CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 23431/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe Filippo SOTTILE, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe n. 1676/25 dep. il 31/1/2026 con cui la Corted’appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.,che ha condannato l’imputato alla pena di mesi tre e giorni dieci di arresto in ordine al reatodi cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. 159 del 2011;Che il ricorso – col quale si deducono: 1) asserita manifesta illogicità della motivazionein ordine alla sussistenza dell’elemento materiale; asserite violazione di legge in relazioneall’art. 131-bis cod. pen. e correlata manifesta illogicità della motivazione che ha negato laparticolare tenuità del fatto; 3) asserite violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen. ecorrelata contraddittorietà della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, superioreal minimo edittale – è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perchéreiterativo e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamentedisattesi, con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, dal giudice di merito(v. pagg. 2-3 sent. imp.) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dellasentenza impugnata, e comunque per motivi manifestamente infondati perché inerenti:- ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti daltesto del provvedimento impugnato (motivo primo), che ha esaustivamentemotivato (pag. 3 sent. imp.), in replica al primo motivo d’appello in punto diresponsabilità, circa le ragioni dell’irrilevanza del dedotto “sonno profondo”,essendo onere del sorvegliato essere sempre reperibile al domicilio;- il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazionee da adeguato esame delle deduzioni difensive, e, al contempo (motivi secondo eterzo);Che in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la Cortedistrettuale l’ha rettamente esclusa in ragione delle condizioni soggettive dell’imputato, inquanto dedito abitualmente al delitto sebbene mai dichiarato delinquente abituale, la cuiostinata inottemperanza alle regole si evince dai numerosissimi pregiudizi di polizia (pag. 3sent. imp.), facendo pertanto buon governo dei principi di questa Corte (ad es. Sez. 1, n.25757 del 20/05/2025, Pesce, in motiv.; conf. Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, DelGaldo, Rv. 271863-01) secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolaretenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzocomma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penalispecifici, abbia commesso più reati della stessa indole ovvero plurime violazioni della stessao di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio puniendi anche nell'ipotesi incui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità;Che infine in punto di lamentata eccessività del trattamento sanzionatorio la Cortedistrettuale, in replica al corrispondente motivo d’appello, ha congruamente motivato inordine alle ragioni del discostamento dal minimo edittale avuto riguardo alla capacità adelinquere dell’imputato e alla personalità criminale come si evince dal certificato delcasellario (pag. 3 sent. imp.), sicché il terzo motivo di ricorso si rivela aspecifico e reiterativo,perché non istituisce adeguato confronto critico con detti argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato e, laddove lamenta presunte carenze o illogicità dellamotivazione, in realtà confeziona censure rivalutative e meramente contestative e, in ognicaso, anche manifestamente infondate, dovendosi ribadire che la graduazione delle penerientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile ladoglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove larelativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrettada sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3,n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv.278856-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), con riguardo a tutti i tre motivi di cui si compone, va dichiarato inammissibilein quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative ecomunque manifestamente infondate, dovendosi l’aspecificità del motivo apprezzarsi nonsolo per la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensì anche per lamancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (Sez. 1, n. 4649 del 20/11/2025, dep. 2026, DiBartolomeo, non mass., in motiv. § 8; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv.286468-01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01), con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]