CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 13747/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurime cessioni di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 62 n. 4 cod. pen. Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. Considerato che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche nella sentenza impugnata. Considerato che la Corte di merito, con argomentare logico, ha fatto buon governo dei principi stabiliti in questa sede, in base ai quali, in terna di stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è necessario accertare che risultino di speciale tenuità sia l'entità dei lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (cfr. Sez. 3, n. 13659 dei 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere est