CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 5 ottobre 2022, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 26 aprile 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione perché ritenuto responsabile di reati di agli artt. 615 -quater cod. pen. (capo A) e 640-ter cod. pen. (capo B), avvinti dal vincolo della continuazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità è, sotto il primo aspetto, del tutto aspecifico (la sentenza evidenzia come risulti pacifico che sulla carta Poste pay del Lucentini fu accreditata la somma di euro 598,00 proveniente da una carta prepagata intestata ad [OSCURATO:PERSONA], operazione che non era stata effettuata da quest'ultimo, risultando altresì incontestato che tra le parti non vi fossero rapporti che giustificassero detto passaggio di denaro: v. pag. 4 della sentenza impugnata) e, sotto il secondo aspetto, evocativo di censure in fatto che propongono una rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente