CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09643/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e/o il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., in ragione della già contestata riqualificazione del fatto - originariamente configurato ai sensi dell'art. 648, cod. pen. - nei termini di furto, non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e ivi puntualmente rigettate sulla base di argomentazioni logicamente ineccepibili e giuridicamente corrette, peraltro arricchite di richiami pertinenti alla più recente giurisprudenza di legittimità (ai quali si può fare in questa sede rinvio); che la corte d'appello ha compiutamente illustrato le ragioni che smentiscono qualsivoglia violazione del diritto di difesa, atteso che la riqualificazione del fatto nei termini di furto risultava aderente agli elementi accertati nel corso del procedimento, nonché perfettamente prevedibile dalla difesa, avendo essa già richiesto l'assoluzione dal delitto di furto semplice nel procedimento d'appello, e che, infine, l'alternativa versione fornita dal ricorrente risultava priva di qualsiasi riscontro e del tutto inverosimile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 202