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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2025

Cassazione n. 26507/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ge cui ragioni sono state ribadite con memoria depositata tempestivamente il 16 maggio 2025, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., è inammissibile in quanto si risolve nella mera riproposizione di una censura già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale mediante l'applicazione di corretti principi giuridici; in particolare, il giudice di merito ha ritenuto che la dedotta nullità, qualificabile come nullità a regime intermedio, debba considerarsi sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., poiché non eccepita dal difensore presente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dal relativo verbale; considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta carenza motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di truffa, è parimenti inammissibile, in quanto volto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una differente valutazione del compendio probatorio, attraverso censure che attengono al merito e sfuggono al sindacato della Corte di legittimità; rilevato che i giudici di merito hanno dato conto, con motivazione logica e coerente, dell'applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di prova dichiarativa e di truffa contrattuale (pag. 9 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, concernente la presunta mancanza di querela della persona offesa, non è consentito trattandosi di questione non specificamente devoluta con l'atto di appello, né rilevabile d'ufficio, e che non può ritenersi validamente sollevata attraverso una generica enunciazione successivamente sviluppata in sede di legittimità; ritenuto che è manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia l'illegittimità del mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dato che il termine nel corso del giudizio di appello non risultava ancora decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ge cui ragioni sono state ribadite con memoria depositata tempestivamente il 16 maggio 2025, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., è inammissibile in quanto si risolve nella mera riproposizione di una censura già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale mediante l'applicazione di corretti principi giuridici; in particolare, il giudice di merito ha ritenuto che la dedotta nullità, qualificabile come nullità a regime intermedio, debba considerarsi sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., poiché non eccepita dal difensore presente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dal relativo verbale; considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta carenza motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di truffa, è parimenti inammissibile, in quanto volto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una differente valutazione del compendio probatorio, attraverso censure che attengono al merito e sfuggono al sindacato della Corte di legittimità; rilevato che i giudici di merito hanno dato conto, con motivazione logica e coerente, dell'applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di prova dichiarativa e di truffa contrattuale (pag. 9 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, concernente la presunta mancanza di querela della persona offesa, non è consentito trattandosi di questione non specificamente devoluta con l'atto di appello, né rilevabile d'ufficio, e che non può ritenersi validamente sollevata attraverso una generica enunciazione successivamente sviluppata in sede di legittimità; ritenuto che è manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia l'illegittimità del mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dato che il termine nel corso del giudizio di appello non risultava ancora decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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