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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 30041/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18909-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -resistente con mandato - nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18909/2024 Cron.

Rep.

Ud.17/09/2025 -resistente con mandato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 43/2024 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/03/2024 R.G.N. 77/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l’intimazione di pagamento aventi ad oggetto una serie cartelle e avvisi di addebito per premi e contributi non versati all’Inail e all’Inps li ha dichiarati in parte prescritti.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’ADER con un motivo.L’Inps e l’Inail hanno depositato procura mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata.

3. Proposta la definizione accelerata del giudizio per essere l’Ader carente di legittimazione ad impugnare la decisione nella parte in cui sono state ritenute prescritte le pretese degli enti previdenziali l’Ader ha chiesto la decisione insistendo per la sua legittimazione e per la fondatezza della pretesa.

All’esito dell’odierna adunanza camerale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. L’Ader censura la sentenza per avere ritenuto prescritti i crediti riportati in alcune delle cartelle ed avvisi di addebito sottesi alla comunicazione di iscrizione ipotecaria e all’intimazione di pagamento opposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Si tratta, all’evidenza, di censure che investono il merito della pretesa contributiva.

4.2. Questa Corte ha già più volte chiarito (da ultimo Cass.04/03/2025 n. 5769 e anche Cass. 29/11/2024 n. 30717) che l’Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha interesse ad impugnare la sentenza in punto di prescrizione (cfr. Cass. n. 18812 del 2022 e recentemente Cass. n. 6154 del 2024) rammentando che, come chiarito recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. s.u. 08/03/2022 n. 7514 e più recentemente Cass. 19/07/2024 n. 19985), in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002 (conv. con legge n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore.

4.3. È stato escluso che la legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. s.u. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre "deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente [...], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa").

4.4. Sulla scorta di Cass. s.u. 09/02/2012 n. 1912 del 2012 n. 1912 si è poi ribadito che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvoil caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così anche Cass. s.u. n. 7514 del 2022 cit. al § 14 della motivazione).

5. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso è inammissibile.

La mancata costituzione della società e il mero deposito di procura da parte degli enti impositori, che non hanno svolto alcuna attività difensiva, esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio.

Sussistono, i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. e deve poi darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. condanna parte ricorrente al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18909-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -resistente con mandato - nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18909/2024 Cron. Rep. Ud.17/09/2025 -resistente con mandato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 43/2024 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/03/2024 R.G.N. 77/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l’intimazione di pagamento aventi ad oggetto una serie cartelle e avvisi di addebito per premi e contributi non versati all’Inail e all’Inps li ha dichiarati in parte prescritti. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’ADER con un motivo.L’Inps e l’Inail hanno depositato procura mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. 3. Proposta la definizione accelerata del giudizio per essere l’Ader carente di legittimazione ad impugnare la decisione nella parte in cui sono state ritenute prescritte le pretese degli enti previdenziali l’Ader ha chiesto la decisione insistendo per la sua legittimazione e per la fondatezza della pretesa. All’esito dell’odierna adunanza camerale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. L’Ader censura la sentenza per avere ritenuto prescritti i crediti riportati in alcune delle cartelle ed avvisi di addebito sottesi alla comunicazione di iscrizione ipotecaria e all’intimazione di pagamento opposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Si tratta, all’evidenza, di censure che investono il merito della pretesa contributiva. 4.2. Questa Corte ha già più volte chiarito (da ultimo Cass.04/03/2025 n. 5769 e anche Cass. 29/11/2024 n. 30717) che l’Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha interesse ad impugnare la sentenza in punto di prescrizione (cfr. Cass. n. 18812 del 2022 e recentemente Cass. n. 6154 del 2024) rammentando che, come chiarito recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. s.u. 08/03/2022 n. 7514 e più recentemente Cass. 19/07/2024 n. 19985), in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002 (conv. con legge n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore. 4.3. È stato escluso che la legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. s.u. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre "deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente [...], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa"). 4.4. Sulla scorta di Cass. s.u. 09/02/2012 n. 1912 del 2012 n. 1912 si è poi ribadito che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvoil caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così anche Cass. s.u. n. 7514 del 2022 cit. al § 14 della motivazione). 5. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso è inammissibile. La mancata costituzione della società e il mero deposito di procura da parte degli enti impositori, che non hanno svolto alcuna attività difensiva, esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio. Sussistono, i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. e deve poi darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. condanna parte ricorrente al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
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