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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12384/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 novembre 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto aggravato di minaccia.

2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza quantomeno dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., profilo quest'ultimo in ordine al quale - nonostante le censure prospettate con l'atto di appello e quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - la Corte di merito avrebbe reso una motivazione generica e illogica.

3. Premesso che - contrariamente a quanto esposto nella sentenza di primo grado - non consta in atti la remissione della querela da parte delle persone offese (avendo [OSCURATO:PERSONA] espressamente escluso la remissione e nulla avendo affermato al riguardo [OSCURATO:PERSONA]; cfr. trascrizione dell'udienza del 5 giugno 2018), non venendo dunque in rilievo il più favorevole regime di procedibilità posto dall'art. 612, ultimo comma, cod. pen. come modificato dal d.

Igs. 150/2022, ad avviso del Collegio, è dirimente osservare che il ricorso non è manifestamente infondato nella parte in cui ha dedotto che la Corte di merito non ha argomentato compiutamente sulla sussistenza dell'ipotesi aggravata.

Difatti, «ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art. 612, comma secondo, cod. pen., rileva l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche al contesto nel quale esse si collocano» (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889 - 01); e il Giudice distrettuale pur richiamando il complessivo tenore dell'agire dell'imputato, ha affermato che le espressioni dell'imputato sono state tali da intimorire le persone offese ma non ha fatto esplicito riferimento all'entità del loro turbamento di.

Deve, pertanto, rilevarsi che il 28 giugno 2023 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 28 dicembre 2015), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 novembre 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto aggravato di minaccia. 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza quantomeno dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., profilo quest'ultimo in ordine al quale - nonostante le censure prospettate con l'atto di appello e quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - la Corte di merito avrebbe reso una motivazione generica e illogica. 3. Premesso che - contrariamente a quanto esposto nella sentenza di primo grado - non consta in atti la remissione della querela da parte delle persone offese (avendo [OSCURATO:PERSONA] espressamente escluso la remissione e nulla avendo affermato al riguardo [OSCURATO:PERSONA]; cfr. trascrizione dell'udienza del 5 giugno 2018), non venendo dunque in rilievo il più favorevole regime di procedibilità posto dall'art. 612, ultimo comma, cod. pen. come modificato dal d. Igs. 150/2022, ad avviso del Collegio, è dirimente osservare che il ricorso non è manifestamente infondato nella parte in cui ha dedotto che la Corte di merito non ha argomentato compiutamente sulla sussistenza dell'ipotesi aggravata. Difatti, «ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art. 612, comma secondo, cod. pen., rileva l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche al contesto nel quale esse si collocano» (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889 - 01); e il Giudice distrettuale pur richiamando il complessivo tenore dell'agire dell'imputato, ha affermato che le espressioni dell'imputato sono state tali da intimorire le persone offese ma non ha fatto esplicito riferimento all'entità del loro turbamento di. Deve, pertanto, rilevarsi che il 28 giugno 2023 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 28 dicembre 2015), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
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