CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 22005/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 settembre 2025, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la domanda, presentata in data 18 luglio 2022, da [OSCURATO:PERSONA], con la quale veniva richiesta la riparazione per ingiusta detenzione subita a causa della custodia cautelare disposta con ordinanza del 7 gennaio 2026 del Gip del Tribunale di Palermo.2. Avverso tale sentenza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia violazione degli artt. 314, comma 4, e 657 cod. proc. pen., nonché degli artt. 3, 13 e 24 Cost. e dell'art. 5, par. 5, CEDU, sul rilievo che la Corte di appello di Palermo, pur avendo riconosciuto l'ammissibilità della domanda di riparazione, fondata sulla sentenza assolutoria divenuta irrevocabile, avrebbe poi erroneamente negato il diritto all'indennizzo sul presupposto che il periodo di custodia cautelare sofferto fosse stato computato in relazione a pene inflitte con altre sentenze definitive. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe attribuito alla fungibilità della pena un effetto automaticamente ostativo alla riparazione, senza considerare che tale fungibilità, nel caso concreto, non avrebbe prodotto alcun effettivo vantaggio compensativo. In particolare, la difesa evidenzia che la pena a cui era stato imputato il periodo di custodia cautelare derivava da una condanna ad anni due e mesi uno di reclusione per il reato di cui all'art. 349 cod. pen., la quale, avuto riguardo alla sua entità e alla natura del titolo esecutivo, avrebbe potuto essere sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e, verosimilmente, eseguita mediante misura alternativa alla detenzione. Ne conseguirebbe che il computo della custodia cautelare ingiustamente sofferta su tale diverso titolo esecutivo avrebbe finito per privare il ricorrente della possibilità di scegliere se accedere a una misura alternativa, trasformando la fungibilità da istituto di favore in meccanismo pregiudizievole. Il ricorrente sostiene che l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. non potrebbe essere interpretato nel senso di escludere sempre e comunque la riparazione per il solo fatto dell'imputazione del periodo cautelare ad altra pena, dovendosi invece verificare se tale imputazione abbia determinato un concreto beneficio per l'interessato. Diversamente, la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, con la tutela costituzionale della libertà personale e con il diritto alla riparazione previsto dall'art. 5, par. 5, CEDU, poiché subordinerebbe l'indennizzo a una valutazione meramente contabile-esecutiva, idonea a vanificare la sostanza della tutela riconosciuta a chi abbia subito una detenzione ingiusta. 2.2. In secondo luogo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 314, 315 e 645 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, in relazione all'esclusione di tutte le voci di danno allegate. Lamenta la difesa che la Corte di appello, una volta ritenuta ostativa la fungibilità della pena, avrebbe negando la riparazione richiesta per la detenzione ingiustamente sofferta, e le conseguenze subite dal ricorrente, familiari e professionali riconducibili alla custodia cautelare, per aver applicato aprioristicamente l'art. 314, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il diritto Ak_ 2all'indennizzo da ingiusta detenzione deve comprendere tutti i pregiudizi derivanti dalla privazione della libertà personale, anche di natura patrimoniale e non patrimoniale, ove allegati, documentati e causalmente collegati alla misura cautelare. Deduce, in particolare, il difensore che alla domanda di riparazione erano stati allegati elementi idonei a dimostrare la sospensione disposta dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Palermo, il mancato affidamento di nuovi incarichi professionali e la perdita di incarichi professionali già in essere. La Corte territoriale, tuttavia, avrebbe omesso di esaminare specificamente tali allegazioni, limitandosi a una motivazione apparente e meramente adesiva all'assunto della fungibilità, senza procedere alla valutazione analitica delle singole voci di danno. Il ricorrente richiama, in proposito, l'art. 315, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui rinvia, in quanto compatibili, alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, e sostiene che tale rinvio consente di estendere l'indennizzo anche alle conseguenze personali e familiari previste dall'art. 643 cod. proc. pen. Aggiunge che il parametro aritmetico dell'indennizzo, fondato sul rapporto tra il tetto massimo previsto dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen., e la durata massima della custodia cautelare, non esaurisce il potere valutativo del giudice, il quale può discostarsi dall'importo giornaliero ordinario per adeguare la liquidazione alle peculiarità del caso concreto, entro il limite massimo stabilito dalla legge. Pertanto, secondo la difesa, l'automatismo seguito dalla Corte territoriale sarebbe incompatibile con la natura della riparazione, che presuppone una valutazione effettiva dell'idoneità della misura indennitaria a reintegrare il pregiudizio subito. 2.3. Con requisitoria, depositata in data 3 febbraio 2026, il pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di non potersi invocare l'ingiusta detenzione per pena che poteva essere scomputata ai fini di altro procedimento. 2.4. Con memoria difensiva, depositata in data 5 marzo 2026, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto il rigetto del ricorso. 2.5. Con memoria depositata in data 25 marzo 2026, la difesa ribadisce i motivi di ricorso e ricorda che il regime della fungibilità della pena può essere ritenuto sussistente solo quando essa sia stata effettivamente scomputata da una pena inflitta, mentre nel caso in esame ciò non sarebbe, invece, avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Come chiarito dalle Sezioni Unite, ai fini della determinazione della pena da eseguire vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla 3riparazione per ingiusta detenzione, stante la inderogabilità della disciplina dettata dall'anzidetta disposizione normativa e dovendosi escludere l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta, fermo restando che, al fine di evitare che l'interessato consegua una indebita locupletazione, il giudice investito della richiesta di riparazione può sospendere il relativo procedimento, ove gli risulti l'esistenza di una condanna non ancora definitiva a pena dalla quale possa essere scornputato il periodo di custodia cautelare cui la detta richiesta si riferisce, e che, ove la somma liquidata a titolo di riparazione sia stata già corrisposta, lo Stato può agire per il suo recupero esperendo l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ. (Sez. U, n. 31416 del 10/07/2008 Cc. - dep. 25/07/2008, Rv. 240113 - 01). Da ciò può ricavarsi, l'assenza di una facoltà di scelta in capo al condannato tra lo scomputo della pena, corrispondente al periodo di custodia cautelare ingiustamente subito, e il ristoro pecuniario riconosciuto a fronte del medesimo periodo detentivo. 3.2. Con riguardo al procedimento in esame il ricorrente afferma che esiste una connessione tra il titolo per cui si procede e quello per cui è stata applicata la misura cautelare custodiale. Tuttavia, tale affermazione aveva già trovato smentita nel provvedimento della Corte d'appello, che aveva rilevato che questi non aveva subito una detenzione carceraria sulla base di un titolo custodiale collegato al procedimento penale in esame, ed il periodo di detenzione patito risultava riferibile all'esecuzione di pene inflitte con altre sentenze definitive. L'implicazione è che il ricorrente non avrebbe potuto richiedere il ristoro per l'ingiusta detenzione subita in sede cautelare, dal momento che tale ingiusta detenzione avrebbe potuto al più essere denunciata in riferimento al procedimento per cui era stata disposta la misura cautelare, in relazione al quale avrebbe dovuto essere operato lo scomputo. Per queste ragioni, il primo motivo risulta manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. 3.3. Anche il secondo motivo deve ritenersi inammissibile, essendo logicamente subordinato al primo. Infatti, esso ha per oggetto l'ammontare del ristoro derivante dal riconoscimento del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione; diritto che, come visto, è insussistente. 4. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima Ak, 4consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero costituito, essendosi questo limitato a presentare una memoria che non offre alcun contributo ai fini della decisione. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M