotazione 5260, rappresentava quanto segue: la tedesca [OSCURATO:PERSONA] e la belga [OSCURATO:PERSONA] avevano venduto pneumatici alla cremonese D. P. [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di operazioni comunitarie non assoggettate ad Iva. D.P., quale mera "missing Cader", sommata all'imponibile una percentuale del 5 % a valere come sua remunerazione ed applicata l'Iva, aveva ceduto lo stesso quantitativo di merci ad AM Pneus e a tale [OSCURATO:PERSONA]. Queste, stante l'acquisto da un soggetto nazionale, avevano portato in detrazione l'Iva ovvero ne avevano comunque chiesto il rimborso. In realtà ad avviso della GDF - gli effettivi contraenti erano, a monte, le imprese estere e, a valle, AM Pneus e [OSCURATO:PERSONA], l'interposizione fittizia di D.P. avendo il solo scopo di generare un credito di imposta inesistente a favore, in particolare. di AM Pneus;- con riferimento all'annotazione 5261, rappresentava quanto segue: la piacentina [OSCURATO:PERSONA] aveva effett:uato cessioni di pneumatici senza applicare l'Iva nei confronti di due imprese estere non operative, la monegasca [OSCURATO:PERSONA] e l'ungherese [OSCURATO:PERSONA], che avevano ceduto i medesimi quantitativi di pneumatici alle milanesi Elios e Saturn, che a loro volta li avevano ceduti ad AM Pneus; in realtà - ad avviso della GDF - le milanesi interposte, erano risultate prive di struttura organizzativa e disponibilità patrimoniali, oltre che gestite da persone nullatenenti, tanto da essere entrambe state dichiarate fallite dal Tribunale di Milano nel 2005; le stesse, tenute ad applicare l'Iva sulle cessioni operate a favore di AM Pneus, una volta incassatala, non l'avevano riversata all'Erario. 2. L'avviso veniva impugnato da AM Pneus dinanzi alla CTP di Torino, denunciando vizi del procedimento e vizi della motivazione dell'avviso stesso e contestando la fondatezza delle ricostruzioni in fatto di cui alle annotazioni della GDF condivise dall'Ufficio. Peraltro, con atto in data 30 settembre 2009, a seguito della costituzione dell'Agenzia delle entrate, AM Pneus depositava "motivi aggiunti", aventi ad oggetto la contestazione dei maggiori imponibili a fini Irpeg ed "Irap" ("rectius", Ilor), contestazione resasi necessaria - alla stregua di quanto dalla medesima affermato nel controricorso (p. 5) per non avere l'Agenzia delle entrate emendato all'errore in cui era incorsa nel riprendere, bensì, nell'avviso i rilievi formulati nel PVC, tuttavia evidenziando nelle conclusioni anche i suddetti maggiori imponibili. 3. La CTP, con sentenza n. 10/9/2010 depositata il 29 gennaio 2010, accoglieva il ricorso di AM Pneus "ai fini Iva limitatamente all'importo delle fatture contestate come oggettivamente inesistenti e ai fini Irpeg e Ilor con riferimento all'intero maggior reddito accertato per l'anno 2003", compensando le spese.In particolare, la CTP, disattesa l'eccezione d'inammissibilità dei "motivi aggiunti" di AM Pneus formulata dall'Agenzia delle entrate, osservava che, - quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, v'erano sufficienti e concordanti indizi per ritenere AM Pneus consapevole delle simulazioni e dei vantaggi economici c:onseguenti alle operazioni realizzate sia con D.P. sia con Elios; - quanto invece alle operazioni oggettivamente inesistenti per l'imponibile di euro 221.364,96, l'Ufficio non aveva fornito prova convincente della simulazione assoluta delle operazioni, limitandosi a dedurre che si trattava di vendite cui non corrispondevano identici o analoghi acquisti di D.P. dai fornitori intracomunitari Reifen e Baden. 4. Proponeva appello l'Agenzia delle entrate deducendo: - violazione degli artt. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ. in relazione al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dei "motivi aggiunti"; - violazione degli artt. 75 d.P.R. n. 917 del 1.986 e 116 cod. proc. civ., subordinatamente al rigetto del primo motivo, in relazione alla ritenuta illegittimità dei rilievi ai fini Irpeg ed Ilor; - violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione al disattendimento del recupero relativo ad operazioni oggettivamente inesistenti. AM Pneus proponeva a sua volta appello incidentale contestando la sentenza di primo grado - per aver confermato l'esistenza di un accordo simulatorio tra cedente e cessionario; - per aver, relativamente all'annotazione n. 5260, omesso di motivare sulle eccezioni di inammissibilità e di rilevanza delle dichiarazioni dell'amministratore di D.P. in merito ai rapporti con Reifen e Baden; - per aver, relativamente all'annotazione n. 5261, omesso di motivare sulle argomentazioni tendenti a dimostrare l'inesistenza di alcun vantaggio economico per AM Pneus dall'orditura paventata dall'Ufficio. 5. Con l'impugnata sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], la CTR così letteralmente decideva: "In parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio[,] rigetta il ricorso del contribuente ai fini Iva limitatamente all'importo delle fatture contestate come oggettivamente inesistenti e ai fini Irpeg ed Ilor non riconosce i costi relativi alle suddette operazioni. Liquida le spese di giudizio in euro 2.000,00. Rigetta l'appello incidentale del conl:ribuente". 5.1. In motivazione, la CTR distingueva le operazioni soggettivamente inesistenti da quelle oggettivamente inesistenti, cui dedicava due distinti paragrafi. 5.2. Quanto alle prime, riteneva "che la società contribuente [avesse] compiutamente dimostrato che non sussistevano sufficienti e concordanti indizi per far ritenere che essa avesse la consapevolezza di compiere operazioni fittizie attraverso l'interposizione di una società di comodo"; indi rilevava l'insussistenza dei presupposti per negare la detrazione dell'Iva ai sensi della giurisprudenza unionale; pertanto concludeva che "sul punto andasse riformata la pronuncia di primo grado che ha ritenuto indetraibile l'Iva relativa alle operazioni di cui all'annotazione n 5260". 5.3. Quanto alle seconde, riteneva di aderire alle doglianze dell'Ufficio, sul rilievo che "le merci in relazione alla cui cessione furono emesse le fatture in contestazione non avrebbero potuto fornire oggetto di cessione da parte della D.IP. [OSCURATO:PERSONA] in quanto non furono mai acquisite o comunque entrate nella disponibilità di tale operatore economico". 5.3. Infine, con riguardo al recupero dei costi, richiamata giurisprudenza di legittimità, affermava dover essere recuperato il maggior reddito relativo alle sole fatture oggettivamente inesistenti.6. Con ordinanza in data 21 giugno 2012, riportata in calce alla sentenza, la CTR, adita da AM Pneus per la correzione di errore materiale nel dispositivo, nel dissenso dell'Agenzia delle entrate, disponeva correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo "nel senso che in luogo delle parole[:] 'Rigetta l'appello incidentale del contribuente' si devono intendere e leggere sc:ritte le parole[:] 'Accoglie l'appello incidentale del contribuente'. 7. Avverso la sentenza di cui si tratta propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate nei confronti sia di AM Pneus sia di [OSCURATO:PERSONA] S.A. ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., quale socio unico della prima, affidandosi a cinque motivi. 8. AM Pneus, in persona dell'ultimo legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante "pro tempore", resistono con controricorso e spiegano a loro volta ricorso incidentale, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di procedere all'enunciazione ed alla trattazione dei motivi dei ricorsi principale ed incidentale, sul piano dell'instaurazione del giudizio di legittimità, è necessario rilevare che, secondo quanto emergente dal ricorso (p. 1) e dal controricorso (p. 1), AM Pneus è stata cancellata dal registro delle imprese per trasferimento della sede sociale in Svizzera in data 2 aprile 2012, ossia dopo il deposito della sentenza impugnata, ma prima della proposizione del ricorso per cassazione. 1.1. Siffatta cancellazione, nondimeno, non comporta l'inammissibilità - per difetto, secondo la regola generale, della legittimazione a stare in giudizio in capo alla medesima (Sez. 5, n. 5605 del 02/03/2021, Rv. 660763-01) - del ricorso principale dall'Agenzia delle entrate spiegato nei suoi confronti e del ricorso incidentale che essa ha spiegato nei confronti dell'Agenzia delle entrate. 1.2. Invero, la cancellazione dal registro delle imprese effettuata, non a compimento del procedimento di liquidazione o a seguito del verificarsi di altra situazione implicante la cessazione dell'attività, ma in conseguenza del trasferimento della sede all'estero, sull'assunto che "ivi" prosegua l'esercizio dell'impresa, non determina il venir meno della continuità giuridica, anche agli effetti processuali, della società (cfr., in ambito fallimentare, Sez. U, n. 5945 del 11/03/2013, Rv. 625478-01, e, in ambito tributario, Sez. 5, n. 16775 del 06/08/2020, Rv. 658695-01). Più precisamente, detta cancellazione costituisce, in osservanza della regola di diritto internazionale privato di cui all'art. 25, comma 3, della legge 31 maggio 2018, n. 218, condizione (sospensiva) di efficacia del trasferimento della sede nel Paese "ad quem", siccome implicante l'assoggettamento della società all'ordinamento di questo, di cui essa acquista la nazionalità. Invero, con il trasferimento della sede, la società radica in esso la propria soggettività, tuttavia necessariamente dismettendo, in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese in Italia, la soggezione all'ordinamento giuridico italiano. 1.3. Talché, considerato che la condizione della predicata continuità soggettiva è costituita dalla cancellazione dal registro delle imprese in Italia quale momento ineludibile ai fini dell'efficacia della "nuova" dimensione soggettiva della società (già italiana) trasferita all'estero (e perciò divenuta di nazionalità straniera), non possono obliterarsi gli effetti che, dal punto di vista del diritto italiano, a tale cancellazione conseguono, tra cui quello del subentro dei soci ad una società che non esiste più in quanto società di diritto italiano. 1.4. Tali effetti - comportanti, nella specie, la corretta evocazione in giudizio (altresì) di [OSCURATO:PERSONA] quale socio unico di AM Pneus, con conseguente sua legittimazione al ricorso incidentale - si affiancano al descritto fenomeno della continuità soggettiva, che "trasla" in capo alla società divenuta di nazionalità straniera - ossia, nella specie, in capo ad AM Pneus la "legitimatio ad causam" e "ad iudicium".2. Ciò detto, può procedersi nell'esposizione dei motivi e delle ragioni della decisione. 3. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento e violazione degli artt. 156, 287 e 288 cod. proc. civ. 3.1. Ad avviso dell'Agenzia delle entrate ricorrente, la CTR non avrebbe potuto procedere a correzione del dispositivo della sentenza impugnata, statuendo nel senso dell'accoglimento dell'appello incidentale di AM Pneus, in luogo dell'iniziale rigetto, non sussistendo i presupposti legittimanti l'applicazione della procedura di correzione di errore materiale. 3.2. Il motivo è infondato. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 cod. proc. pen. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr., "ex multis", Sez. 6, n. 3442 del 03/02/2022, Rv. 663964-01; Sez. L, n. 16877 del 11/08/2020, Rv. 658775-01; Sez. 6-L, n. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132-01; Sez. 3, n. 816 del 25/01/2000, Rv. 533133-01). Si versa dunque in ipotesi di errore materiale allorquando l'errore è dovuto ad una svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ponendo per l'effetto un problema di adeguamento della formula utilizzata all'idea che con essa avrebbe dovuto essere espressa, alla stregua di quanto già risultante dal testo stesso della decisione. Nella specie, a rendere ragione della materialità dell'errore, e dunque altresì della legittimità della correzione del dispositivo effettuata dalla CTR, sovviene la considerazione che, nel paragrafo dedicato alle operazioni soggettivamente inesistenti, le uniche, pacificamente, oggetto dell'appello incidentale di AM Pneus, la CTR inequivocabilmente esordisce scrivendo: "Ritiene la Commissione che la società contribuente abbia compiutamente dimostrato che non sussistevano sufficienti e concordanti indizi per fa ritenere che essa avesse la consapevolezza di compiere operazioni fittizie attraverso l'interposizione di una società di comodo". Subito in appresso, altrettanto inequivocabilmente, prosegue: "Per contrastare quanto asserito dai verificatori ed accertato dall'Ufficio ha dimostrato quale fosse lo svolgimento delle operazioni [...]". Da ciò emerge che la motivazione della sentenza impugnata restituisce con chiarezza la volontà della CTR di accogliere il ricorso incidentale di AM Pneus. Talché l'avere la CTR scritto, nel dispositivo, di rigettare detto appello integra gli estremi di una mera svista, correggibile, come in effetti è stato fatto, con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ. Invero, con l'ordinanza di correzione, la CTR si è limitata a constatare una mera discrasia autoevidente tra quanto essa medesima aveva scritto in dispositivo e quanto invece avrebbe inteso dire, realizzando un'attività di tipo sostanzialmente amministrativo, quale giust'appunto quella in cui si risolve la correzione dell'errore materiale (cfr., ad es., Sez. 6-2, n. 12184 del 22/06/2020, Rv. 658456-01). In considerazione di quanto precede, il motivo in disamina deve essere disatteso. 4. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento e violazione degli artt. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ. 4.1. Nell'atto d'appello, l'Agenzia delle entrate aveva proposto un autonomo motivo di doglianza avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato l'eccezione di novità delle censure fatte valere da AM Pneus solo in sede di motivi aggiunti, ribadendo l'inammissibilità delle censure medesime, in difetto delle condizioni di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992. La CTR ha del tutto omesso di pronunciare sul motivo di cui si tratta; la sentenza impugnata è dunque nulla per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed in ogni caso perché di per sé viola l'art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992. 4.2. Il motivo è fondato nei sensi che si passa ad illustrare. 4.2.1. L'Agenzia delle entrate, a fini di autosufficienza, rende conto (cfr. p. 10 del ricorso) di aver impugnato dinanzi alla CTR la decisione della CTP di rigetto dell'eccezione preliminare sollevata in ordine all'inammissibilità dei "motivi aggiunti" proposti da AM Pneus (decisione a seguito della quale la CTP, entrando nel merito e ritenendo fiscalmente indeducibili solo i costi riferiti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, aveva accolto l'impugnazione quanto all'intero maggior reddito accertato a fini Irpeg ed Ilor per il 2003 relativamente alle operazioni soggettivamente inesistenti). La motivazione della sentenza impugnata, obiettivamente, come riconosciuto anche dalle parti private nel controricorso, non affronta la doglianza di cui si tratta. 4.2.2. A questo riguardo, v'è anzitutto da rilevare come non colga nel segno l'osservazione delle medesime parti private a termini della quale esulerebbe un'ipotesi di omessa pronuncia perché il non avere la CTR esaminato la doglianza deriva dall'aver essa considerato assorbita la devoluzione dall'accoglimento dell'appello incidentale dalle medesime spiegato in ordine alle fatture soggettivamente inesistenti, "sul cui montante (euro 5.021.249,66) erano state calcolate le riprese fiscali in materia di Irpeg e di Irap ['rectius, fiori]". Invero, da un lato, esse non allegano donde debba trarsi che le riprese fiscali in oggetto afferiscano esclusivamente alle fatture soggettivamente inesistenti; dall'altro, anche se così fosse, il carattere preliminare e potenzialmente decisivo della doglianza dell'Agenzia delle entrate era tale che, condivisa, eventualmente, l'eccezione d'inammissibilità dei motivi aggiunti, non avrebbe neppure potuto la CTR prodursi nella disamina degli stessi nel merito, dovendo limitarsi a rilevare la maturata definitività dell'avviso quanto alle riprese relative all'Irpeg ed all'Ilor. 4.2.3. Ciò detto, il motivo in disamina non merita condivisione quanto alla denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., atteso che la questione su cui la CTR ha omesso di pronunciare ha natura meramente processuale, riguardando la dedotta, dall'Agenzia delle entrate, inammissibilità dei "motivi aggiunti". Soccorre sul punto il costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui "il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (relativa, nella specie, alla asserita inammissibilità dell'appello dinanzi a commissione tributaria regionale per effetto della dedotta violazione del divieto, ex art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di proporre nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio) non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte" (Sez. 5, n. 3927 del 18/03/2002, Rv. 553111-01; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6-2, n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383-01, nonché, da ultimo, Sez. 6-2, n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218- 02, peritatasi di precisare, nella scia dei precedenti, che "l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito, dovendosi escludere che l'omesso esame di un'eccezione processuale possa dare luogo a pronuncia implicita, idonea al giudicato, venendo in rilievo la diversa questione della riproposizione dell'eccezione in appello"). 4.2.4. Il motivo in disamina merita, invece, condivisione quanto alla denunciata violazione dell'art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992, sussistente a cagione dell'implicita decisione della CTR (che in effetti ha pronunciato anche su Irpeg ed Ilor) di disattendere la doglianza dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado per non aver la CTP dichiarato l'inammissibilità dei motivi aggiunti. Alla stregua della sentenza di primo grado, riportata per autosufficienza in ricorso (p. 19), la CTP aveva ritenuto che "l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio, con riferimento al divieto di proporre motivi aggiunti, se non giustificati dal deposito di documenti non noti all'epoca della proposizione del ricorso principale (art. 24 del D.Lgs. 546/92), può essere superata in considerazione del fatto che la richiesta di annullamento della ripresa fiscale in punto Irpeg ed Irap ['recte': Ilor] era già implicita nelle conclusioni rassegnate nel ricorso principale, laddove la parte ha chiesto 'l'annullamento dell'avviso di accertamento qui contestato'. Nondimeno, in contrario, alla luce della disarnina del ricorso introduttivo del giudizio, allegato "sub" 3 al ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, disamina alla quale questa Suprema Corte è direttamente abilitata in forza della natura processuale della censura, emerge come tutti i motivi e l'intero loro svolgimento, in specie con riferimento alla contestazione delle ricostruzioni dei meccanismi illeciti effettuate dalla Guardia di Finanza nelle due annotazioni n. 5260 e n. 5261, non riguardassero mai le riprese relative ad Irpeq ed Ilor, essendo evocata esclusivamente l'Iva, in relazione alla cui ripresa, dunque, deve essere letta la richiesta conclusiva del ricorso stesso di annullamento dell'avviso.In tal senso, del resto, depone la stessa giustificazione addotta da AM Pneus a sostegno dei motivi aggiunti, i quali, lungi dal presentarsi come (ed integrare glli estremi di) una semplice memoria, secondo quanto in definitiva opinato dalla CTP, testualmente affermano di porsi in correlazione con la mancata emenda, da parte dell'Ufficio, di pretesi "errori mal:eriali di riporto" contenuti nell'avviso: errori in realtà non evidenziati e comunque insussistenti, atteso che, a fronte dei rilievi di cui al processo verbale di contestazione, l'avviso pacificamente espone le riprese con riferimento a tutte le imposte, e non solo all'Iva, ragion per cui l'impugnazione ben avrebbe potuto, e perciò dovuto, già "ah origine", riguardarle parimenti nella loro interezza. Ne consegue che era precluso ad AM Pneus "recuperare" la non tempestivamente effettuata contestazione delle riprese relative ad Irpeg ed Ilor mediante i motivi aggiunti, per il tramite dei quali non le era consentito l'ampliamento del "thema decidendum". 4.2.5. Alla luce di quanto precede, il secondo motivo del ricorso principale è fondato in relazione alla denunciata violazione dell'art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992, giacché i motivi aggiunti introdotti da AM Pneus, erroneamente non dichiarati inammissibili già dal primo giudice, avrebbero dovuto esserlo dalla CTR, alla quale la questione era stata ritualmente devoluta dall'Agenzia delle entrate. Tanto impone l'annullamento senza rinvio, "in parte qua", della sentenza impugnata, con dichiarazione d'inammissibilità dei ridetti motivi, siccome introdotti dinanzi alla CTP con atto del 30 settembre 2009. 5. Può a questo punto procedersi ad illustrare il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che assumono priorità logica rispetto al terzo. 5.1. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.5.1.1. La censura si appunta sull'affermazione della CTR secondo cui, ai fini della determinazione del reddito imponibile, devono considerarsi fiscalmente indleducibili solo i costi riferiti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e sul difetto, quanto alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di qualsivoglia giudizio in punto di congruità, coerenza e logicità degli elementi istruttori dedotti dall'Ufficio a sostegno della pretesa erariale, con conseguente apodittica affermazione di configurabilità della buona fede di AM Pneus, senza possibilità di risalire in alcun modo alle fonti del convincimento giudiziale. 5.2. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 5.2.1. La censura sviluppa un'illustrazione delle argomentazioni sostanzialmente sovrapponibile a quella del primo motivo, evidenziando tuttavia il diverso profilo delle incongruenze affliggenti la motivazione della sentenza impugnata. Invero, ad avviso della ricorrente, la CTR ha erroneannent:e ricondotto le operazioni soggettivamente inesistenti all'annotazione n. 5260 e quelle oggettivamente inesistenti all'annotazione n. 5261 della Guardia di Finanza, non comprendendo pertanto la portata dei recuperi contestati dall'Ufficio ad AM Pneus. 5.3. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente per sovrapponibilità delle censure, sono ritualmente proposti, e perciò non inammissibili come sostenuto nel controricorso, in relazione alla formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., anteriore alle modifiche di cui all'art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla I.n. 134 del 2012, che trova applicazione "ratione temporis", stante la data di deposito della sentenza impugnata. 5.4. Essi sono altresì fondati. 5.4.1. La motivazione della sentenza impucinata, infatti, è meramente assertiva e viepiù - per la parte che qui rileva - incoerente rispetto alle risultanze procedimentali.Più particolarmente, con riguardo al quarto motivo, la CTR - affermato di aver "verificato la fondatezza delle argomentazioni attraverso l'esame dei documenti prodotti" - si limita -a "ritenere" che AM Pneus "abbia compiutamente dimostrato" il'insussistenza di "indizi" atti a dimostrarne "la consapevolezza di compiere operazioni fittizie attraverso l'interposizione di una società di comodo", erroneamente concludendo, come denunciato nel quinto motivo, per la riforma della sentenza di primo grado, "che ha ritenuto indetraibile l'Iva relativa alle operazioni di cui all'annotazione n. 5260". Da un punto di vista prettamente letterale-espositivo, evidente è la "confusione" in cui, come ammesso dalle stesse parte private nel controricorso (p. 11), è incorsa la CTR tra le due annotazioni della Guardia di Finanza n. 5260 e n. 5261, recepite, per il tramite del p.v.c., nell'avviso: confusione, "in parte qua", insanabile, a misura che si consideri che, - da un lato, l'annotazione n. 5260 esponeva rilievi con riferimento a fatture per operazioni non solo soggettivamente (per euro 2.497.453,74), ma anche oggettivamente inesistenti (per euro 221.364,96); - dall'altro, rilievi con riferimento a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti erano contenuti altresì nell'annotazione n. 5261. Dal punto di vista logico-motivazionale, inoltre, è evidente l'apoditticità e dunque la mera apparenza degli assedi giustificativi addotti dalla CTR a fondamento della decisione, senza il minimo ancoraggio a concreti elementi di valutazione, con conseguente totale pretermissione di un'effettiva considerazione di entrambi i temi allegatorio e probatorio addotti dall'Agenzia delle entrate a dimostrazione delle riprese. Inoltre, la mera evocazione, nella sentenza impugnata, della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in data 6 luglio 2007, "secondo cui il diritto alla detrazione dell'Iva [...] può essere negato soltanto se vi sia stata da parte dell'acquirente la consapevolezza di partecipare con il proprio acquisto ad un'operazione fraudolenta", pretermette il costante insegnamento di questa Suprema Corte a termini del quale, in linea di perfetta coerenza con la giurisprudenza unionale, la prova che il soggetto passivo, non solo sapesse, ma altresì semplicemente versasse nelle condizioni di poter sapere, con l'uso della diligenza media, che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'Iva può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni (cfr. ad es. Sez., n. 5339 del 27/02/2020, Rv. 657341-01; Sez. 6-5, n. 5873 del 28/02/2019, Rv. 653071-01). Peraltro, per completezza, mette conto di aggiungere che, quanto all'ulteriore tema (Sez. 5, n. 15288 del 17/07/2020, Rv. 658203-01) della deducibilità di costi per operazioni soggettivamente inesistenti finanche in ipotesi di consapevolezza del carattere fraudolento delle operazioni, detta deducibilità, come correttamente osservato dall'Agenzia delle entrate, non è comunque consentita qualora si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità: requisiti che dunque devono essere scrupolosamente vagliati dal giudice di merito (cfr., ad es., Sez. 5, n. 11020 del 05/04/2022, Rv. 664285- 01). Tale compito, invece, è stato totalmente disatteso dalla CTR. 6. In conseguenza di quanto precede, con riferimento alle questioni ancora concretamente residuanti - previa verifica - rispetto alla declaratoria d'inammissibilità dei motivi aggiunti a seguito dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, deve disporsi, relativamente all'ulteriore accoglimento del quarto e del quinto motivo in disamina, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo giudizio, oltre che per la regolazione tra le parti delle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità (tenuto altresì conto, sotto quest'ultimo profilo, del rigetto, giusta quanto in appresso si dirà: cfr. parr. 8.3 e 8.3, del ricorso incidentale). 7. Ciò detto, dall'accoglimento del secondo, del quarto e del quinto motivo del ricorso principale discende l'assorbimento del terzo, con il quale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.l. n. 16 del 2012, conv. con mod. dalla 11.n. 44 del 2012, nonché degli artt. 109 t.u.i.r. e. 2697 cod. civ., in tema di recupero dei costi e delle spese indeducibili per beni e servizi direttamente utilizzate per il compimento di attività costituenti delitto non colposo: motivo, d'altronde, formulato come subordinato al secondo. 8. Quanto, infine, all'unico motivo del ricorso incidentale, con esso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. 8.1. La motivazione con cui la CTR ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, aderendo alla relativa doglianza, in ordine alle operazioni oggettivamente inesistenti, è tautologica, apodittica e dunque omessa, atteso che la CTR non ha valutato le prove emerse nel corso del giudizio, né ha spiegato come sia arrivata alla decisione. Siffatte omissioni sono tanto più gravi in quanto già gli atti amministrativi si basavano su presunzioni. 8.2. Il motivo è inammissibile e ad ogni modo manifestamente infondato. 8.3. In riferimento alle operazioni oggettivamente inesistenti, la CTR afferma bensì di aderire alla doglianza dell'Ufficio, tuttavia non affatto acriticamente, prendendo invece in espressa considerazione la decisiva assenza di acquisto delle merci da parte di D.P. A questo proposito, per chiarezza, conviene anticipare come non venga in conto il mancato espresso riferimento all'esatta annotazione della GDF di riferimento, ossia la n. 5260, annotazione che, nel solo paragrafo dedicato alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, è dalla CTR riferita unicamente a queste. Infatti, indipendentemente da ciò, la CTR ha correttamente identificato il rilievo concernente le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, attinente ai ("rectius", ad un segmento dei) rapporti tra AM Pneus e D.P. Tanto rilevato, pertinente, logica e congrua è la motivazione al riguardo esibita dalla sentenza impugnata laddove la CTR osserva che "le merci [...] non avrebbero potuto formare oggetto di cessione da parte di D.P. [OSCURATO:PERSONA] in quanto non furono mai acquistate o comunque entrate nella disponibilità di tale operatore economico": è evidente, infatti, che D.P. non avrebbe potuto rivendere quel che non aveva mai acquistato. A fronte di ciò, il motivo neppure esplicita quali prove emerse nel corso del giudizio la CTR avrebbe omesso di valutare, men che meno illustrandone la decisività. 9. Avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare AM Pneus e [OSCURATO:PERSONA] tenute al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione allo spiegato ricorso incidentale. P.Q.M. Rigetta il primo motivo del ricorso principale. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale e, per l'effetto, con riferimento ad esso, annulla e cassa la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando inammissibili i motivi aggiunti proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in primo grado con atto in data 30 settembre 2009. Accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale e, per l'effetto, con riferimento ad essi, annulla e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa com
Sentenza Cassazione n. 30012/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris