CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 28358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., pronunciata il 15 luglio 2021, il Tribunale di Torino ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 590 bis commi 1, 2 e 8 cod. pen commesso in Grugliasco il 18 gennaio 2019 e lo ha condannato, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., valutata prevalente sulle contestate aggravanti (art. 590 bis commi 2 e 8), alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi nove di reclusione. All'imputato è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222 del d.lgs.30 aprile 1992 n. 285. 2. Per mezzo del difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. pen. affidandolo a tre motivi: - col primo motivo si duole del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; - col secondo motivo sostiene che non sarebbe stata motivata l'incidenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sul trattamento sanzionatorio complessivo e non sarebbe stato eseguito un vaglio adeguato di congruità della pena; - col terzo motivo sostiene che l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida è sproporzionata in relazione alla concreta gravità del fatto. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 5. Con riferimento ai primi due motivi si osserva che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lo sviluppo delle linee argomentative della sentenza di patteggiamento è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. debba essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione, anche implicita, che la verifica richiesta dalla legge sia stata compiuta e non ricorrano le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. 1, n. 123 del 12/01/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196824). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano, in particolare, la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione. Si è affermato, infatti, nel solco delle pronunce delle Sezioni unite, che la motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica e a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Si è rilevato, inoltre, che l'imputato non può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà da lui stesso manifestata e che, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia a valersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto da lui stesso accettato. Nel caso di specie, il giudice ha espressamente evidenziato che la pena finale, concordata dalle parti, pari ad anni uno e mesi nove di reclusione, discendeva dalla determinazione della pena base in anni tre e mesi sei di reclusione, ridotta ad anni due e mesi quattro di reclusone per effetto della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e ulteriormente ridotta per la scelta del rito. La sentenza impugnata ha sottolineato, inoltre, che la scelta di determinare la pena base in misura superiore ai minimi edittali era giustificata, nel caso concreto, dall'entità delle lesioni cagionate, dalla gravità della colpa (consistita in più violazioni delle disposizioni del codice della strada) e dai precedenti dell'imputato, uno dei quali specifico. 5. Col terzo motivo il ricorrente censura l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida rilevando che è stata omessa ogni valutazione in ordine alla proporzionalità di tale sanzione. Si osserva in proposito che, nel caso di specie, la revoca della patente di guida è stata disposta dal giudice quale conseguenza legale della applicazione della pena. Nel provvedimento impugnato si legge infatti: «alla sentenza consegue ex lege la pena accessoria della revoca della patente di guida, giusto il combinato disposto dell'art. 222 comma 2 cod. strada e dell'articolo 590 bis comma 2, cod. pen.». Come noto, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, se queste non sono aggravate dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa. Nel caso di specie, Marasco era imputato della violazione dell'art. 590 bis cod. pen, aggravata dall'essersi posto alla guida in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche e in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. Non v'è dubbio, pertanto, che la sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 222 comma 2 cod. strada dovesse trovare applicazione. Questa disposizione prevede, infatti, che la revoca della patente di guida si applichi quale conseguenza della condanna o della applicazione della pena su richiesta delle parti, «anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena». Trattandosi di una conseguenza legale della condanna, la sanzione amministrativa non era oggetto del patto che, infatti, non ne fa menzione. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme