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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21041/2026

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a UTA il 11/08/1967 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];76/RG 37719 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva ritenuto responsabile del delitto di peculato per essersi appropriato, in qualità di amministratore di sostegno, di somme di danaro appartenenti all'amministrato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché generico.

I due motivi - esaminabili congiuntamente, perché afferenti alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato e alla integrazione del delitto in contestazione - sono stati adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta affatto (si veda, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza, in cui si rinviene congrua e puntuale giustificazione in ordine alla configurabilità del dolo del reato, posto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato dal conto corrente dell'amministrato, in diverse occasioni, somme di danaro in contanti o anche per il tramite dell'emissione di assegni a suo favore , senza indicare tali operazioni nel rendiconto ed anzi non rispondendo alle richieste di chiarimenti in ordine alla destinazione di tali importi).

Dunque, congruamente e non illogicamente, i Giudici del merito hanno ritenuto che la complessiva condotta serbata dal [OSCURATO:PERSONA] fosse ontologicamente incompatibile con la mera negligenza ed imperizia nella gestione del patrimonio dell'amministrato e che essa fosse piuttosto evocativa della sciura volontà di appropriarsi di beni altrui.

All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a UTA il 11/08/1967 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];76/RG 37719 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva ritenuto responsabile del delitto di peculato per essersi appropriato, in qualità di amministratore di sostegno, di somme di danaro appartenenti all'amministrato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché generico. I due motivi - esaminabili congiuntamente, perché afferenti alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato e alla integrazione del delitto in contestazione - sono stati adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta affatto (si veda, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza, in cui si rinviene congrua e puntuale giustificazione in ordine alla configurabilità del dolo del reato, posto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato dal conto corrente dell'amministrato, in diverse occasioni, somme di danaro in contanti o anche per il tramite dell'emissione di assegni a suo favore , senza indicare tali operazioni nel rendiconto ed anzi non rispondendo alle richieste di chiarimenti in ordine alla destinazione di tali importi). Dunque, congruamente e non illogicamente, i Giudici del merito hanno ritenuto che la complessiva condotta serbata dal [OSCURATO:PERSONA] fosse ontologicamente incompatibile con la mera negligenza ed imperizia nella gestione del patrimonio dell'amministrato e che essa fosse piuttosto evocativa della sciura volontà di appropriarsi di beni altrui. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21041/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris