CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41434/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIctate-erso-alle-1:12-442,-)\ udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Bari ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena inflittagli per il reato di evasione. Deduce carenza ovvero illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nei giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione ( S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere tore [OSCURATO:PERSONA] o Mogini 1 5 2021