CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46343/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 03/11/2020, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Foggia in data 11/06/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, violazione degli artt. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. ed illogica e contraddittoria motivazione sul punto, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto da inquadrarsi nel diverso reato di furto. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, "svilendo" il dato temporale costituito dall'identità di data del furto dell'autovettura e della ricezione del mezzo da parte dell'imputato, ha ritenuto la ricorrenza del reato di ricettazione sulla base di diversi elementi in fatto, costituiti da: assenza di una ricostruzione alternativa degli accadimenti da parte del Gadaleta; assenza di qualsivoglia ragione giustificativa del possesso del mezzo; oggettiva condizione di quest'ultimo, che presentava la completa rottura della parte sottostante lo sterzo comprensiva del nottolino di avviamento elettrico del motore. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]