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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 49444/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio per il secondo motivo.

Rigetto nel resto.

Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi o in subordine per l'accoglimento del ricorsi nei limiti indicati dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 gennaio 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata in data 26 settembre 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze in sede di giudizio abbreviato nei confronti dei ricorrenti con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di cui all' art. 495 cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione, oltre statuizioni accessorie.L'accusa ha quale oggetto le false dichiarazioni rese dai ricorrenti in occasione di un controllo ATAF nel corso del quale, non essendo gli stessi in possesso di un titolo di viaggio valido dichiaravano false generalità mentre si procedeva a redigere il verbale di costatazione da parte degli operanti. [OSCURATO:PERSONA] in data 3 maggio 2015.

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorsi gli imputati, attraverso il comune difensore di fiducia, deducendo comuni motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta di all'art. 495 cod. pen.

In particolare, osserva la difesa, nel caso di specie le dichiarazioni degli imputati sul verbale di contestazione sono corrette, ed evidentemente sono state solo declinate false generalità con la conseguenza che risulterebbe configurabile la meno grave fattispecie di cui all'art.496 cod. pen.

Le dichiarazioni dei ricorrenti non sono state riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe considerato, nell'escludere la concessione delle circostanze attenuanti, tutti gli elementi cui fa riferimento l'art.133 cod. pen. limitandosi ad asserzioni apodittiche e ad una motivazione meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, nonché inedito.

I ricorsi non si confrontano con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).

1.1. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado e, sulla base di giurisprudenza consolidata, ha ricondotto la fattispecie ad un corretto schema normativo, motivato puntualmente e in termini coerenti e logici rispetto alle evidenze disponibili quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato.

Ha infatti la sentenza impugnata (p.4) chiarito con motivazione, né manifestamente illogica, né contraddittoria, che le dichiarazioni false dei ricorrenti si spiegano agevolmente ed unicamente con la volontà di sottrarsi per l'appunto al pagamento delle sanzioni, configurandosi in tal modo la falsa attestazione richiesta ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 495 cod. pen.

La condotta è consistita in una prima risposta orale.

Il reato si è dunque perfezionato nel momento in cui è stata fornita tale risposta e la lesione del bene della pubblica fede si concretizza per il solo fatto di avere dichiarato il falso. 1.2.11 motivo può considerarsi in parte inedito perché dalla lettura dei motivi di appello emerge che le prime doglianze che erano state avanzate riguardavano unicamente la mancata consapevolezza da parte dei ricorrenti della qualifica dei controllori di pubblici ufficiali.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che rientra nell'alveo di configurabilità della fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. anche la condotta di chi si limiti ad esibire o presentare il documento falso all'autorità preposta al controllo, poiché ciò equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei documenti di identificazione e non rispondenti al vero(Sez. 5, n. 22585 del 23/3/2012, Hadgu, Rv. 252970, in un caso di passaporto falso). 1.3.Trova applicazione l'articolo 495 cod. pen. - e non l'articolo 496 cod. pen, che è norma di carattere residuale rispetto alla prima, come letteralmente previsto nella fattispecie legale - quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria "attestazione" al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica soltanto la norma dell'articolo 495 cod.pen.

La tesi difensiva, secondo la quale i ricorrenti non erano in grado di avvedersi che le dichiarazioni fossero destinate ad essere inserite in un atto pubblico, è errata in diritto, poiché pretende di assegnare all'inserimento in un atto pubblico della dichiarazione falsa la natura di requisito del delitto ex art 495 cod.pen., requisito non contemplato nella norma incriminatrice speciale e che, quindi, non può essere adottato quale criterio discretivo tra le due fattispecie di falso in discussione.

2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico.

Con riguardo alla dedotta incompletezza della motivazione, i ricorrenti non si confrontano con la sentenza che si richiama ai motivi della sentenza di primo grado, alla insufficienza della mancanza di precedenti penali per potere concedere le circostanze attenuanti generiche e all'assenza di elementi positivi espressamente suggeriti dalla difesa che avrebbero dovuti essere considerati in siffatto giudizio.

Corretta la risposta della Corte territoriale alla censura mossa dal momento che dalla lettura dei motivi di appello risulta che anche in quella sede l'unico elemento che il difensore aveva valorizzato era quello della assenza di precedenti penale che di per sé non è certo sufficiente, come chiaramente indicato all'art.62 bis terzo comma cod. pen. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio per il secondo motivo. Rigetto nel resto. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi o in subordine per l'accoglimento del ricorsi nei limiti indicati dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 gennaio 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata in data 26 settembre 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze in sede di giudizio abbreviato nei confronti dei ricorrenti con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di cui all' art. 495 cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione, oltre statuizioni accessorie.L'accusa ha quale oggetto le false dichiarazioni rese dai ricorrenti in occasione di un controllo ATAF nel corso del quale, non essendo gli stessi in possesso di un titolo di viaggio valido dichiaravano false generalità mentre si procedeva a redigere il verbale di costatazione da parte degli operanti. [OSCURATO:PERSONA] in data 3 maggio 2015. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorsi gli imputati, attraverso il comune difensore di fiducia, deducendo comuni motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta di all'art. 495 cod. pen. In particolare, osserva la difesa, nel caso di specie le dichiarazioni degli imputati sul verbale di contestazione sono corrette, ed evidentemente sono state solo declinate false generalità con la conseguenza che risulterebbe configurabile la meno grave fattispecie di cui all'art.496 cod. pen. Le dichiarazioni dei ricorrenti non sono state riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe considerato, nell'escludere la concessione delle circostanze attenuanti, tutti gli elementi cui fa riferimento l'art.133 cod. pen. limitandosi ad asserzioni apodittiche e ad una motivazione meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, nonché inedito. I ricorsi non si confrontano con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 1.1. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado e, sulla base di giurisprudenza consolidata, ha ricondotto la fattispecie ad un corretto schema normativo, motivato puntualmente e in termini coerenti e logici rispetto alle evidenze disponibili quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato. Ha infatti la sentenza impugnata (p.4) chiarito con motivazione, né manifestamente illogica, né contraddittoria, che le dichiarazioni false dei ricorrenti si spiegano agevolmente ed unicamente con la volontà di sottrarsi per l'appunto al pagamento delle sanzioni, configurandosi in tal modo la falsa attestazione richiesta ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 495 cod. pen. La condotta è consistita in una prima risposta orale. Il reato si è dunque perfezionato nel momento in cui è stata fornita tale risposta e la lesione del bene della pubblica fede si concretizza per il solo fatto di avere dichiarato il falso. 1.2.11 motivo può considerarsi in parte inedito perché dalla lettura dei motivi di appello emerge che le prime doglianze che erano state avanzate riguardavano unicamente la mancata consapevolezza da parte dei ricorrenti della qualifica dei controllori di pubblici ufficiali. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che rientra nell'alveo di configurabilità della fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. anche la condotta di chi si limiti ad esibire o presentare il documento falso all'autorità preposta al controllo, poiché ciò equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei documenti di identificazione e non rispondenti al vero(Sez. 5, n. 22585 del 23/3/2012, Hadgu, Rv. 252970, in un caso di passaporto falso). 1.3.Trova applicazione l'articolo 495 cod. pen. - e non l'articolo 496 cod. pen, che è norma di carattere residuale rispetto alla prima, come letteralmente previsto nella fattispecie legale - quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria "attestazione" al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica soltanto la norma dell'articolo 495 cod.pen. La tesi difensiva, secondo la quale i ricorrenti non erano in grado di avvedersi che le dichiarazioni fossero destinate ad essere inserite in un atto pubblico, è errata in diritto, poiché pretende di assegnare all'inserimento in un atto pubblico della dichiarazione falsa la natura di requisito del delitto ex art 495 cod.pen., requisito non contemplato nella norma incriminatrice speciale e che, quindi, non può essere adottato quale criterio discretivo tra le due fattispecie di falso in discussione. 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico. Con riguardo alla dedotta incompletezza della motivazione, i ricorrenti non si confrontano con la sentenza che si richiama ai motivi della sentenza di primo grado, alla insufficienza della mancanza di precedenti penali per potere concedere le circostanze attenuanti generiche e all'assenza di elementi positivi espressamente suggeriti dalla difesa che avrebbero dovuti essere considerati in siffatto giudizio. Corretta la risposta della Corte territoriale alla censura mossa dal momento che dalla lettura dei motivi di appello risulta che anche in quella sede l'unico elemento che il difensore aveva valorizzato era quello della assenza di precedenti penale che di per sé non è certo sufficiente, come chiaramente indicato all'art.62 bis terzo comma cod. pen. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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