CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03608/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso; Rilevato che, nella parte relativa alla dichiarazione di inammissibilità della istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. il ricorso è in contrasto con il dato normativo che prevede una preclusione all'accesso al beneficio per i condannati per reato ostativo, norma che non è stata modificata dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 1.62, mentre, nella parte relativa al rigetto della istanza di differimento della pena, si limita a contrapporre il proprio giudizio sulle condizioni di salute del ricorrente a quello che il Tribunale ha formulato sulla base di relazione sanitaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 20