CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21041/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a UTA il 11/08/1967 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];76/RG 37719 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva ritenuto responsabile del delitto di peculato per essersi appropriato, in qualità di amministratore di sostegno, di somme di danaro appartenenti all'amministrato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché generico. I due motivi - esaminabili congiuntamente, perché afferenti alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato e alla integrazione del delitto in contestazione - sono stati adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta affatto (si veda, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza, in cui si rinviene congrua e puntuale giustificazione in ordine alla configurabilità del dolo del reato, posto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato dal conto corrente dell'amministrato, in diverse occasioni, somme di danaro in contanti o anche per il tramite dell'emissione di assegni a suo favore , senza indicare tali operazioni nel rendiconto ed anzi non rispondendo alle richieste di chiarimenti in ordine alla destinazione di tali importi). Dunque, congruamente e non illogicamente, i Giudici del merito hanno ritenuto che la complessiva condotta serbata dal [OSCURATO:PERSONA] fosse ontologicamente incompatibile con la mera negligenza ed imperizia nella gestione del patrimonio dell'amministrato e che essa fosse piuttosto evocativa della sciura volontà di appropriarsi di beni altrui. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M