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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09461/2026

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sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege- controricorrenti ericorrenti incidentali -e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026COMUNITÀ [OSCURATO:PERSONA] O.N.G., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 627 del 22/11/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/2/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA]:− nel 2014 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne ingiudizio, innanzi al Tribunale di Terni, la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TamaraNumero registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026Grilli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Comune diAmelia; la società attrice - quale comproprietaria del compendioimmobiliare sito in Amelia (TR) [OSCURATO:PERSONA], già interessato (il [OSCURATO:DATA_NASCITA])da un grave crollo a causa del quale, tra l’altro perdeva la vita GastoneChieruzzi (proprietario di uno degli immobili del compendio) - domandò ilristoro del danno patrimoniale (costi necessari per il ripristino dell’immobileal valore commerciale), preteso dai convenuti in base a diversi titoli diresponsabilità (ex art. 2043 c.c. e/o 1669 c.c., quanto ai progettisti edimprese esecutrici di lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare;ex artt. 2043, 2049 c.c., 2051 c.c., 2053 c.c., quanto ai proprietari degliimmobili; ex artt. 2043 e 2051 c.c., quanto agli enti responsabili del sistemaidrico fognario; ex artt. 2043, 2049, 2051, 2053, 1494 c.c., quanto allavenditrice del complesso immobiliare);− [OSCURATO:PERSONA] O.n.g., costituendosi, eccepì tra l’altro lapropria estraneità ai fatti di causa, assumendo di avere trasferito l’immobileanni prima del crollo;− [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le domande attoree e proposero, in via riconvenzionale,domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti inconseguenza del crollo e del decesso del congiunto;− [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. negarono ogniresponsabilità e, in via subordinata, chiesero di essere autorizzate achiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in forzadi polizza di responsabilità civile verso terzi, al fine di essere tenute indennida quanto fossero, eventualmente, condannate a pagare;− le compagnie assicuratrici si costituirono e contestarono l’operativitàdella garanzia, deducendo, comunque, l’applicazione dei limiti pattizi(massimali e franchigie) e delle condizioni contrattuali;− il giudizio di primo grado si concluse con la sentenza n. 330 del 29maggio 2020 con cui il Tribunale di Terni dichiarò la responsabilità, ai sensiNumero registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’art. 2051 c.c., di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. e lecondannò, in solido, al risarcimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e in favore dei Chieruzzi;− il Tribunale, inoltre, accolse la domanda di garanzia nei confronti diGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., disponendo che le sommeimputate alle convenute assicurate fossero corrisposte dalle assicuratricisecondo le percentuali di coassicurazione (80% e 20%), con applicazione,per i danni a cose, del massimale di euro 150.000 e delle franchigie previste,e con diversa franchigia per le ulteriori voci di danno;− quanto alle spese di lite, il giudice di primo grado condannò SIIS.c.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. a rifondere a NuovaImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e agli eredi Chieruzzi le spese di patrocinioliquidate, mentre compensò le spese nei rapporti tra le altre parti, in ragionedella complessità della fattispecie; non dispose una specifica condanna delleassicuratrici a tenere indenni le assicurate anche delle spese poste a caricodi queste ultime;− avverso la sentenza del Tribunale proposero appello [OSCURATO:SOCIETA]. eUmbriadue [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. e, con separato atto, [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.;− nel giudizio di secondo grado, le appellanti principali censurarono ladecisione di primo grado sotto molteplici profili (an e quantum dellaresponsabilità) e, per quanto qui rileva, impugnarono anche la decisionesulle spese, invocando l’operatività della manleva pure con riguardo allespese di lite;− proposero appello incidentale anche [OSCURATO:PERSONA] e ValterGiambarioli, lamentando che, pur dovendosi ritenere esclusa la lororesponsabilità in forza della sentenza impugnata, il Tribunale non avevastatuito espressamente sul rigetto delle domande nei loro confronti e avevacompensato le spese; domandarono la rifusione dei costi del giudizio, daporre a carico della parte che li aveva chiamati in causa;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026− disposta la riunione dei procedimenti, con la sentenza n. 627 del 22novembre 2022, la Corte d’appello di Perugia confermò integralmente lasentenza di primo grado, rigettando gli appelli principali e quelli incidentali;− la Corte d’appello ribadì che la rovina dell’edificio costituì il dannodedotto e che la causa efficiente del crollo risiedette nelle infiltrazioniprovenienti dalla rete fognaria, sicché ritenne corretta l’applicazione dell’art.2051 c.c. in capo alle società custodi del collettore; respinse altresì lecensure sulla legittimazione passiva del Comune e confermò l’assetto dellagaranzia assicurativa, affermando che la condanna delle compagnie costituìconseguenza naturale dell’azione di manleva;− riguardo ai costi del processo, la Corte d’appello compensòintegralmente le spese tra un primo gruppo di parti (comprendente, tra lealtre, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) econdannò in solido [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere le spese del grado aComunità [OSCURATO:PERSONA] O.n.g., al Comune di Amelia e a LucianaBarbanera, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con distrazione in favoredel loro difensore);− avverso la predetta sentenza hanno proposto un unico ricorso percassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l.,limitatamente alla dedotta omessa o erronea statuizione concernentel’estensione della manleva assicurativa alle spese processuali (disoccombenza e di resistenza);− la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso;− hanno proposto ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e ValterGiambarioli, dolendosi, in sintesi, della mancata pronuncia sulla domandadi condanna alle spese nei confronti della parte che li aveva evocati ingiudizio (la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), pur essendo statariconosciuta la loro estraneità causale al sinistro;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026− ha presentato controricorso la [OSCURATO:PERSONA];− non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità Axa AssicurazioniS.p.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Anna MariaCasati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DanielaGrilli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];− [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]depositavano memorie ex art. 380-bis.1, primo comma, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 19/2/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a normadell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− con un unico motivo le ricorrenti principali [OSCURATO:SOCIETA]. deducono la «Violazione e falsa applicazione degliartt. 91 c.p.c. e 1917 c.c. in ordine alla condanna della società di assicura-zione alla manleva dell’assicurato anche alle spese processuali di soccom-benza e di resistenza (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», per avere la Corted’appello, pur avendo riconosciuto l’operatività della polizza di responsabi-lità civile e nonostante l’accoglimento della domanda di manleva, omessodi condannare le assicuratrici [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] a tenerleindenni anche dalle spese legali;− secondo le ricorrenti, la manleva doveva estendersi sia alle spese disoccombenza (da esse dovute ai terzi vittoriosi), sia alle spese di resistenza(da esse sostenute per difendersi nel giudizio), perché entrambe costitui-vano conseguenze pregiudizievoli dell’evento assicurato ai sensi dell’art.1917 c.c., come previsto dal contratto e dalla giurisprudenza;− in via preliminare si osserva che le eccezioni di inammissibilità delricorso principale formulate da [OSCURATO:SOCIETA] sono infondate;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026− la compagnia assicuratrice deduce che il motivo si caratterizza perpromiscuità delle censure (art. 360, nn. 3 e 4, e art. 112 c.p.c.) ed è per-tanto inammissibile, perché sovrappone critiche eterogenee (violazione dilegge e omessa pronuncia), rendendo indistinto l’error in iudicando dall’er-ror in procedendo;− in realtà, il ricorso individua una questione unitaria: l’erronea delimi-tazione del contenuto dell’obbligo indennitario ex art. 1917 c.c. (e delle cor-relative regole in materia di spese), nella parte in cui la sentenza impu-gnata, pur riconoscendo l’operatività della garanzia e la manleva, nonestende la condanna dell’assicuratore a pagare le spese processuali poste acarico dell’assicurato (spese di soccombenza) e le spese sostenute per re-sistere in giudizio (spese di resistenza);− la doglianza, dunque, si ancora al parametro dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., perché denuncia il malgoverno dell’art. 1917 c.c. in relazioneall’effetto naturale del contratto di assicurazione della responsabilità civile;l’eventuale riferimento all’omessa pronuncia non muta la sostanza del mo-tivo, che resta una quaestio iuris sull’estensione della manleva alle spese,come chiaramente esposto dalle ricorrenti;− ne consegue che non si versa nell’ipotesi di motivo “incomprensibil-mente promiscuo”, ma in quella di censura sostanzialmente unitaria, for-mulata in modo sufficiente a consentire l’esame di legittimità;− [OSCURATO:SOCIETA] ha sostenuto altresì che le ricorrenti non hanno indicatoin quali atti di merito la domanda di rimborso delle spese (di soccombenzae di resistenza) è stata proposta e provata nel quantum;− in proposito si osserva che le spese di soccombenza non richiedonoallegazioni e prove “esterne” rispetto al processo, dato che le stesse risul-tano dalla sentenza che le liquida e che le pone a carico dell’assicurato infavore del danneggiato vittorioso (nel caso di specie, la sentenza di primogrado aveva posto le spese a carico di SII e [OSCURATO:PERSONA] inNumero registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026favore di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi Chieruzzi e la sen-tenza d’appello conferma l’assetto e regola ulteriori spese del grado, concondanna in solido anche delle compagnie a rifondere spese a taluni appel-lati);− quanto alle spese di resistenza, la questione della prova attiene almerito della pretesa restitutoria (quantificazione e giustificazionedell’esborso), ma non incide, in radice, sulla regola di diritto invocata e,cioè, se (e in quale misura) tali spese ricadano nell’obbligo dell’assicuratore;− la censura, essendo incentrata sulla corretta interpretazione dell’art.1917 c.c. e delle pattuizioni (che menzionano anche le spese e la gestionedelle vertenze), supera la soglia di specificità richiesta per la trattazione delprincipio;− secondo la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], le spese di resistenza nonsono dovute automaticamente e richiedono prova rigorosa dell’esborso edella congruità, che nel caso mancherebbe;− l’osservazione concerne il profilo del quantum e la verifica dell’effet-tivo esborso, non la spettanza in astratto della voce nell’ambito della man-leva: il motivo proposto investe, innanzitutto, il principio per cui, ricono-sciuta l’operatività della polizza e la fondatezza della domanda di garanzia,la pronuncia deve prendere posizione anche sulle spese di resistenza, benpotendo essere demandati al giudice del rinvio, se necessario, l’accerta-mento e la liquidazione sulla base delle risultanze processuali e della docu-mentazione idonea;− il motivo è fondato;− il contenuto dell’obbligo indennitario ex art. 1917 c.c. comprende an-che le spese di soccombenza e le spese di resistenza, secondo distinte re-gole;− nell’assicurazione della responsabilità civile l’obbligo dell’assicuratoredi tenere indenne l’assicurato non si esaurisce nell’importo dovuto a titoloNumero registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026di risarcimento, ma si estende alle componenti che costituiscono conse-guenza immediata e diretta della responsabilità dedotta in giudizio, tra lequali rientrano (a) le spese di soccombenza, ossia quelle poste con la con-danna alle spese a carico dell’assicurato in favore del terzo danneggiato,che partecipano del danno risarcibile e seguono normalmente il limite delmassimale; (b) le spese di resistenza, ossia quelle sostenute dall’assicuratoper la propria difesa, che ricadono nello schema delle spese sostenutenell’interesse comune di assicurato e assicuratore e sono disciplinate, neilimiti di legge, dall’art. 1917, terzo comma, c.c.;− la Corte d’appello afferma erroneamente che ulteriori rilievi sono «as-sorbiti» e conferma integralmente la pronuncia di primo grado: se si rico-nosce (come avvenuto nel caso de quo) che la condanna diretta delle com-pagnie discende “naturalmente” dall’azione di manleva e che le compagniedevono risarcire i danni ai vittoriosi nei limiti di polizza, non può ritenersisuperflua la statuizione sulle spese che costituiscono effetto della soccom-benza dell’assicurato nel giudizio risarcitorio, poiché proprio tale soccom-benza rappresenta una conseguenza pregiudizievole dalla quale l’assicuratochiede di essere tenuto indenne;− non si è, dunque, in presenza di una domanda che diviene priva diinteresse per effetto dell’accoglimento di altra domanda, ma di una compo-nente della tutela che completa l’effetto tipico dell’assicurazione della re-sponsabilità civile: l’assorbimento, in questa prospettiva, si traduce in unaindebita compressione dell’obbligo indennitario;− [OSCURATO:SOCIETA] ha sostenuto pure che la Corte d’appello, regolando lespese, esercita un potere discrezionale non sindacabile e che la mancata− tuttavia, la questione qui dibattuta non riguarda la discrezionalità delgiudice nel regolare le spese tra le parti processuali secondo gli artt. 91 eNumero registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/202692 c.p.c., bensì la corretta applicazione dell’art. 1917 c.c. e, cioè, l’esten-sione dell’obbligazione dell’assicuratore verso l’assicurato anche alle speseche l’assicurato sopporta come effetto del sinistro e della lite risarcitoria;− l’eventuale compensazione delle spese tra assicurato e assicuratorenel rapporto interno non elide la necessità di verificare se, accertata l’ope-ratività della polizza, la manleva debba coprire quelle spese, secondo laregola propria dell’assicurazione della responsabilità civile: in altre parole,l’errore denunciato attiene alla regula iuris e non alla mera opportunità dellaliquidazione;− in conclusione, in accoglimento del motivo e in relazione alle questionida quello poste, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di secondogrado per nuovo esame;− con un unico motivo i ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e ValterGiambarioli lamentano la «Violazione e falsa applicazione degli art. 112 e91 e 92 c.p.c. in ordine alla mancata condanna della Nuova ImmobiliareSanta [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di soccombenza eresistenza (art. 360 c. 1 n. 3 e 5)»;− [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano impugnato la decisione di primogrado in punto di compensazione dei costi del processo e, in conclusionedell’appello incidentale, avevano domandato di condannare sia l’attriceNuova [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia gli eredi Chieruzzi, sia gli inter-venuti Fortunati, Antonini, [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere loro le spese di litedel primo e del secondo grado;− la Corte d’appello ha così statuito: «I suddetti si dolgono infatti dellamancata pronuncia i loro favore ed a carico degli [OSCURATO:PERSONA] delle spesedel giudizio di primo grado e ciò in conseguenza della loro accertata carenzadi responsabilità dell’occorso.

Per quanto concerne la posizione degli ErediChieruzzi si rileva dagli atti che gli stessi proponevano nel giudizio di primogrado domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo in via strettamente subordinata alla domanda diNumero registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026condanna formulata in via principale nei confronti della SII, Umbriadue eComune di Amelia; peraltro, i suddetti appellanti sono stati chiamati in giu-dizio non dagli [OSCURATO:PERSONA], bensì dalla [OSCURATO:PERSONA].

Deveescludersi pertanto la sussistenza dei presupposti per la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla refusione dellespese di lite del primo grado nei confronti dei predetti soggetti. … La reie-zione degli appelli principali ed incidentali consentono la compensazionedelle spese di lite tra SII [OSCURATO:PERSONA] per azioni, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Parti appellanti principali sono gravate in solido delle spese di lite neiconfronti di parti appellate, spese che si liquidano come in dispositivo asse-standole nei valori medi professionali, opportunamente valutati il pregiodell’attività svolta, la natura e difficoltà della prestazione professionale.Quanto agli [OSCURATO:PERSONA] aumento per pluralità di parti con me-desima posizione processuale e distrazione in favore del difensore antista-tario.»;− reputandosi esenti da qualsivoglia responsabilità, i ricorrenti inciden-tali hanno censurato la decisione che ha mancato di condannare la parteche li aveva citati ([OSCURATO:PERSONA]) al pagamento dellespese di lite in entrambi i gradi del giudizio e che ha compensato le spesesulla base di una motivazione generica;− dalla motivazione si evince che, in effetti, il giudice d’appello haomesso di esaminare la richiesta di condanna dell’originaria attrice - laNuova [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - alle spese del primo grado, do-manda fondata sul principio di causalità della lite;− la Corte d’appello, dunque, è incorsa nel vizio di omessa pronuncia (inviolazione dell’art. 112 c.p.c.) e, dunque, in accoglimento della censura, lasentenza va cassata con rinvio al giudice di secondo grado per la decisionesul motivo non esaminato;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026− a norma dell’art. 336 c.p.c. è cassata anche la disposta compensa-zione delle spese dell’impugnazione;− si demanda alla Corte di merito la regolazione delle spese del giudiziodi legittimità;p. q. m.la Corteaccoglie il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] IdriciS.c.a.r.l.;accoglie il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appellodi Perugia per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese del giu-dizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 19 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege- controricorrenti ericorrenti incidentali -e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026COMUNITÀ [OSCURATO:PERSONA] O.N.G., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 627 del 22/11/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/2/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA]:− nel 2014 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne ingiudizio, innanzi al Tribunale di Terni, la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TamaraNumero registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026Grilli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Comune diAmelia; la società attrice - quale comproprietaria del compendioimmobiliare sito in Amelia (TR) [OSCURATO:PERSONA], già interessato (il [OSCURATO:DATA_NASCITA])da un grave crollo a causa del quale, tra l’altro perdeva la vita GastoneChieruzzi (proprietario di uno degli immobili del compendio) - domandò ilristoro del danno patrimoniale (costi necessari per il ripristino dell’immobileal valore commerciale), preteso dai convenuti in base a diversi titoli diresponsabilità (ex art. 2043 c.c. e/o 1669 c.c., quanto ai progettisti edimprese esecutrici di lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare;ex artt. 2043, 2049 c.c., 2051 c.c., 2053 c.c., quanto ai proprietari degliimmobili; ex artt. 2043 e 2051 c.c., quanto agli enti responsabili del sistemaidrico fognario; ex artt. 2043, 2049, 2051, 2053, 1494 c.c., quanto allavenditrice del complesso immobiliare);− [OSCURATO:PERSONA] O.n.g., costituendosi, eccepì tra l’altro lapropria estraneità ai fatti di causa, assumendo di avere trasferito l’immobileanni prima del crollo;− [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le domande attoree e proposero, in via riconvenzionale,domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti inconseguenza del crollo e del decesso del congiunto;− [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. negarono ogniresponsabilità e, in via subordinata, chiesero di essere autorizzate achiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in forzadi polizza di responsabilità civile verso terzi, al fine di essere tenute indennida quanto fossero, eventualmente, condannate a pagare;− le compagnie assicuratrici si costituirono e contestarono l’operativitàdella garanzia, deducendo, comunque, l’applicazione dei limiti pattizi(massimali e franchigie) e delle condizioni contrattuali;− il giudizio di primo grado si concluse con la sentenza n. 330 del 29maggio 2020 con cui il Tribunale di Terni dichiarò la responsabilità, ai sensiNumero registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’art. 2051 c.c., di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. e lecondannò, in solido, al risarcimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e in favore dei Chieruzzi;− il Tribunale, inoltre, accolse la domanda di garanzia nei confronti diGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., disponendo che le sommeimputate alle convenute assicurate fossero corrisposte dalle assicuratricisecondo le percentuali di coassicurazione (80% e 20%), con applicazione,per i danni a cose, del massimale di euro 150.000 e delle franchigie previste,e con diversa franchigia per le ulteriori voci di danno;− quanto alle spese di lite, il giudice di primo grado condannò SIIS.c.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. a rifondere a NuovaImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e agli eredi Chieruzzi le spese di patrocinioliquidate, mentre compensò le spese nei rapporti tra le altre parti, in ragionedella complessità della fattispecie; non dispose una specifica condanna delleassicuratrici a tenere indenni le assicurate anche delle spese poste a caricodi queste ultime;− avverso la sentenza del Tribunale proposero appello [OSCURATO:SOCIETA]. eUmbriadue [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l. e, con separato atto, [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.;− nel giudizio di secondo grado, le appellanti principali censurarono ladecisione di primo grado sotto molteplici profili (an e quantum dellaresponsabilità) e, per quanto qui rileva, impugnarono anche la decisionesulle spese, invocando l’operatività della manleva pure con riguardo allespese di lite;− proposero appello incidentale anche [OSCURATO:PERSONA] e ValterGiambarioli, lamentando che, pur dovendosi ritenere esclusa la lororesponsabilità in forza della sentenza impugnata, il Tribunale non avevastatuito espressamente sul rigetto delle domande nei loro confronti e avevacompensato le spese; domandarono la rifusione dei costi del giudizio, daporre a carico della parte che li aveva chiamati in causa;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026− disposta la riunione dei procedimenti, con la sentenza n. 627 del 22novembre 2022, la Corte d’appello di Perugia confermò integralmente lasentenza di primo grado, rigettando gli appelli principali e quelli incidentali;− la Corte d’appello ribadì che la rovina dell’edificio costituì il dannodedotto e che la causa efficiente del crollo risiedette nelle infiltrazioniprovenienti dalla rete fognaria, sicché ritenne corretta l’applicazione dell’art.2051 c.c. in capo alle società custodi del collettore; respinse altresì lecensure sulla legittimazione passiva del Comune e confermò l’assetto dellagaranzia assicurativa, affermando che la condanna delle compagnie costituìconseguenza naturale dell’azione di manleva;− riguardo ai costi del processo, la Corte d’appello compensòintegralmente le spese tra un primo gruppo di parti (comprendente, tra lealtre, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) econdannò in solido [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere le spese del grado aComunità [OSCURATO:PERSONA] O.n.g., al Comune di Amelia e a LucianaBarbanera, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con distrazione in favoredel loro difensore);− avverso la predetta sentenza hanno proposto un unico ricorso percassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l.,limitatamente alla dedotta omessa o erronea statuizione concernentel’estensione della manleva assicurativa alle spese processuali (disoccombenza e di resistenza);− la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso;− hanno proposto ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e ValterGiambarioli, dolendosi, in sintesi, della mancata pronuncia sulla domandadi condanna alle spese nei confronti della parte che li aveva evocati ingiudizio (la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), pur essendo statariconosciuta la loro estraneità causale al sinistro;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026− ha presentato controricorso la [OSCURATO:PERSONA];− non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità Axa AssicurazioniS.p.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Anna MariaCasati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DanielaGrilli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];− [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]depositavano memorie ex art. 380-bis.1, primo comma, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 19/2/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a normadell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− con un unico motivo le ricorrenti principali [OSCURATO:SOCIETA]. deducono la «Violazione e falsa applicazione degliartt. 91 c.p.c. e 1917 c.c. in ordine alla condanna della società di assicura-zione alla manleva dell’assicurato anche alle spese processuali di soccom-benza e di resistenza (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», per avere la Corted’appello, pur avendo riconosciuto l’operatività della polizza di responsabi-lità civile e nonostante l’accoglimento della domanda di manleva, omessodi condannare le assicuratrici [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] a tenerleindenni anche dalle spese legali;− secondo le ricorrenti, la manleva doveva estendersi sia alle spese disoccombenza (da esse dovute ai terzi vittoriosi), sia alle spese di resistenza(da esse sostenute per difendersi nel giudizio), perché entrambe costitui-vano conseguenze pregiudizievoli dell’evento assicurato ai sensi dell’art.1917 c.c., come previsto dal contratto e dalla giurisprudenza;− in via preliminare si osserva che le eccezioni di inammissibilità delricorso principale formulate da [OSCURATO:SOCIETA] sono infondate;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026− la compagnia assicuratrice deduce che il motivo si caratterizza perpromiscuità delle censure (art. 360, nn. 3 e 4, e art. 112 c.p.c.) ed è per-tanto inammissibile, perché sovrappone critiche eterogenee (violazione dilegge e omessa pronuncia), rendendo indistinto l’error in iudicando dall’er-ror in procedendo;− in realtà, il ricorso individua una questione unitaria: l’erronea delimi-tazione del contenuto dell’obbligo indennitario ex art. 1917 c.c. (e delle cor-relative regole in materia di spese), nella parte in cui la sentenza impu-gnata, pur riconoscendo l’operatività della garanzia e la manleva, nonestende la condanna dell’assicuratore a pagare le spese processuali poste acarico dell’assicurato (spese di soccombenza) e le spese sostenute per re-sistere in giudizio (spese di resistenza);− la doglianza, dunque, si ancora al parametro dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., perché denuncia il malgoverno dell’art. 1917 c.c. in relazioneall’effetto naturale del contratto di assicurazione della responsabilità civile;l’eventuale riferimento all’omessa pronuncia non muta la sostanza del mo-tivo, che resta una quaestio iuris sull’estensione della manleva alle spese,come chiaramente esposto dalle ricorrenti;− ne consegue che non si versa nell’ipotesi di motivo “incomprensibil-mente promiscuo”, ma in quella di censura sostanzialmente unitaria, for-mulata in modo sufficiente a consentire l’esame di legittimità;− [OSCURATO:SOCIETA] ha sostenuto altresì che le ricorrenti non hanno indicatoin quali atti di merito la domanda di rimborso delle spese (di soccombenzae di resistenza) è stata proposta e provata nel quantum;− in proposito si osserva che le spese di soccombenza non richiedonoallegazioni e prove “esterne” rispetto al processo, dato che le stesse risul-tano dalla sentenza che le liquida e che le pone a carico dell’assicurato infavore del danneggiato vittorioso (nel caso di specie, la sentenza di primogrado aveva posto le spese a carico di SII e [OSCURATO:PERSONA] inNumero registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026favore di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi Chieruzzi e la sen-tenza d’appello conferma l’assetto e regola ulteriori spese del grado, concondanna in solido anche delle compagnie a rifondere spese a taluni appel-lati);− quanto alle spese di resistenza, la questione della prova attiene almerito della pretesa restitutoria (quantificazione e giustificazionedell’esborso), ma non incide, in radice, sulla regola di diritto invocata e,cioè, se (e in quale misura) tali spese ricadano nell’obbligo dell’assicuratore;− la censura, essendo incentrata sulla corretta interpretazione dell’art.1917 c.c. e delle pattuizioni (che menzionano anche le spese e la gestionedelle vertenze), supera la soglia di specificità richiesta per la trattazione delprincipio;− secondo la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], le spese di resistenza nonsono dovute automaticamente e richiedono prova rigorosa dell’esborso edella congruità, che nel caso mancherebbe;− l’osservazione concerne il profilo del quantum e la verifica dell’effet-tivo esborso, non la spettanza in astratto della voce nell’ambito della man-leva: il motivo proposto investe, innanzitutto, il principio per cui, ricono-sciuta l’operatività della polizza e la fondatezza della domanda di garanzia,la pronuncia deve prendere posizione anche sulle spese di resistenza, benpotendo essere demandati al giudice del rinvio, se necessario, l’accerta-mento e la liquidazione sulla base delle risultanze processuali e della docu-mentazione idonea;− il motivo è fondato;− il contenuto dell’obbligo indennitario ex art. 1917 c.c. comprende an-che le spese di soccombenza e le spese di resistenza, secondo distinte re-gole;− nell’assicurazione della responsabilità civile l’obbligo dell’assicuratoredi tenere indenne l’assicurato non si esaurisce nell’importo dovuto a titoloNumero registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026di risarcimento, ma si estende alle componenti che costituiscono conse-guenza immediata e diretta della responsabilità dedotta in giudizio, tra lequali rientrano (a) le spese di soccombenza, ossia quelle poste con la con-danna alle spese a carico dell’assicurato in favore del terzo danneggiato,che partecipano del danno risarcibile e seguono normalmente il limite delmassimale; (b) le spese di resistenza, ossia quelle sostenute dall’assicuratoper la propria difesa, che ricadono nello schema delle spese sostenutenell’interesse comune di assicurato e assicuratore e sono disciplinate, neilimiti di legge, dall’art. 1917, terzo comma, c.c.;− la Corte d’appello afferma erroneamente che ulteriori rilievi sono «as-sorbiti» e conferma integralmente la pronuncia di primo grado: se si rico-nosce (come avvenuto nel caso de quo) che la condanna diretta delle com-pagnie discende “naturalmente” dall’azione di manleva e che le compagniedevono risarcire i danni ai vittoriosi nei limiti di polizza, non può ritenersisuperflua la statuizione sulle spese che costituiscono effetto della soccom-benza dell’assicurato nel giudizio risarcitorio, poiché proprio tale soccom-benza rappresenta una conseguenza pregiudizievole dalla quale l’assicuratochiede di essere tenuto indenne;− non si è, dunque, in presenza di una domanda che diviene priva diinteresse per effetto dell’accoglimento di altra domanda, ma di una compo-nente della tutela che completa l’effetto tipico dell’assicurazione della re-sponsabilità civile: l’assorbimento, in questa prospettiva, si traduce in unaindebita compressione dell’obbligo indennitario;− [OSCURATO:SOCIETA] ha sostenuto pure che la Corte d’appello, regolando lespese, esercita un potere discrezionale non sindacabile e che la mancata− tuttavia, la questione qui dibattuta non riguarda la discrezionalità delgiudice nel regolare le spese tra le parti processuali secondo gli artt. 91 eNumero registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/202692 c.p.c., bensì la corretta applicazione dell’art. 1917 c.c. e, cioè, l’esten-sione dell’obbligazione dell’assicuratore verso l’assicurato anche alle speseche l’assicurato sopporta come effetto del sinistro e della lite risarcitoria;− l’eventuale compensazione delle spese tra assicurato e assicuratorenel rapporto interno non elide la necessità di verificare se, accertata l’ope-ratività della polizza, la manleva debba coprire quelle spese, secondo laregola propria dell’assicurazione della responsabilità civile: in altre parole,l’errore denunciato attiene alla regula iuris e non alla mera opportunità dellaliquidazione;− in conclusione, in accoglimento del motivo e in relazione alle questionida quello poste, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di secondogrado per nuovo esame;− con un unico motivo i ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e ValterGiambarioli lamentano la «Violazione e falsa applicazione degli art. 112 e91 e 92 c.p.c. in ordine alla mancata condanna della Nuova ImmobiliareSanta [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di soccombenza eresistenza (art. 360 c. 1 n. 3 e 5)»;− [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano impugnato la decisione di primogrado in punto di compensazione dei costi del processo e, in conclusionedell’appello incidentale, avevano domandato di condannare sia l’attriceNuova [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia gli eredi Chieruzzi, sia gli inter-venuti Fortunati, Antonini, [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere loro le spese di litedel primo e del secondo grado;− la Corte d’appello ha così statuito: «I suddetti si dolgono infatti dellamancata pronuncia i loro favore ed a carico degli [OSCURATO:PERSONA] delle spesedel giudizio di primo grado e ciò in conseguenza della loro accertata carenzadi responsabilità dell’occorso. Per quanto concerne la posizione degli ErediChieruzzi si rileva dagli atti che gli stessi proponevano nel giudizio di primogrado domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo in via strettamente subordinata alla domanda diNumero registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026condanna formulata in via principale nei confronti della SII, Umbriadue eComune di Amelia; peraltro, i suddetti appellanti sono stati chiamati in giu-dizio non dagli [OSCURATO:PERSONA], bensì dalla [OSCURATO:PERSONA]. Deveescludersi pertanto la sussistenza dei presupposti per la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla refusione dellespese di lite del primo grado nei confronti dei predetti soggetti. … La reie-zione degli appelli principali ed incidentali consentono la compensazionedelle spese di lite tra SII [OSCURATO:PERSONA] per azioni, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Parti appellanti principali sono gravate in solido delle spese di lite neiconfronti di parti appellate, spese che si liquidano come in dispositivo asse-standole nei valori medi professionali, opportunamente valutati il pregiodell’attività svolta, la natura e difficoltà della prestazione professionale.Quanto agli [OSCURATO:PERSONA] aumento per pluralità di parti con me-desima posizione processuale e distrazione in favore del difensore antista-tario.»;− reputandosi esenti da qualsivoglia responsabilità, i ricorrenti inciden-tali hanno censurato la decisione che ha mancato di condannare la parteche li aveva citati ([OSCURATO:PERSONA]) al pagamento dellespese di lite in entrambi i gradi del giudizio e che ha compensato le spesesulla base di una motivazione generica;− dalla motivazione si evince che, in effetti, il giudice d’appello haomesso di esaminare la richiesta di condanna dell’originaria attrice - laNuova [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - alle spese del primo grado, do-manda fondata sul principio di causalità della lite;− la Corte d’appello, dunque, è incorsa nel vizio di omessa pronuncia (inviolazione dell’art. 112 c.p.c.) e, dunque, in accoglimento della censura, lasentenza va cassata con rinvio al giudice di secondo grado per la decisionesul motivo non esaminato;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3728/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 9461/2026Data pubblicazione 14/04/2026− a norma dell’art. 336 c.p.c. è cassata anche la disposta compensa-zione delle spese dell’impugnazione;− si demanda alla Corte di merito la regolazione delle spese del giudiziodi legittimità;p. q. m.la Corteaccoglie il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] IdriciS.c.a.r.l.;accoglie il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appellodi Perugia per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese del giu-dizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 19 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 09461/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris